Sentenza del 28/06/2016 n. 3831 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Cartelle esattoriali - Copia cartella - Termine di conservazione - 5 anni - Termine massimo - Esclusione - Recupero credito - Conservazione - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria risultante dall'estratto di ruolo e, in particolare, la possibilità per il concessionario di non conservare o non esibire copia delle cartelle dopo il decorso di cinque anni. La questione riguardava quindi se il termine quinquennale costituisse un termine massimo di conservazione della copia delle cartelle oppure se la conservazione dovesse proseguire fino all'effettiva riscossione del debito.
La decisione
La pretesa del contribuente non è stata accolta sotto questo profilo. È stato affermato che il concessionario deve conservare copia delle cartelle esattoriali finché il debito iscritto a ruolo non sia stato riscosso, anche oltre il termine di cinque anni. Il termine quinquennale non rappresenta infatti un limite massimo di conservazione quando la documentazione è ancora necessaria per dimostrare l'esistenza e la legittimità della pretesa erariale.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione mediante ruolo e delle cartelle esattoriali
Il concessionario deve mantenere la documentazione relativa alla cartella per tutto il periodo in cui il credito risulta ancora da riscuotere, poiché la conservazione è funzionale alla prova della legittimità della pretesa.
Termine quinquennale di conservazione
Il termine di cinque anni non è stato interpretato come termine massimo e inderogabile di conservazione della copia della cartella, ma come termine eventualmente rilevante per altri profili, senza escludere l'obbligo di conservazione fino alla riscossione del debito.
Massime di principio
- Quando un debito iscritto a ruolo non è ancora stato riscosso, il concessionario deve normalmente conservare la cartella e la relativa documentazione anche oltre cinque anni.
- I termini temporali di conservazione non devono essere confusi con i termini di prescrizione o decadenza del credito: la mera decorrenza di cinque anni non rende automaticamente inesigibile la pretesa.
- In caso di contestazione, il concessionario deve poter produrre la cartella e gli elementi necessari a dimostrare la legittimità della riscossione.
- L'estratto di ruolo può consentire al contribuente di venire a conoscenza della pretesa, ma la contestazione concreta richiede di verificare notifica, contenuto della cartella, termini di riscossione e prescrizione del credito.
- La conservazione documentale deve proseguire finché sussiste una concreta esigenza di recupero del credito, salvo che il debito sia stato riscosso, annullato o dichiarato non più esigibile.
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