Sentenza n. 1801/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativa alla richiesta di pagamento di somme per prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo aver ricevuto dall’ASP una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione per reddito, ha presentato un’istanza di accesso chiedendo copia dell’autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento, dell’atto indicante la prestazione sanitaria e la relativa data, del conteggio della quota di compartecipazione alla spesa, nonché di ogni altro documento utilizzato, presupposto o connesso al procedimento conclusosi con la richiesta di pagamento. In assenza di riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio l’ASP ha osteso soltanto i documenti relativi alla prestazione e al conteggio contabile, mentre non ha prodotto l’autocertificazione e gli ulteriori atti richiesti. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla necessità di valutare e tutelare in giudizio la propria posizione rispetto alla pretesa di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22 l. 241/1990. Ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante legittimante l’accesso è più ampia dell’interesse all’impugnazione e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. È sufficiente che i documenti siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera del richiedente e che l’accesso presenti una strumentalità, intesa in senso ampio, rispetto alla cura di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è funzionale a un eventuale giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazioni riservate al giudice del merito. Il Collegio ha inoltre ritenuto provata, per mancata specifica contestazione dell’ASP non costituita, la mancata ostensione integrale dei documenti richiesti. Ha quindi ordinato all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il diritto di accesso presuppone una situazione giuridicamente rilevante e un collegamento concreto con i documenti richiesti; tale situazione è più ampia rispetto alla posizione necessaria per impugnare un atto e può sussistere anche quando l’accesso sia finalizzato alla tutela, anche giudiziale, di un interesse giuridicamente rilevante.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Costituisce la base processuale per l’ordine giudiziale di esibizione dei documenti nell’ambito del giudizio in materia di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale è autonomo rispetto all’azione di annullamento: la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall’art. 22 l. 241/1990 è più ampia della posizione soggettiva necessaria per impugnare un atto e non deve necessariamente qualificarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo.
- Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso quando i documenti richiesti siano collegati alla sfera del richiedente e possano risultare utili alla cura di un interesse giuridicamente rilevante, anche mediante una futura iniziativa giudiziale.
- La strumentalità dell’accesso rispetto alla difesa giudiziale deve essere intesa in senso ampio: non occorre che l’ostensione sia esclusivamente e necessariamente funzionale a una domanda già proposta o a un’impugnazione determinata.
- Nel giudizio di accesso non spetta al giudice anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale né stabilire in anticipo il valore probatorio dei documenti; tali valutazioni spettano al giudice eventualmente chiamato a decidere il giudizio di merito.
- La mancata specifica contestazione dell’amministrazione costituita o, a maggior ragione, il suo silenzio processuale possono consentire di ritenere provata la mancata ostensione integrale dei documenti richiesti, purché l’allegazione del ricorrente sia puntuale.
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