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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1740

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta la disciplina operativa del rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiornando la procedura alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza, consultazione pubblica e riservatezza. Stabilisce termini, contenuti del fascicolo, criteri di ammissibilità, fasi di valutazione da parte degli Stati membri e dell’EFSA, nonché il successivo intervento della Commissione con regolamento di rinnovo o di mancato rinnovo. Prevede inoltre l’interazione con la procedura di classificazione armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e disciplina alcune regole su tasse, sostituzione del richiedente e misure transitorie.

Norme procedurali per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, per le quali il periodo di approvazione termina il 27 marzo 2024 o successivamente. Non si applica alle sostanze attive per le quali un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a partire dal 27 marzo 2021, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva. Il regolamento disciplina soggetti pubblici e privati coinvolti nella procedura: fabbricanti/richiedenti, Stati membri relatori e correlatori, Autorità europea per la sicurezza alimentare, Commissione e, per la classificazione armonizzata, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Si applica dal 27 marzo 2021, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Il regolamento stabilisce la cornice procedurale per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, recependo le innovazioni in materia di trasparenza, consultazione pubblica, riservatezza e qualità dei dati introdotte dal regolamento (UE) 2019/1381. La disciplina sostituisce il previgente regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e mira a rendere più ordinata e uniforme la sequenza: pre-notifica degli studi, presentazione della domanda, verifica di ammissibilità, valutazione nazionale coordinata, esame EFSA e decisione finale della Commissione.

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

Il regolamento si applica ai rinnovi dell’approvazione delle sostanze attive il cui periodo di approvazione scade il 27 marzo 2024 o successivamente. Restano fuori dal nuovo regime le sostanze per cui, dal 27 marzo 2021 in poi, un regolamento di proroga ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 abbia esteso la scadenza al 27 marzo 2024 o oltre. Il regolamento abrogato continua tuttavia ad applicarsi alle procedure già incardinate per le sostanze con scadenza anteriore al 27 marzo 2024 e, più in generale, ai casi coperti dalle misure transitorie espressamente previste.

Notifica degli studi e orientamenti prima della presentazione

La procedura si apre con la notifica, da parte del potenziale richiedente, degli studi previsti a sostegno della futura domanda di rinnovo, da effettuare con anticipo sufficiente rispetto alla presentazione della domanda per consentire consultazioni pubbliche e orientamenti completi dell’EFSA. L’Autorità fornisce orientamenti prima della presentazione con il coinvolgimento dello Stato membro relatore e, se necessario, del correlatore, tenendo conto delle conoscenze e delle esperienze già disponibili sulla sostanza. Se più potenziali richiedenti chiedono orientamenti, l’EFSA può suggerire una domanda congiunta di rinnovo.

Presentazione della domanda e contenuto del fascicolo

La domanda deve essere presentata elettronicamente tramite un sistema centrale, in formato IUCLID, non oltre tre anni prima della scadenza dell’approvazione. Il fascicolo deve essere completo e comprendere, oltre ai dati identificativi del richiedente, gli impieghi rappresentativi, i dati e le valutazioni del rischio necessari, la documentazione degli studi e delle loro sintesi, l’eventuale domanda di livelli massimi di residui, la proposta di classificazione CLP, la checklist di completezza, la letteratura scientifica pertinente, la valutazione complessiva e le misure di mitigazione del rischio proposte. Il richiedente deve inoltre indicare chiaramente i nuovi dati, giustificarne la necessità e distinguere le richieste di riservatezza dalle eventuali richieste di protezione dei dati.

Ammissibilità e conseguenze dell’inammissibilità

Lo Stato membro relatore verifica anzitutto che la domanda sia stata presentata nei termini, nel formato corretto, con tutti gli elementi richiesti e con il pagamento delle tasse. In caso di carenze formali, concede 14 giorni per integrare; se manca la conformità sostanziale sul punto relativo agli studi notificati, la domanda è inammissibile salvo valida giustificazione. La mancata ammissibilità comporta informazione immediata a richiedente, Commissione, EFSA e altri Stati membri; se tutte le domande riferite a una stessa sostanza risultano inammissibili, la Commissione deve adottare un regolamento di mancato rinnovo.

Trasparenza, consultazione pubblica e riservatezza

Il regolamento prevede un forte livello di apertura verso il pubblico: la domanda ammissibile viene pubblicata e aperta a osservazioni per 60 giorni, e lo stesso vale per il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il richiedente può chiedere la riservatezza di specifiche informazioni entro termini brevi e secondo le regole del regolamento (CE) n. 1107/2009, con pubblicazione delle sole parti non coperte da riservatezza. Le osservazioni del pubblico sono raccolte dall’EFSA e trasmesse agli Stati membri e alla Commissione.

