Cassazione Civile, Sentenza n. 41467/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'obbligo contributivo ENPALS/INPS per tre istruttori di nuoto: l'INPS contestava che le somme corrisposte costituissero compensi soggetti a contribuzione ai sensi del d.lgs. 16/7/1947 n. 708 e dei decreti ministeriali di adeguamento (DM 15/3/2005), mentre la società resistente aveva ottenuto in appello l'esenzione invocando l'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. (compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). L'INPS ha dedotto che la disposizione fiscale non operi automaticamente come esonero previdenziale e che il giudice di merito non abbia valutato correttamente la professionalità delle prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha affermato il principio che: (i) il DM 15/3/2005 ha ricondotto gli istruttori e gli addetti degli impianti sportivi nell'ambito della tutela ENPALS (ora INPS); (ii) l'art. 67 TUIR e il chiarimento dell'art. 35, comma 5, d.l. 207/2008 possono produrre effetti anche in materia previdenziale, ma solo se sussistono specifici presupposti concreti; (iii) l'onere probatorio spetta a chi invoca l'esenzione (la società sportiva) e il giudice di merito deve verificare in particolare la natura non professionale delle prestazioni, l'effettiva qualità dilettantistica dell'ente e il vincolo associativo. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia compiuto il necessario accertamento circa la professionalità delle prestazioni e perciò ha disposto il rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708 (C.p.S.)
Prevede l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS per categorie tra cui gli "addetti agli impianti sportivi"; base normativa della tutela previdenziale per gli istruttori e addetti degli impianti.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17445
specifica che rientrano nel raggruppamento gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness..."
Chiarisce e rende esplicita l'ambito delle categorie soggette all'iscrizione ENPALS, includendo gli istruttori sportivi tra i soggetti generalmente sottoposti all'obbligo previdenziale.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17454
ridefinisce i tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente soggetti all'iscrizione
Ha contribuito alla ricomposizione e alla classificazione delle categorie assicurabili, confermando l'ambito di applicazione per gli addetti sportivi.
Art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche riconosciute da CONI e federazioni
Dispone un regime fiscale di "redditi diversi" per talune erogazioni legate ad attività sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto che tale disposizione possa avere effetti anche in materia previdenziale ma solo quando ricorrono i presupposti sostanziali richiesti (assenza di professionalità, natura dilettantistica concreta, limiti monetari).
Art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 (conv. L. n. 14/2009)
nella locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
Chiarisce l'ambito sostanziale delle prestazioni rilevanti ai fini dell'art. 67 TUIR; la Corte ha richiamato questo chiarimento per identificare le prestazioni potenzialmente esenti anche ai fini previdenziali.
soglia monetaria (euro 7.500 per il periodo di riferimento ratione temporis)
Definisce il limite oltre il quale le somme non restano fiscalmente neutre: la Corte lo utilizza per delimitare la portata dell'esenzione fiscale/previdenziale nei limiti previsti.
Legge 23 marzo 1981 n. 91, art. 2
definizione di "professionisti" nello sport
Attribuisce al CONI e alle federazioni il ruolo di distinzione tra attività professionistiche e dilettantistiche; la qualificazione come professionista esclude l'applicabilità dell'esenzione fiscale/previdenziale riconducibile all'art. 67 TUIR.
Massime di principio
- L'art. 67 TUIR, pur essendo norma fiscale, può produrre effetti anche in materia previdenziale: le somme riconducibili all'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" possono non concorrere alla base imponibile contributiva, ma solo se ricorrono condizioni sostanziali rigorose.
- L'iscrizione formale al registro CONI o l'affiliazione federale non sono di per sé sufficienti a provare la natura dilettantistica: è necessario dimostrare l'effettiva esclusione dello scopo di lucro e l'operatività conforme allo statuto (onere probatorio a carico dell'ente che invoca l'esenzione).
- Se la prestazione è resa con carattere di professionalità (attività abituale, esercizio di arte o professione, rapporto di lavoro dipendente o attività d'impresa), l'esenzione invocata dall'art. 67 non opera e sussiste l'obbligo contributivo ENPALS/INPS.
- Le prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza possono rientrare nell'ambito dell'esenzione solo se rese nell'ambito del vincolo associativo con una società/associazione dilettantistica concreta e non in forza di un rapporto professionale autonomo o subordinato distinto.
- Il giudice deve procedere a un accertamento di merito sulla natura delle prestazioni e sulla concreta operatività dell'ente: decisioni che non compiono tale valutazione sono suscettibili di cassazione e rinvio.
- Prassi operativa per le società sportive: mantenere documentazione probatoria (statuto, bilanci, assenza di distribuzione utili, modulistica dei compensi, prove di non abitualità/professionalità) per sostenere eventuali eccezioni contributive basate sull'art. 67 TUIR.
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