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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 41397/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Discuteva se le retribuzioni corrisposte a quattro istruttori di nuoto (anni 2007-2008) fossero soggette all'obbligo contributivo ENPALS/INPS oppure rientrassero nell'esenzione fiscale prevista dall'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. (compensi erogati nell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"), con conseguente esclusione dell'obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'esonero sulla base dell'affiliazione e del riconoscimento CONI, mentre l'INPS ha impugnato sostenendo che i decreti (in particolare il D.M. 15 marzo 2005) includono espressamente gli "istruttori" tra gli addetti agli impianti soggetti all'iscrizione ENPALS e che l'eccezione fiscale dell'art. 67 TUIR non opera automaticamente in materia previdenziale se mancano i presupposti sostanziali (assenza di professionalità, natura effettiva dilettantistica dell'ente, erogazioni nell'ambito dell'esercizio diretto dell'attività dilettantistica e limiti monetari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INPS per il vizio di motivazione della sentenza impugnata: ha affermato il principio che, pur essendo gli istruttori in linea di principio soggetti all'obbligo ENPALS (D.M. 15/03/2005), l'art. 67 TUIR può avere effetti eccettuativi anche in materia previdenziale ma solo se sono provati tutti i requisiti sostanziali previsti. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione perché effettui il necessario e completo accertamento (in particolare sulla presenza o meno di professionalità delle prestazioni e sulla natura sostanziale dilettantistica dell'associazione) e per regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. C.p.S. 16 luglio 1947 n. 708 (discipline ENPALS)

    "addetti agli impianti sportivi"

    Base normativa originaria per l'iscrizione all'ENPALS degli addetti agli impianti sportivi: individua la categoria che, poi con decreti ministeriali, è stata estesa per comprendere istruttori e addetti vari.

  • D.M. 15 marzo 2005 n. 17445 (e n. 17454)

    "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"

    Ha specificato e rimodulato i gruppi di lavoratori soggetti all'iscrizione ENPALS, esplicitando che gli istruttori rientrano nella generalità degli addetti soggetti all'obbligo assicurativo.

  • Art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ..."

    Prevede la qualificazione fiscale come "redditi diversi" (con regime agevolato e soglia di esenzione) per compensi erogati per attività sportive dilettantistiche; la Corte conferma che tale norma può avere efficacia anche in materia previdenziale purché ricorrano i requisiti sostanziali indicati.

  • Art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009

    "Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' ... sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"

    Chiarisce che la nozione di esercizio diretto comprende attività di formazione, didattica e assistenza, ampliando il campo dei soggetti potenzialmente destinatari del regime fiscale agevolato.

  • Art. 69, comma 2 T.U.I.R.

    "soglia di euro 7.500 per anno d'imposta"

    Fissa la soglia entro la quale i compensi qualificati ai sensi dell'art. 67 possono risultare fiscalmente neutri; tale limite è rilevante anche per gli effetti previdenziali (esenzione contributiva entro i limiti previsti).

  • L. 23 marzo 1981 n. 91 (disciplina sport professionistico)

    "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità ..."

    Definisce la nozione di professionista sportivo e il criterio distintivo fra attività professionistica (soggetta a disciplina del lavoro) e dilettantistica, utile per escludere l'applicabilità dell'art. 67 quando l'attività è professionale.

  • Art. 53 T.U.I.R. (definizione di arti e professioni)

    Aiuta a distinguere i redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni (esclusi dalla qualifica di redditi diversi) da quelli occasionali: la professionalità abituale esclude l'applicazione dell'agevolazione fiscale/previdenziale.

  • D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 182 (armonizzazione previdenziale ENPALS)

    Ha introdotto il criterio di armonizzazione con il sistema pensionistico generale e la ripartizione in gruppi per i lavoratori dello spettacolo/ENPALS, rilevante per il profilo tecnico-contributivo.

Massime di principio

  • L'art. 67 TUIR può produrre effetti anche in materia previdenziale: i compensi riconducibili all'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" e nei limiti previsti fiscalmente possono essere esclusi dalla contribuzione ENPALS/INPS, ma solo se ricorrono tutti i requisiti sostanziali.
  • L'onere della prova spetta all'associazione/società che invoca l'esenzione: non basta l'affiliazione federale o il riconoscimento CONI; va dimostrata la concreta e sostanziale natura dilettantistica (assenza di fine di lucro e operatività conforme a statuto).
  • Non è sufficiente la mera qualifica formale degli operatori: va accertato che il prestatore non svolga l'attività con carattere di professionalità/continuità (se sussiste professionalità abituale, l'eccezione non opera).
  • I decreti ministeriali (D.M. 2005) includono espressamente istruttori e addetti fra i soggetti in via generale soggetti all'obbligo ENPALS: pertanto l'obbligo contributivo è la regola e l'esenzione fiscale/previdenziale è l'eccezione debitamente provata.
  • Le prestazioni devono essere rese "nell'esercizio diretto" dell'attività dilettantistica (comprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza): va verificato il vincolo associativo con l'ente dilettantistico e l'assenza di rapporto di lavoro subordinato o di esercizio professionale abituale.
  • In presenza di valutazioni incongrue o mancanti sui predetti elementi (professionalità, natura sostanziale dell'ente, collegamento dell'attività al vincolo associativo), il giudice di legittimità rinvia la causa al merito per nuovo esame.

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