Cassazione Penale, Sentenza n. 01453/2026 del 14/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, dopo la pronuncia di primo grado, aveva rideterminato le pene e modificato alcune imputazioni. PERRINO ha dedotto sette motivi riguardanti in particolare: il concorso nella detenzione e nel porto di pistola (capo S) contestando l'applicazione dell'art. 110 c.p. e la sussistenza della consapevolezza della disponibilità dell'arma; la sussistenza del reato associativo (capo T); l'addebito per lesioni (capo F) e vizi nel calcolo e nella determinazione della pena (disparità di trattamento rispetto a terzi, errori aritmetici e mancata risposta a deduzioni difensive). FRASCA ha proposto motivi sovrapponibili: censura del capo T), contestazione dell'addebito per il capo F) e rilievi sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo corrette le valutazioni di merito in ordine al concorso di PERRINO nel reato di detenzione/porto di arma (capo S) e alla responsabilità per le lesioni (capo F), nonché le valutazioni sulle intercettazioni e sugli elementi indiziari. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto fondate le censure comuni sulla motivazione circa la sussistenza del reato associativo (capo T): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo T) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su quel capo e per l'eventuale rideterminazione della pena. La Corte ha altresì rilevato un errore di calcolo della pena per la posizione di PERRINO che dovrà essere rettificato in caso di conferma dell'associazione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha confermato che la partecipazione al reato può desumersi anche dalla semplice presenza nell'azione collettiva se questa manifesta adesione e offre stimolo o senso di sicurezza all'autore materiale; pertanto la consapevolezza della detenzione/porto dell'arma può essere valutata in ragione del contesto unitario e della visibilità dell'arma al momento dell'azione.
art. 416 cod. pen.
Per la configurazione dell'associazione per delinquere è richiesto un vincolo stabile (affectio societatis) e un 'programma' comune; la Cassazione ha ritenuto che, una volta decaduto il nucleo fattuale più pregnante (le estorsioni), la motivazione non ha adeguatamente dimostrato il comune denominatore e la stabilità del vincolo, giustificando l'annullamento e il rinvio sul capo T).
art. 4 legge 110/1975
Norma citata in relazione all'uso di strumenti atti ad offendere (mazze, spranghe) e alle conseguenti aggravanti legate all'impiego di armi o strumenti pericolosi; la valutazione collegata è stata mantenuta in quanto coerente con la ricostruzione fattuale.
Massime di principio
- La semplice presenza in un'azione criminale collettiva può integrare partecipazione (art. 110 c.p.) se manifesta chiara adesione e contribuisce a dare sicurezza o stimolo all'autore materiale; non è necessario che ogni partecipante abbia materialmente l'arma.
- Per dichiarare sussistente un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) occorre dimostrare la stabilità del vincolo, un programma comune e un 'collante' funzionale tra le condotte: episodi episodici o scollegati difficilmente reggono l'imputazione associativa una volta venuto meno il nucleo fattuale principale (es. estorsioni).
- La distinzione tra preordinazione e premeditazione è rilevante: l'apprestamento dei mezzi immediatamente necessari (preordinazione) può sussistere anche se manca la premeditazione nel senso tecnico giuridico.
- Le decisioni di merito sulle intercettazioni e sulle interpretazioni di linguaggi criptici sono valutazioni di fatto che la Cassazione sindaca con molto limite: sono ammissibili censure solo se vi è illogicità palese o travisamento probatorio.
- Il giudice di rinvio, in caso di annullamento parziale, deve riequilibrare la determinazione della pena evitando errori aritmetici e motivare coerentemente eventuali differenze di trattamento tra coimputati.
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