Circolare numero 26 del 30-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, fissato a lire 1.148.400 annue. Vengono disciplinati il recupero delle differenze contributive per gli anni 1990-1991, i soggetti tenuti al pagamento, le modalità operative per iscritti, pensionandi e pensionati, nonché i termini di versamento e gli adempimenti contabili e informativi a carico delle sedi e dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano.
Aumento del contributo al Fondo di previdenza del clero e recupero dei conguagli contributivi
Aumento del contributo al Fondo di previdenza del clero e recupero dei conguagli
La circolare comunica l’adeguamento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a seguito del decreto interministeriale pubblicato in G.U. n. 296 del 18 dicembre 1991. Contestualmente disciplina il recupero delle differenze contributive relative ai periodi pregressi, nonché le modalità operative e contabili per sedi, Istituto centrale e confessioni religiose interessate.
Nuovo importo del contributo
Il decreto interministeriale del 5 dicembre 1991, emanato ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, aumenta il contributo dovuto per l’anno 1990 dagli iscritti al Fondo. L’importo viene determinato in lire 1.148.400 annue, pari a lire 191.400 al bimestre e a lire 95.700 mensili.
La circolare precisa che tale importo, al momento, vale anche per gli anni 1991 e 1992. Resta però ferma la previsione di ulteriori adeguamenti in relazione ai successivi decreti interministeriali che verranno emanati sulla base della medesima disposizione normativa.
Differenze contributive da recuperare
Poiché il contributo è stato corrisposto, per il periodo 1 gennaio 1990-31 ottobre 1991, nella misura di lire 1.072.200 annue, la differenza annua dovuta per gli anni 1990 e 1991 è pari a lire 76.200, corrispondenti a lire 6.350 mensili.
Per gli iscritti senza soluzione di continuità dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, che costituiscono la quasi totalità dei casi, l’importo complessivo da recuperare è di lire 152.400.
Per i pensionati e i pensionandi, invece, il conguaglio riguarda esclusivamente il periodo che intercorre tra il 1 gennaio 1990 e la data di decorrenza della pensione, poiché da tale momento cessa l’obbligo contributivo al Fondo. In tali ipotesi, l’importo da recuperare varia quindi in base alla decorrenza della pensione, da un minimo di lire 6.350 per le pensioni decorrenti dal 1 febbraio 1990 fino a un massimo di lire 152.400 per quelle decorrenti dal 1 gennaio 1992.
Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenuti al pagamento delle differenze contributive:
- i sacerdoti secolari e i ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica attualmente iscritti;
- gli iscritti che hanno in corso domanda di pensione;
- i titolari di pensione, limitatamente alle pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1990 in poi.
La circolare distingue inoltre il trattamento dei soggetti a seconda del loro eventuale rientro nel sistema di sostentamento del clero.
Modalità di recupero per i soggetti rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, in applicazione delle disposizioni di attuazione emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell’art. 51, comma 4, della legge n. 222/1985, i conguagli contributivi sono versati tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede in un’unica soluzione.
La circolare precisa che tale modalità vale anche per coloro che hanno domanda di prestazione in corso e per coloro che sono divenuti titolari di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1990 in poi.
Qualora un sacerdote sia rimasto nel sistema di sostentamento solo per un periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, l’Istituto centrale versa soltanto i conguagli relativi a quel periodo. Le differenze riferite al restante periodo devono invece essere versate direttamente dall’interessato, se ancora iscritto, oppure recuperate d’ufficio mediante trattenuta sulle rate di pensione, se già pensionato o pensionando.
Modalità di recupero per i soggetti non rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene con modalità differenziate:
- versamento diretto, in un’unica soluzione, da parte degli iscritti;
- versamento da parte della confessione religiosa di appartenenza, per i ministri di culti acattolici;
- trattenuta sulle rate maturate, in sede di liquidazione della prestazione, per gli iscritti con domanda di pensione in corso o presentata entro il 31 gennaio 1992;
- trattenuta sulla prima rata bimestrale utile della pensione, per i titolari di pensione.
Termine di versamento e interessi di mora
Il termine ultimo per effettuare il versamento delle differenze contributive è fissato al 31 gennaio 1992, data che coincide con la scadenza del contributo corrente relativo al 6° bimestre 1991.
I versamenti effettuati dopo tale termine sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’art. 7, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione e con bollettino di conto corrente postale distinto da ogni altro versamento dovuto al Fondo.
Modalità operative del versamento
Il conto corrente indicato è il c.c. n. 811000 intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma.
Sul bollettino devono essere riportati con particolare attenzione:
- nome, cognome e indirizzo del soggetto;
- numero di matricola nell’ambito del Fondo;
- numero e intestazione del conto corrente postale;
- causale del versamento;
- periodo cui si riferiscono le differenze contributive.
Adempimenti delle sedi e contabilizzazione
Le sedi che ricevono i tabulati contenenti il numero del certificato di pensione, il nominativo del titolare e l’importo delle differenze da recuperare devono procedere al recupero sulle rate di pensione secondo le modalità già previste dalla circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979, salvo gli aspetti contabili disciplinati dalla presente circolare.
Gli importi recuperati devono essere accreditati al conto GPA 55/00 e trasferiti alla Direzione Generale con un unico modello SC/10R. Solo i casi di mancato recupero vanno comunicati con nota separata, mentre il totale del modello deve corrispondere al totale degli importi indicati nel tabulato ricevuto.
