Risposta n. 90 del 8/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - demolizione e ricostruzione con riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica e opzione per sconto in fattura (art.119 e 121 d.l. n.34/2020)
Il quesito
L'Istante chiede se: la vendita della nuda proprietà di una unità prima del deposito del titolo edilizio consente l'accesso al Superbonus; come calcolare il limite di spesa (includendo pertinenze sprovviste di impianto e strutturalmente separate); se sono ammissibili le spese per impiantistica idro-termo-sanitaria e ventilazione meccanica; se rientrano le spese per sostituzione infissi anche se numero/dimensioni cambiano; se le spese si computano secondo il regime di cassa e termini per emissione fattura in caso di sconto in fattura; e se, quando l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore, i massimali ammissibili si calcolano solo sui prezzi medi dei prezzari regionali.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che la vendita prima del deposito del titolo determini un condominio minimo e quindi permetta l'accesso al Superbonus; che i limiti di spesa vadano calcolati considerando tutte le unità esistenti all'inizio lavori (incluse pertinenze senza impianto e le nuove unità ricostruite); che tra le spese ammissibili rientrino impiantistica delle nuove unità e sistemi di ventilazione meccanica; che siano ammissibili anche le spese per nuovi infissi nello stato futuro; che le spese si computino secondo il regime di cassa e, in caso di sconto in fattura, la fattura debba essere emessa entro il 31/12/2021; e che, per gli interventi per i quali la dichiarazione del fornitore sostituisce l'asseverazione, i tecnici possano considerare i soli prezzi medi dei prezzari regionali per la congruità.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che: il Superbonus è applicabile se dall'atto amministrativo che autorizza i lavori risulti la ristrutturazione edilizia e che la vendita della nuda proprietà ha determinato un "condominio minimo" rilevante ai fini dell'agevolazione (rileva la situazione all'inizio dei lavori). Per il calcolo dei massimali si considerano le unità esistenti all'inizio dei lavori e vanno conteggiate anche le pertinenze situate nello stesso edificio (ma non quelle strutturalmente separate); nel caso di demolizione e ricostruzione il limite va calcolato sulle unità esistenti prima dei lavori (nel caso concreto 4 A/2 + 4 C/2 = 8). Le spese strettamente collegate (impiantistica idro-termo-sanitaria, ventilazione, ecc.) sono ammissibili nei limiti e se effettivamente riferite agli interventi agevolati; la sostituzione degli infissi è un intervento "trainato" ammissibile nei limiti previsti (massimale 60.000 euro per immobile e regole sui massimali e sul numero di unità per gli interventi sulle singole unità). Il criterio di imputazione è di cassa (per lo sconto in fattura si può fare riferimento alla data di emissione della fattura); le fatture/opzioni devono rispettare i termini di vigenza dell'agevolazione e le comunicazioni telematiche (ENEA e Agenzia) secondo i provvedimenti vigenti (opzione entro il 16 marzo dell'anno successivo, invio asseverazioni ad ENEA, utilizzo del credito dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e non prima del 1° gennaio dell'anno successivo). Infine, le asseverazioni (o le dichiarazioni del fornitore quando previste) devono attestare la congruità delle spese: per gli interventi per i quali è ammessa la dichiarazione del fornitore, i massimali sono quelli specificati dall'allegato I del decreto e l'ammontare massimo ammissibile va calcolato conformemente a tali massimali e non solo in base ai prezzi medi regionali senza ulteriori verifiche tecniche.
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