Sentenza n. 15498/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'ottemperanza della sentenza n. 9942 del 12.06.2023, emessa dal Tar Lazio - RM, sez. IV; della sentenza n. 7516 del 9.06.2022, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 7512 del 9.06.2022, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 7521 del 9.06.2022, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 7491 del 9.06.2022, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 7482 del 9.06.2022, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 4812 del 11.03.2024, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n.4810 del 11.03.2024, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 4794 del 13.03.2024, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis; della sentenza n. 1584 del 26.01.2024, emessa dal Tar Lazio – RM, sez. IV bis
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni sulle spese di lite contenute in dieci sentenze non impugnate del TAR Lazio, per complessivi 9.250 euro oltre accessori e, per una sentenza, refusione del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, che aveva patrocinato i giudizi definiti dalle sentenze indicate in epigrafe e vi era stato individuato come antistatario, ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore. Le pronunce, ritualmente notificate e non impugnate, liquidavano rispettivamente euro 500, euro 1.000 per ciascuna di cinque sentenze, euro 750 per ciascuna di tre sentenze ed euro 1.500 per l'ultima, oltre accessori di legge; una sentenza prevedeva anche la refusione del contributo unificato. L'inadempimento sarebbe perdurato anche dopo la notificazione dei titoli in forma esecutiva. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, nonché una somma per l'eventuale ulteriore inerzia ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: il Ministero non ha fornito prova del pagamento e sono decorsi 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi. Ordina quindi al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte, gli importi liquidati a titolo di spese e accessori. Per l'eventuale persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario delegato, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, su specifica istanza del ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento. Respinge la richiesta di una somma per l'ulteriore inerzia, ritenendo sufficiente la nomina del commissario a garantire la pronta esecuzione. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non sono ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione di una somma per l’eventuale ulteriore inerzia ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l’interesse alla pronta esecuzione del giudicato possa dirsi adeguatamente garantito mediante la disposta nomina del commissario ad acta.
La somma prevista per l'ulteriore inerzia non è dovuta quando, nel caso concreto, la tutela dell'esecuzione del giudicato risulta adeguatamente assicurata dalla nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a statuizioni di condanna alle spese, l'amministrazione deve eseguire il giudicato quando il titolo è idoneo all'esecuzione e non risulta provato l'adempimento; decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento, attribuendogli un termine ulteriore per gli adempimenti sostitutivi e subordinandone l'intervento a specifica istanza e alla verifica del mancato adempimento.
- La misura pecuniaria per l'ulteriore inerzia prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a garantire la pronta esecuzione del giudicato.
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