Per i casi in cui le differenze contributive degli iscritti con domanda di pensione in corso o presentata entro il 31 gennaio 1992 siano trattenute al momento della liquidazione della pensione, le sedi devono contabilizzare le trattenute al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dal Centro Elettronico e poi accreditarle al conto GPA 55/00 con modello SC/10R.
Comunicazioni dell’Istituto centrale e delle confessioni religiose
Per i soggetti per i quali i conguagli sono corrisposti dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, la comunicazione dei dati identificativi deve avvenire secondo le istruzioni della lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica devono invece inviare contestualmente al versamento un elenco contenente:
- gli estremi del versamento;
- i nominativi degli iscritti che hanno pagato la somma dovuta a conguaglio;
- gli importi riferiti ai singoli iscritti;
- i periodi cui tali importi si riferiscono.
Infine, la circolare invita le Curie e le confessioni religiose a dare la massima diffusione al contenuto delle istruzioni, precisando che dal 1 gennaio 1992 il contributo deve essere versato nel nuovo importo di lire 1.148.400 annue.
Punti principali
Nuovo importo del contributo
Il decreto interministeriale pubblicato in G.U. n. 296 del 18 dicembre 1991 aumenta il contributo dovuto per l’anno 1990 ai sensi dell’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903. Il contributo è determinato in lire 1.148.400 annue, pari a lire 191.400 al bimestre e lire 95.700 mensili. Tale importo è indicato come valido, al momento, anche per gli anni 1991 e 1992, salvo successivi adeguamenti con nuovi decreti interministeriali.
Differenze contributive da recuperare
Poiché il contributo è stato corrisposto nel periodo 1 gennaio 1990-31 ottobre 1991 nella misura di lire 1.072.200 annue, la differenza annua dovuta per gli anni 1990 e 1991 è pari a lire 76.200, cioè lire 6.350 mensili. Per gli iscritti in continuità dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 la differenza complessiva da recuperare è di lire 152.400. Per pensionati e pensionandi, invece, il recupero riguarda solo il periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e la decorrenza della pensione.
Soggetti tenuti al pagamento
Sono tenuti al versamento delle differenze contributive i sacerdoti secolari e i ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica attualmente iscritti, gli iscritti con domanda di pensione in corso e i titolari di pensione, limitatamente alle pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1990 in poi. La circolare precisa che, per i pensionati, il conguaglio varia in relazione alla data di decorrenza della pensione, da un minimo di lire 6.350 fino a un massimo di lire 152.400.
Modalità di recupero per i soggetti rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari rientranti nel sistema di sostentamento del clero, compresi coloro che hanno domanda di prestazione in corso e coloro che sono divenuti titolari di pensione con decorrenza dal 1 febbraio 1990 in poi, i conguagli contributivi sono versati tramite l’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, che provvede in un’unica soluzione. Se un sacerdote è rientrato nel sistema solo per un periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, l’Istituto versa solo i conguagli relativi a tale periodo; per il restante periodo il recupero avviene direttamente dall’interessato o mediante trattenuta sulla pensione, secondo i casi.
Modalità di recupero per i soggetti non rientranti nel sistema di sostentamento
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il recupero avviene mediante versamento diretto in un’unica soluzione da parte degli iscritti, ovvero tramite la confessione religiosa di appartenenza per i ministri di culti acattolici. Per gli iscritti con domanda di pensione in corso o presentata entro il 31 gennaio 1992, le differenze sono trattenute sulle rate maturate in sede di liquidazione della prestazione. Per i titolari di pensione la trattenuta avviene sulla prima rata bimestrale utile.
Termine di versamento e interessi di mora
Il termine ultimo per il versamento dei conguagli è fissato al 31 gennaio 1992, coincidente con la scadenza del contributo corrente relativo al 6° bimestre 1991. I versamenti eseguiti dopo tale data sono soggetti agli interessi di mora previsti dall’art. 7, comma 3, della legge n. 903/1973. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione e con bollettino di conto corrente postale distinto da ogni altro versamento dovuto al Fondo.
Conto corrente, causale e dati da indicare
Il versamento deve essere effettuato sul c.c. n. 811000 intestato a I.N.P.S. - Direzione Generale - Contr. CLL - Direzione Centrale di Ragioneria - Roma. Sul bollettino devono essere indicati, in modo chiaro e completo, nome, cognome e indirizzo del soggetto, numero di matricola nel Fondo, numero e intestazione del conto corrente postale, causale del versamento e periodo cui si riferiscono le differenze contributive.
Adempimenti delle sedi e contabilizzazione
Le sedi che ricevono i tabulati con i dati dei pensionati devono procedere al recupero delle differenze sulle rate di pensione secondo la circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979, salvo gli aspetti contabili disciplinati dalla presente circolare. Gli importi recuperati devono essere accreditati al conto GPA 55/00 e trasferiti alla Direzione Generale con un unico modello SC/10R; eventuali casi di mancato recupero devono essere comunicati con nota separata. Analogamente, le trattenute sulle pensioni liquidate a seguito di domande in corso o presentate entro il 31 gennaio 1992 vanno contabilizzate al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dal Centro Elettronico e poi accreditate al conto GPA 55/00 con modello SC/10R.
Comunicazioni e istruzioni per l’Istituto centrale e le confessioni religiose
Per i conguagli versati dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano, la comunicazione dei dati identificativi dei soggetti deve avvenire secondo le istruzioni della lettera-circolare n. 194 FP - n. 1125 E.A.D. dell’8 gennaio 1987. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, al momento del versamento, devono inviare un elenco contenente gli estremi del versamento, i nominativi degli iscritti che hanno pagato, gli importi riferiti ai singoli iscritti e i periodi cui tali importi si riferiscono.
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