Risposta n. 93 del 8/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che l'assegno divorzile debba essere dedotto dalla pensione dall'INPS prima del calcolo delle imposte (quindi la pensione tassabile sarebbe quella al netto dell'assegno) e che tale importo netto debba essere segnalato alla Francia per evitare doppia imposizione; chiede inoltre che l'INPS applichi direttamente la tassazione francese.
Trattamento fiscale dell'assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge da soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Francia (artt. 10 c.1 lett. c) e 24 TUIR; Convenzione Italia-Francia)
Il quesito
Se, dopo il trasferimento della residenza in Francia, la pensione erogata dall'INPS sia assoggettata a tassazione in Italia al netto dell'assegno di mantenimento versato all'ex coniuge; se tale importo netto debba essere segnalato alla Francia; e se l'INPS, previa autorizzazione, possa applicare direttamente la tassazione prevista dalla normativa fiscale francese (e relativa "scaletta impositiva").
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che la residenza fiscale è fattuale e non risolvibile in interpello; se il soggetto risulta non residente, le pensioni INPS rientrano nella tassazione "concorrente" Italia-Francia (art.18 Convenzione) e l'INPS deve applicare la ritenuta prevista dalla normativa italiana. Per i non residenti ordinari la deducibilità degli assegni ex art.10 lett. c) TUIR non opera, salvo la fattispecie dei non residenti "Schumacker" che, se ricorrono le condizioni, possono determinare il reddito come i residenti e quindi dedurre gli assegni. La Francia elimina la doppia imposizione riconoscendo un credito d'imposta per le imposte pagate in Italia; pertanto la pensione potrà essere tassata in entrambi gli Stati con possibilità di eliminare la doppia imposizione mediante il credito, mentre l'INPS non può sostituirsi alla normativa francese né applicarne direttamente una "scaletta" fiscale diversa da quella prevista per l'imposizione italiana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 86 del 8/02/2021
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 87 del 8/02/2021
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 88 del 8/02/2021
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 89 del 8/02/2021
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 90 del 8/02/2021
- Interpello · 8 feb 2021Risposta n. 91 del 8/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →