Circolare numero 24 del 30-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ribadisce che per le richieste di trattamenti di famiglia relative a familiari residenti all'estero è necessaria l'autorizzazione. Per esigenze di controllo più accurato sulle situazioni di fatto e di diritto, l'autorizzazione viene limitata a un anno e, con la stessa periodicità, deve essere rinnovato il certificato di stato di famiglia. Restano ferme le istruzioni procedurali già impartite in precedenti circolari.
Autorizzazione per trattamenti di famiglia a familiari residenti all'estero: validità annuale
Autorizzazione annuale per trattamenti di famiglia a familiari residenti all'estero
La circolare interviene sul regime autorizzatorio relativo ai trattamenti di famiglia richiesti per familiari residenti all'estero. L'obiettivo è garantire controlli più accurati su situazioni di fatto e di diritto che, essendo riferite a soggetti non presenti sul territorio nazionale, sfuggono alle verifiche ordinarie.
Ambito della disposizione
Il testo richiama quanto già affermato con la circolare n. 12 del 12 gennaio 1990, punto 19.3, secondo cui per tali richieste è necessaria una specifica autorizzazione. La conferma riguarda quindi i casi in cui il familiare per il quale si chiede il trattamento risiede all'estero.
Durata dell'autorizzazione
Per effetto delle esigenze di controllo evidenziate, la validità dell'autorizzazione viene limitata ad un anno. La misura è presentata come conseguenza diretta della difficoltà di verificare con continuità le condizioni soggettive e oggettive dei beneficiari residenti fuori dal territorio nazionale.
Rinnovo del certificato di stato di famiglia
In modo coerente con la durata annuale dell'autorizzazione, anche il certificato di stato di famiglia deve essere rinnovato ogni anno. La circolare precisa che tale periodicità è inoltre in linea con quanto previsto dai Regolamenti CEE e da diverse convenzioni bilaterali, che richiedono espressamente la presentazione annuale del certificato stesso.
Istruzioni procedurali confermate
Restano immutate le modalità operative già indicate in precedenti interventi amministrativi. In particolare, per il rilascio delle autorizzazioni continuano ad applicarsi le istruzioni contenute:
- al punto 15.3 della circolare n. 12;
- al punto 8 della circolare n. 203 dell'8 ottobre 1988;
- al punto 3.3 della circolare n. 39 del 23 febbraio 1989.
La circolare, quindi, non introduce un nuovo procedimento, ma restringe la durata dell'autorizzazione e rende annuale il rinnovo documentale, mantenendo ferme le regole già vigenti per il rilascio.
Punti principali
Autorizzazione necessaria per familiari residenti all'estero
Viene confermata la necessità dell'autorizzazione per le richieste di trattamenti di famiglia riferite a familiari residenti fuori dal territorio nazionale, come già ribadito dalla circolare n. 12 del 12 gennaio 1990 (punto 19.3).
Durata limitata a un anno
Poiché le situazioni di fatto e di diritto dei soggetti residenti all'estero sono più difficili da verificare con i consueti controlli, la validità delle autorizzazioni è limitata ad un anno.
Rinnovo annuale del certificato di stato di famiglia
In modo correlato, anche il certificato di stato di famiglia deve essere rinnovato annualmente. La circolare richiama inoltre che sia i Regolamenti CEE sia varie convenzioni bilaterali prevedono espressamente la presentazione annuale di tale certificato.
Conferma delle istruzioni procedurali precedenti
Per le modalità procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni restano confermate le istruzioni già impartite al punto 15.3 della circolare n. 12, al punto 8 della circolare n. 203 dell'8 ottobre 1988 e al punto 3.3 della circolare n. 39 del 23 febbraio 1989.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 gen 1992Circolare numero 23 del 30-1-1992
- Circolare · 30 gen 1992Circolare numero 25 del 30-1-1992
- Circolare · 30 gen 1992Circolare numero 26 del 30-1-1992
- Circolare · 30 gen 1992Circolare numero 27 del 30-1-1992
- Circolare · 30 gen 1992Circolare numero 28 del 30-1-1992
- Circolare · 31 gen 1992Circolare numero 31 del 31-1-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →