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Interpello

Risposta n. 87 del 8/02/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate ad uso abitativo - Art.119 D.L. 34/2020

Il quesito

Se gli interventi antisismici realizzati su due unità C/2 (terra/cielo) di un unico proprietario, detenute in comodato e destinate a uso abitativo al termine dei lavori, possano beneficiare del Superbonus 110%, quale sia il tetto di spesa applicabile, se gli interventi 'trainati' e l'impianto fotovoltaico possano accedere al 110%, come si computi il bonus mobili e se l'isolamento termico senza impianto di riscaldamento accede all'ecobonus; nonché chi (comodatario/proprietario) può fruire delle detrazioni.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che gli interventi antisismici rientrino nel Superbonus 110%, che essendo le due unità distintamente accatastate il tetto complessivo ammesso sia pari a 192.000 euro, che le opere secondarie correlate siano assorbite nella detrazione al 110%, che l'impianto fotovoltaico possa fruire del beneficio previsto dall'art.119 comma 5, che il bonus mobili sia pari a 20.000 euro (10.000 per unità) e che l'ecobonus sia applicabile se si ottiene il miglioramento energetico di almeno due classi.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia chiarisce che il Superbonus 110% per interventi antisismici (art.119 comma 4) è applicabile solo su parti comuni di edifici in condominio o su edifici unifamiliari: gli interventi sulle parti strutturali di un edificio composto da più unità distintamente accatastate ma di proprietà di un unico soggetto e non costituito in condominio non accedono al Superbonus. Le spese per fotovoltaico non beneficiano del 110% in questo caso e possono invece usufruire delle detrazioni ordinarie (art.16-bis TUIR). In alternativa, gli interventi possono accedere al sismabonus (art.16 D.L.63/2013) che si applica anche alle 'parti comuni in senso oggettivo' e prevede aliquote ridotte (75%/85%) su un limite di 96.000 euro per unità (192.000 per due unità). Il comodatario può fruire della detrazione se il contratto è registrato prima dell'inizio lavori. Il bonus mobili (50% fino a 10.000 euro) spetta e il limite va moltiplicato per il numero di unità esistenti all'inizio lavori (20.000 euro nel caso), mentre le spese per isolamento termico non accedono all'ecobonus se l'immobile è privo di impianto di riscaldamento. Il beneficio è subordinato al rispetto di tutti gli adempimenti normativi.

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