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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1739

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada

Normativa europea32020R1739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per adeguare i quantitativi di numerosi contingenti tariffari agricoli alle nuove ripartizioni conseguenti al recesso del Regno Unito dall’Unione, agli accordi raggiunti con il Regno Unito sul riso e all’accordo con l’Ucraina sulle carni di pollame. Interviene inoltre su alcuni contingenti per carni bovine e rettifica un errore materiale nella descrizione di un prodotto relativo al Canada. Le modifiche operano tramite la sostituzione di quantitativi e, in un caso, della scheda del contingente 09.4273, con applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica i quantitativi e alcune specifiche tecniche dei contingenti tariffari agricoli gestiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, in particolare per taluni prodotti OMC post-Brexit, per il riso, per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e per le carni bovine originarie del Canada.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione, nell’ambito della politica agricola comune e del regime UE dei contingenti tariffari con titoli, dei contingenti di importazione/esportazione disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Riguarda operatori economici che presentano domande di titoli di importazione per i prodotti agricoli elencati negli allegati modificati, con effetti sui quantitativi disponibili, sulla ripartizione in sottoperiodi, sui codici NC/CN applicabili e su alcune condizioni documentali (in particolare per il contingente ucraino del numero d’ordine 09.4273). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con l’obiettivo di incidere anche sulle domande relative a periodi contingentali che iniziano il 1° gennaio 2021. Non introduce un regime autonomo, ma modifica e rettifica un atto di esecuzione precedente.

Modifica e rettifica dei contingenti tariffari agricoli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento interviene sul sistema UE di gestione dei contingenti tariffari con titoli disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e dal regolamento delegato (UE) 2020/760. La finalità è adeguare i quantitativi disponibili e alcune condizioni tecniche di gestione dei contingenti agricoli alla luce della suddivisione post-Brexit di taluni contingenti OMC, degli accordi con il Regno Unito sul riso e dell’adeguamento delle preferenze commerciali con l’Ucraina per le carni di pollame.

Quadro normativo e finalità

Nei considerando la Commissione richiama il fatto che il regolamento delegato (UE) 2020/760 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabiliscono le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a titoli. Il presente atto modifica tali norme solo in quanto necessario a mantenere coerenza tra i quantitativi stabiliti negli allegati del regolamento 2020/761 e i nuovi quantitativi derivanti da accordi o suddivisioni già intervenuti in altri atti dell’Unione.

Adeguamento dei quantitativi nei diversi allegati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X secondo l’allegato I del regolamento, nonché dell’allegato XII secondo l’allegato II. Le variazioni sono numerose e riguardano singoli numeri d’ordine, con importi espressi in chilogrammi e, in diversi casi, con suddivisione tra sottoperiodi contingentali e ripartizioni percentuali.

Tra gli interventi principali figurano:

  • l’aggiornamento di diversi contingenti legati alla ripartizione post-recesso del Regno Unito, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 e con il regolamento (UE) 2019/216;
  • la revisione dei contingenti del settore risiero, in particolare per i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130, per i quali vengono indicati nuovi quantitativi e nuove scansioni temporali;
  • la modifica di contingenti in altri allegati, con quantitativi differenziati per periodo contingentale o sottoperiodo, come per i numeri d’ordine 09.4318, 09.4329 e 09.4330, che prevedono quantità diverse a seconda dell’annualità contingentale;
  • l’aggiornamento di numerosi contingenti negli allegati VIII, IX, X e XII, con alcuni quantitativi espressi come carni disossate o peso del prodotto, e con varie quote del 25 %, 30 %, 20 % o 50 % per sottoperiodo.

Contingente per carni di pollame originarie dell’Ucraina

Una parte centrale dell’intervento riguarda il numero d’ordine 09.4273 dell’allegato XII. La nuova scheda del contingente conferma che il regime si fonda sull’accordo di associazione UE-Ucraina e sulla decisione (UE) 2019/2145 relativa all’accordo in forma di scambio di lettere che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate.

I principali dati del contingente sono:

  • periodo contingentale: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • sottoperiodi: 1° gennaio-31 marzo, 1° aprile-30 giugno, 1° luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre;
  • quantità: dal 2021, 70 000 000 kg (peso netto), ripartiti al 25 % per ciascun sottoperiodo;
  • prova dell’origine: non richiesta contestualmente alla domanda di titolo, ma richiesta per l’immissione in libera pratica, conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione;
  • dazio doganale applicabile al contingente: 0 EUR;
  • cauzione per i titoli di importazione: 75 EUR per 100 kg;
  • trasferibilità del titolo: sì;
  • quantitativo di riferimento: sì;
  • registrazione dell’operatore nella banca dati LORI: sì.

Il testo elenca inoltre in modo puntuale i codici NC ammessi, relativi a carni e frattaglie di volatili e ad alcune preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus.

Rettifica della descrizione del contingente per carni bovine canadesi

L’articolo 2 corregge un errore materiale nell’allegato VIII del regolamento 2020/761, relativo al numero d’ordine 09.4281. La descrizione del prodotto è sostituita con la formulazione corretta, che si riferisce a "Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro". La rettifica ha rilievo pratico per la corretta individuazione della merce ammessa nel contingente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’urgenza richiamando la necessità di applicare i quantitativi riveduti alle domande di titoli relative ai contingenti il cui periodo contingentale inizia il 1° gennaio 2021, così da garantire certezza del diritto agli operatori e alle autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Modifica dei quantitativi dei contingenti negli allegati del regolamento 2020/761

L’articolo 1 dispone che gli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 siano modificati secondo l’allegato I del presente regolamento, mentre l’allegato XII è modificato secondo l’allegato II. Le modifiche riguardano diversi numeri d’ordine e sostituiscono i quantitativi disponibili, in alcuni casi con suddivisione in sottoperiodi e con quote percentuali prestabilite.

Adeguamento ai quantitativi post-recesso del Regno Unito

I considerando richiamano il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 e la suddivisione dei contingenti tariffari OMC riferiti all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito. Per coerenza con i nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione, vengono aggiornati i contingenti di cui agli allegati interessati del regolamento 2020/761, inclusi vari numeri d’ordine negli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XII.

Aggiornamento dei contingenti nel settore risiero

A seguito degli accordi tra Unione e Regno Unito, sono modificati i quantitativi dei contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 dell’allegato III. Per questi contingenti sono ridefinite quantità complessive e ripartizioni per sottoperiodi.

Contingente per carni di pollame originarie dell’Ucraina

Per il numero d’ordine 09.4273 dell’allegato XII viene sostituita integralmente la riga relativa al contingente. È confermato il riferimento all’accordo di associazione UE-Ucraina e alla decisione (UE) 2019/2145, è fissato un periodo contingentale dal 1° gennaio al 31 dicembre con sottoperiodi trimestrali, un quantitativo dal 2021 pari a 70 000 000 kg (peso netto), dazio pari a 0 EUR, cauzione di 75 EUR per 100 kg e una serie dettagliata di codici NC ammissibili.

Rettifica del contingente per carni bovine originarie del Canada

L’articolo 2 rettifica l’allegato VIII del regolamento 2020/761 per il numero d’ordine 09.4281, sostituendo la descrizione del prodotto da "Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate" a "Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro".

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di urgenza per consentire l’applicazione dei quantitativi riveduti alle domande di titolo relative a contingenti il cui periodo inizia il 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materieagricolturacontingenti tariffaricommercio internazionaledoganerelazioni commerciali ue-regno unito

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