Sentenza del 11/04/2016 n. 654 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo di avere diritto al rimborso di euro 103.522,00 relativo a IVA indebitamente addebitata nel 2002 e riversata dalle società partecipate in esecuzione di procedimenti di conciliazione perfezionati nel 2009. Secondo la ricorrente, il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal riversamento effettuato nel 2009 e non dall'emissione delle fatture del 2002. L'Ufficio contestava sia la tardività della richiesta presentata nel 2011, sia la mancanza della prova degli effettivi versamenti mediante modelli F24.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha rilevato che non era stata dimostrata l'effettiva corresponsione dell'IVA da parte delle società partecipate e che gli atti di conciliazione riconoscevano alla capogruppo il diritto alla detrazione dell'IVA riversata, non un autonomo diritto al rimborso relativo all'anno 2002. Il presupposto della restituzione era sorto nel 2002, quando erano state emesse le fatture con IVA indebita, sicché la richiesta presentata nel 2011 risultava prescritta. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
Principio del divieto di arricchimento indebito
Il divieto di arricchirsi indebitamente in danno di altri determina in capo all'ufficio finanziario un obbligo di restituzione a favore del richiedente entro il normale termine di prescrizione.
Il rimborso dell'imposta non dovuta è riconoscibile entro il termine ordinario di prescrizione, ma il termine decorre dal momento in cui sorge il presupposto della restituzione, salvo che tale presupposto si verifichi successivamente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20693/2014
Il rimborso d'imposta dà origine a un rapporto giuridico nel quale il contribuente riveste il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma.
La richiesta di rimborso deve essere valutata secondo le regole proprie di un rapporto di credito del contribuente verso l'Erario e deve essere proposta entro il termine applicabile.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 8998/2014
Il termine per chiedere la restituzione dell'imposta non dovuta decorre dal pagamento indebito oppure, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
Massime di principio
- Quando l'IVA è stata fatturata e versata indebitamente, il termine per chiedere la restituzione decorre normalmente dal momento del pagamento o dall'origine del credito, non dalla successiva definizione di una controversia, salvo che quest'ultima costituisca il presupposto effettivo e nuovo del diritto.
- Un atto di conciliazione che riconosce la detraibilità dell'IVA non equivale automaticamente al riconoscimento di un autonomo diritto al rimborso per un'annualità precedente.
- Il contribuente deve distinguere tra detrazione, riportabilità dell'eccedenza e rimborso diretto: la modalità corretta deve essere esercitata nella dichiarazione IVA e secondo le procedure previste per il periodo di riferimento.
- La prova dell'effettivo riversamento dell'imposta è essenziale; una proposta o un verbale di conciliazione, senza documentazione dei pagamenti, può non essere sufficiente.
- In caso di richiesta di rimborso, occorre verificare tempestivamente la decorrenza della prescrizione e documentare sia il pagamento originario sia l'eventuale pagamento successivo che fonda la pretesa restitutoria.
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