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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41468/2021 del 24/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'ambito di efficacia dell'art. 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) e sulla sua applicabilità in senso esentativo rispetto agli obblighi contributivi ENPALS/INPS per istruttori sportivi di società dilettantistiche. L'ASD contestava l'obbligo contributivo richiesto dall'INPS per la posizione di alcuni istruttori di nuoto sostenendo che le somme corrisposte rientrassero nelle esenzioni fiscali e previdenziali previste per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (anche in virtù dell'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008). La Corte d'appello aveva ritenuto che gli istruttori fossero soggetti all'obbligo assicurativo in quanto addetti ad impianti sportivi e che, alla luce della continuità e della retribuzione percepita (corsi stabili, 26 giorni al mese, compensi mensili tra euro 350 ed euro 600), l'attività fosse professionale e pertanto non rientrasse nell'eccezione di cui all'art. 67 TUIR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui gli istruttori addetti agli impianti sportivi sono in via generale soggetti all'obbligo assicurativo ENPALS/INPS (richiamando il D.M. 15 marzo 2005 e la normativa storica del D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708). Ha però ribadito che l'art. 67 TUIR, lett. m), unitamente all'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207/2008, può produrre effetti eccettuativi anche in materia previdenziale a condizione che ricorrano i presupposti sostanziali: le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza), il percettore non svolga l'attività con carattere di professionalità (non esercizio abituale di arti o professioni) e le associazioni beneficiarie siano effettivamente dilettantistiche nella loro operatività concreta. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto accertato il carattere professionale delle prestazioni rese dagli istruttori e ha pertanto escluso l'applicabilità dell'esenzione; il ricorso è stato quindi respinto. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi per non rientrare nei parametri di legge sulla cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)

    art. 67, comma 1, lett. m) e art. 69 (soglia di esenzione fino a euro 7.500 annui ratione temporis)

    L'art. 67, lett. m) può avere effetti anche in materia previdenziale, determinando un'eccezione all'obbligo contributivo a condizione che le somme erogate siano correlate all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e che i percipienti non agiscano in via professionale; l'esenzione opera entro la soglia prevista dall'art. 69 TUIR

  • D.L. n. 207/2008, art. 35, comma 5 (conv. in L. n. 14/2009)

    chiarimento sul significato di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" includendo formazione, didattica, preparazione e assistenza

    Ha ampliato la nozione rilevante ai fini dell'esenzione fiscale e, per effetto interpretativo recepito dalla giurisprudenza, anche ai fini previdenziali, includendo prestazioni di formazione e assistenza rese nell'ambito dilettantistico

  • D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708 (C.p.S.)

    art. 3 (elenco delle categorie soggette all'assicurazione ENPALS, tra cui addetti agli impianti sportivi)

    Costituisce la base normativa dell'obbligo assicurativo per gli addetti agli impianti sportivi; la tutela ENPALS/INPS si applica indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, salvo specifiche eccezioni normative come quella dell'art. 67 TUIR quando ricorrono i presupposti

  • D.M. 15 marzo 2005

    decreto ministeriale di rimodulazione e specificazione delle categorie di lavoratori dello spettacolo e sport

    Ha esplicitato e specificato la composizione delle categorie (inclusi impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti sportivi) già ricomprese nella disciplina ENPALS; non ha creato una nuova categoria esentativa ma ha chiarito l'ambito di applicazione dell'obbligo assicurativo

  • L. 23 marzo 1981 n. 91

    art. 2 (definizione di sportivi professionisti e criteri di distinzione tra attività professionistica e dilettantistica)

    Definisce i criteri volti a distinguere attività professionistica (soggetta a tutela e a disciplina specifica) da attività dilettantistiche, rilevante per stabilire se un soggetto rientra nell'area obbligatoria di contribuzione

  • L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 43

    delega e criteri per adeguare le categorie assicurate presso ENPALS

    Ha delegato il Ministro del lavoro a ridefinire le categorie assicurate e ha autorizzato l'adozione di decreti ministeriali (poi il D.M. 15/3/2005) per aggiornare le categorie rilevanti

Massime di principio

  • Gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi rientrano in via generale nell'obbligo assicurativo ENPALS/INPS; la qualificazione formale dell'associazione come dilettantistica non basta: conta l'operatività sostanziale e l'assenza di fine di lucro effettivo
  • L'art. 67 TUIR, lett. m), integrato dall'art. 35 comma 5 d.l. n. 207/2008, può escludere la rilevanza previdenziale delle somme erogate per attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza rese nell'ambito sportivo dilettantistico, ma solo se le prestazioni non hanno carattere professionale e rimangono entro la soglia prevista dall'art. 69 TUIR
  • Spetta all'associazione o a chi invoca l'esenzione l'onere probatorio di dimostrare sia la natura dilettantistica sostanziale dell'ente sia la non professionalità delle prestazioni (assenza di esercizio abituale dell'attività come arte o professione e assenza di rapporto di lavoro dipendente)
  • Indici fattuali quali continuità dell'attività, numero di giornate lavorate e ammontare dei compensi sono rilevanti per qualificare la prestazione come professionale e quindi soggetta a contribuzione; l'affiliazione al CONI o ad una federazione non implica automaticamente esenzione
  • In casi analoghi il controllo giudiziale deve essere concreto e valutare la realtà dei rapporti: l'esenzione fiscale non produce automaticamente una esenzione previdenziale senza verifica dei presupposti sostanziali

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