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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31133/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte di Tondodimamma avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva accolto l'appello del MIUR e rigettato la domanda di Andreoli tesa ad ottenere l'assegnazione al posto di assistente tecnico Area AR33 presso l'Istituto Patini-Pudente di Vasto. Il ricorrente principale prospettava quattro motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e spettanza della giurisdizione amministrativa; (2) illegittimità della statuizione di decadenza/disimissione disposta dal giudice (sostenendo che solo l'Amministrazione può disporre la decadenza con procedimento); (3) carenza di interesse concreto ad agire della Andreoli; (4) omissione di esame di un fatto decisivo (presunta acquiescenza del MIUR sul titolo del ricorrente). Andreoli, come ricorrente incidentale/controricorrente, ha proposto tre motivi volti a censurare l'interpretazione della Corte d'Appello circa l'applicabilità dell'O.M./D.M. n. 74/2011 (valutazione dei posti disponibili), la mancata integrazione del contraddittorio rispetto ad altri eventuali concorrenti (litisconsorzio necessario) e l'omesso esame circa la disponibilità del posto in organico e le immissioni in ruolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale e dichiarato inammissibile il quarto motivo; ha inoltre rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il terzo motivo incidentale. In sostanza la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto l'appello del MIUR e rigettato la domanda di Andreoli. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; è disposta la verifica dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e comma 2

    L'art. 63, comma 2, attribuisce al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti accertativi, costitutivi o di condanna nei confronti delle P.A.; le sentenze che accertano l'illegittimità dell'assunzione possono avere effetto estintivo o costitutivo sul rapporto di lavoro, e il potere giudiziale non è limitato dalla legge n.241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7

    Applicato il criterio della "fattispecie sostanzialmente unitaria" (giurisprudenza Sezioni Unite): quando vicende anteriori e successive al 30/6/1998 costituiscono un'unica situazione giuridica e fattuale, la giurisdizione può essere del giudice ordinario per l'intera vicenda, evitando decisioni contrastanti tra giudici.

  • d.lgs. n. 297 del 1974, art. 554

    Riferimento alla graduatoria di inserimento nel profilo di assistente tecnico; la Corte valuta l'idoneità del titolo in relazione alla vicenda concreta ma rimane ferma l'analisi complessiva della unità fattuale.

  • legge n. 241 del 1990, art. 7

    La Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina del procedimento amministrativo (legge 241/1990) agli atti di gestione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato, trattati secondo criteri di diritto privato.

  • CCNL Scuola 29 novembre 2007, art. 146

    Richiamato in tema di normativa vigente e disapplicazioni; non ostacola il principio che il giudice ordinario può pronunciarsi su atti gestionali del rapporto di lavoro.

  • O.M. (D.M.) n. 74 del 10 agosto 2011, art. 3, comma 2

    "le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal CCNI 15.07.2010"

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del D.M. n. 74/2011: il semplice collocamento utile in graduatoria non determina automaticamente il diritto al trasferimento; è necessario che risultino posti effettivamente disponibili dopo le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

  • CCNI 15 luglio 2010 (operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria)

    Le operazioni contrattuali collettive di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere esperite e determinano la sussistenza o meno di posti disponibili; l'assenza di tale verifica impedisce l'automatica attribuzione del posto.

  • cod. proc. civ., art. 360 (motivi di cassazione), n. 3 e n. 5

    Art. 360, n.3 (violazione di norme processuali e di diritto): utilizzato per censurare vizi di diritto; art. 360, n.5 (omesso esame di fatto decisivo) interpretato rigorosamente: la censura è ammissibile solo se riguarda un fatto storico-indicabile omesso dalla motivazione; non sono ammessi rilievi generici o critiche al tenore motivazionale.

  • cod. proc. civ., art. 100

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire: la Corte conferma che l'interesse richiede l'esistenza di un'utilità giuridicamente apprezzabile; l'illegittimità del trasferimento costituisce presupposto reale per verificare le ulteriori condizioni necessarie al trasferimento, quindi sussiste interesse.

  • cod. proc. civ., art. 102 e art. 354

    Art. 102/354 richiamati nella contestazione sul contraddittorio e sull'integrazione delle parti; la Corte ha ritenuto che non sussisteva litisconsorzio necessario perché la situazione non costituiva un rapporto plurisoggettivo inscindibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Disposizione richiamata in ordine agli adempimenti relativi al contributo unificato da versare nel procedimento di legittimità; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo.

Massime di principio

  • Quando fatti anteriori e successivi al 30/6/1998 costituiscono una stessa vicenda sostanziale e fattuale, la giurisdizione resta al giudice ordinario per l'intera controversia (criterio della unità fattuale).
  • Il giudice ordinario può adottare provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro pubblico (anche effetti costitutivi o estintivi) e non è vincolato all'applicazione della legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) per gli atti di gestione contrattualizzata del rapporto.
  • L'accertamento dell'illegittimità di un trasferimento può costituire l'azione necessaria per ottenere la verifica di condizioni successive (esistenza di posti disponibili): l'iscrizione utile in graduatoria non garantisce automaticamente il diritto al trasferimento senza la verifica formale della disponibilità dei posti.
  • Le censure per omesso esame di fatto decisivo in Cassazione sono valutate in modo restrittivo: devono riferirsi a fatti storico-naturalistici indicabili e la mera critica della valutazione o della sufficienza della motivazione del giudice di merito è inammissibile.
  • Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione richiede una pronuncia unitaria su un rapporto plurisoggettivo inscindibile; la mera possibilità che altri concorrenti esistano non impone automaticamente l'integrazione del contraddittorio.
  • Per le controversie sul rapporto di lavoro pubblico assoggettate a regime privatistico, gli atti di gestione vanno valutati con parametri del diritto del lavoro comune, non con le regole del procedimento amministrativo.

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