Sentenza n. 2436/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 413/2024, depositata e resa pubblica il 16.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che riconosce alla ricorrente il beneficio della carta del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di euro 500,00 relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dopo la notificazione della sentenza al Ministero, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'esistenza del giudicato, la documentata spettanza delle somme e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione; ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per la nomina del commissario ad acta quale strumento di esecuzione, sia in considerazione della mole eccezionale del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lettera e), disporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere disposta quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie a carico dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la documentazione del titolo giudiziale e la mancata deduzione o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione sono sufficienti a fondare la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione, previa verifica del decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua, anche perché l'effettiva esecuzione è già assistita dalla nomina di un commissario ad acta o perché il ritardo dipende da circostanze eccezionali quali un contenzioso seriale di particolare ampiezza.
- Nell'ottemperanza relativa a controversie seriali, la liquidazione delle spese di giudizio può essere contenuta e rapportata al limitato impegno difensivo richiesto dalla trattazione di un'unica questione standardizzata.
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