Regolamento (UE) 2020/2191
Regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l’isola di Man
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il codice doganale dell’Unione al mutato quadro giuridico derivante dal recesso del Regno Unito. Estende ai porti del Regno Unito, delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man, con esclusione dell’Irlanda del Nord, i termini già previsti per i porti del Mare del Nord per la presentazione delle dichiarazioni di sicurezza. L’obiettivo è consentire alle autorità doganali di effettuare le analisi del rischio in tempo utile, evitando al contempo perturbazioni dei flussi logistici.
Modifica i termini per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle dichiarazioni pre-partenza per il trasporto marittimo da e verso il Regno Unito, le Isole Anglo-Normanne e l’Isola di Man, in vista della fine del periodo di transizione Brexit.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni doganali relative alle merci trasportate per via marittima tra il territorio doganale dell’Unione e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con esclusione dei porti situati in Irlanda del Nord, nonché i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man. Incide sui termini di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle dichiarazioni pre-partenza previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446, dal 1° gennaio 2021. Non riguarda i porti dell’Irlanda del Nord, che restano soggetti al regime specifico del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Modifica dei termini per le dichiarazioni doganali nel traffico marittimo con il Regno Unito
Il regolamento delegato (UE) 2020/2191 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguare i termini di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle dichiarazioni pre-partenza al termine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito. La finalità dichiarata è garantire un tempo sufficiente per le analisi dei rischi di sicurezza da parte delle autorità doganali, evitando interruzioni nei flussi logistici.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il provvedimento si fonda sull’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e sul protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. I considerando chiariscono che, alla fine del periodo di transizione, le merci in arrivo nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito devono essere accompagnate da una dichiarazione sommaria di entrata, mentre le merci in uscita dall’Unione verso il Regno Unito, salvo l’Irlanda del Nord, devono essere oggetto di dichiarazione pre-partenza. La Commissione interviene per estendere ai porti interessati del Regno Unito termini già previsti per i porti del Mare del Nord.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano le operazioni marittime tra il territorio doganale dell’Unione e:
- i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con esclusione dei porti situati in Irlanda del Nord;
- i porti delle Isole Anglo-Normanne;
- i porti dell’Isola di Man.
Il testo precisa che i riferimenti al Regno Unito nel regolamento devono escludere i porti situati in Irlanda del Nord, in ragione del regime speciale previsto dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2015/2446
L’articolo 1 del regolamento introduce due modifiche puntuali:
- all’articolo 105, lettera c), viene aggiunto un nuovo punto vi) che annovera i porti sopra indicati tra quelli rilevanti ai fini del regime doganale;
- all’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), punto ii), il termine di presentazione della dichiarazione pre-partenza viene esteso ai movimenti di carichi in container tra l’Unione e i porti del Regno Unito, delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man, fissandolo in almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’elenco dei porti rilevanti
All’articolo 105, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è inserito il punto vi), che include i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, nonché i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man. Tale inclusione serve a coordinare il regime applicabile alle dichiarazioni sommarie di entrata e alle dichiarazioni pre-partenza per il traffico marittimo.
Termine per le dichiarazioni pre-partenza
All’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il termine di presentazione è esteso ai movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell’Unione e i porti del Regno Unito, esclusi quelli dell’Irlanda del Nord, nonché i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man. Per tali movimenti, la dichiarazione deve essere presentata almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell’Unione.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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