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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18700/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico online di euro 4.510,00 eseguito sul conto corrente della società ricorrente e poi immediatamente disconosciuto come non autorizzato. La società aveva chiesto la restituzione della somma alla banca, sostenendo in giudizio sia che l’operazione non era stata richiesta né autorizzata, sia che l’istituto non aveva adottato adeguati sistemi di sicurezza idonei a prevenire frodi informatiche. Il giudice di pace aveva respinto la domanda; in appello il tribunale ha confermato il rigetto ritenendo che la deduzione relativa ai sistemi antifrode costituisse una modifica tardiva della domanda, formulata solo in seconda udienza e quindi inammissibile nel rito davanti al giudice di pace. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che: il giudice di merito aveva male interpretato la domanda e il suo contenuto sostanziale; la motivazione era apparente o mancante; vi era omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla responsabilità della banca per l’operazione non autorizzata; era stato violato il riparto dell’onere della prova, perché una volta disconosciuta l’operazione spettava alla banca dimostrare la correttezza dell’operato e l’adozione delle misure di sicurezza; erano inoltre censurati l’uso delle prove documentali e la mancata valorizzazione dell’assenza di prova circa l’autorizzazione del bonifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo e il quarto motivo. Ha ritenuto fondato il terzo motivo perché la ricostruzione del tribunale sulla tardiva modifica della domanda era contraddetta dal contenuto del verbale della prima udienza, dal quale risultava che già in quella sede erano state dedotte sia l’esecuzione di un bonifico non autorizzato sia la mancata predisposizione di sistemi di sicurezza informatica. Ha ritenuto fondato anche il quarto motivo, osservando che, anche a voler considerare nuova la deduzione sui sistemi antifrode, restava comunque autonomo il motivo di appello relativo alla domanda originaria di restituzione per operazione non autorizzata, sul quale il tribunale non aveva pronunciato, limitandosi alla sola questione della novità della domanda. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1, n. 5; co. 1, n. 4; co. 1, n. 3

    È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione: omesso esame/motivazione, nullità della sentenza per violazione di norme processuali, violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi autonomi di gravame; l’omessa pronuncia integra nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione esistente e comprensibile; la motivazione mancante o solo apparente determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato come regola di riparto dell’onere probatorio nei casi di operazione bancaria disconosciuta.

  • d.lgs. 11/2010

    È richiamato dalla parte ricorrente quale disciplina delle operazioni di pagamento e del riparto delle conseguenze probatorie in caso di operazione non autorizzata.

  • d.lgs. 196/2003

    È richiamato dalla parte ricorrente in connessione ai profili di sicurezza e trattamento dei dati nel contesto dell’operazione online.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il parametro di diligenza professionale esigibile dalla banca.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    È indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È citato in relazione ai limiti al controllo di cassazione sulla motivazione quando operino le preclusioni processuali.

Massime di principio

  • Nel rito davanti al giudice di pace, allegazioni, precisazioni delle domande e richieste istruttorie devono concentrarsi nella prima udienza; tuttavia la verifica della tempestività va compiuta sul contenuto effettivo degli atti e dei verbali, non su una ricostruzione astratta o incompleta del thema decidendum.
  • La qualificazione della domanda e l’accertamento del suo contenuto sostanziale spettano al giudice di merito, ma la decisione è censurabile se la motivazione è internamente contraddittoria o se omette di esaminare il verbale o gli atti processuali decisivi richiamati in ricorso.
  • Quando l’appello contiene più censure autonome, il giudice di secondo grado deve esaminarle singolarmente; la decisione che si arresti su una sola ragione di rigetto, senza pronunciarsi sui motivi autonomi relativi alla domanda originaria, viola l’art. 112 c.p.c.
  • In presenza di operazioni bancarie disconosciute, la controversia può implicare anche la verifica del riparto dell’onere della prova e dell’eventuale responsabilità dell’intermediario, ma tali questioni devono essere esaminate solo dopo avere correttamente individuato il perimetro della domanda e dei motivi di appello.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame autonomo determina nullità della sentenza ed impone la cassazione con rinvio, affinché il giudice del rinvio riesamini integralmente i profili rimasti inesaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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