Valutazione nazionale, classificazione armonizzata e ruolo dell’EFSA

Se la domanda è ammissibile, lo Stato membro relatore redige entro 13 mesi il progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, dopo consultazione del correlatore. Il rapporto deve contenere raccomandazioni sul rinnovo, sulle eventuali condizioni e restrizioni, sulla classificazione come sostanza a basso rischio o candidata alla sostituzione, sui livelli massimi di residui, sui punti critici e sugli studi rilevanti. Parallelamente, lo Stato membro relatore presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per le principali classi di pericolo del regolamento CLP; il comitato per la valutazione dei rischi dovrebbe esprimersi entro 13 mesi. L’EFSA esamina il rapporto, organizza consultazioni di esperti se necessario e formula le proprie conclusioni entro i termini previsti, potendo richiedere informazioni supplementari e avvalersi di un laboratorio di riferimento UE per i metodi analitici dei residui.

Decisione finale della Commissione

Ricevute le conclusioni dell’EFSA, la Commissione dispone di sei mesi per presentare il progetto di relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento al comitato competente. La decisione finale tiene conto del fascicolo, delle osservazioni del richiedente, delle conclusioni EFSA e, se presenti, del parere del comitato per la valutazione dei rischi. La Commissione può applicare il principio di precauzione nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Tasse, sostituzione del richiedente e abrogazione del previgente regime

Gli Stati membri possono imporre tasse e diritti per coprire i costi della procedura. Il regolamento consente la sostituzione del richiedente da parte di un altro fabbricante mediante dichiarazione congiunta e disciplina la ripartizione proporzionata degli oneri nei casi di domande simultanee che permettano una valutazione comune del rischio. Dal 27 marzo 2021 si applica il nuovo regime, mentre il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è abrogato ma conserva efficacia per i casi transitori espressamente indicati.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e decorrenza

Definisce le norme procedurali per il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. Si applica alle sostanze il cui periodo di approvazione termina il 27 marzo 2024 o successivamente, con esclusione dei casi in cui un regolamento di proroga, adottato dal 27 marzo 2021 in poi, estenda l’approvazione a tale data o oltre. È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che continua però ad applicarsi alle fattispecie transitorie indicate. Il regolamento si applica dal 27 marzo 2021.

Notifica di studi e orientamenti pre-presentazione

Disciplina la notifica degli studi previsti a sostegno della futura domanda di rinnovo, da effettuare con sufficiente anticipo per consentire consultazioni pubbliche e orientamenti completi dell’EFSA. Prevede orientamenti prima della presentazione con il coinvolgimento dello Stato membro relatore e, se del caso, dello Stato membro correlatore. L’EFSA può fornire orientamenti generali prima della presentazione; se vi sono più potenziali richiedenti, può proporre una domanda congiunta e lo scambio dei recapiti.

Presentazione della domanda e contenuto del fascicolo

La domanda di rinnovo va presentata elettronicamente da un fabbricante, tramite sistema di presentazione centrale e in formato IUCLID, non più tardi di tre anni prima della scadenza dell’approvazione. La domanda può essere congiunta; se più fabbricanti chiedono il rinnovo della stessa sostanza, devono adoperarsi per presentare fascicoli congiunti e, se ciò non avviene, devono motivarlo. Il fascicolo deve includere, tra l’altro, dati e valutazioni del rischio necessari, impieghi rappresentativi, studi e sintesi relativi alla sostanza attiva e al prodotto fitosanitario, eventuale evidenza ex articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, misure per evitare test su vertebrati, eventuale domanda sui limiti massimi di residui, proposta di classificazione CLP, checklist di completezza, letteratura scientifica, valutazione complessiva, misure di mitigazione del rischio e informazioni sulla notifica degli studi. Il fascicolo non può contenere relazioni di test o studi che implichino la somministrazione intenzionale della sostanza attiva o del prodotto fitosanitario a esseri umani. Il richiedente può anche presentare richieste di protezione dei dati e di riservatezza, distinguendo versione riservata e non riservata.

Ammissibilità della domanda

Lo Stato membro relatore considera ammissibile la domanda se è stata presentata nei termini, nel formato corretto, contiene tutti gli elementi richiesti, include integralmente gli studi precedentemente notificati ai sensi dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 e la tassa è stata pagata. Entro un mese informa richiedente, correlatore, Commissione ed EFSA della data di ricezione e dell’ammissibilità. Se mancano elementi formali, concede 14 giorni per integrarli. Se non sono rispettate le condizioni sugli studi notificati, la domanda è inammissibile salvo valida giustificazione; in tal caso si applica l’articolo 32 ter, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se tutte le domande su una sostanza sono inammissibili, la Commissione adotta un regolamento di mancato rinnovo.

Trasparenza e consultazione pubblica

L’EFSA rende pubblica la domanda di rinnovo e concede 60 giorni per osservazioni scritte e per la presentazione di altri studi o dati scientifici pertinenti. Lo stesso meccanismo si applica al progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, con possibilità per il richiedente di chiedere la riservatezza di specifiche informazioni entro due settimane dalla sua ricezione. Le informazioni ammesse a riservatezza sono sottratte alla pubblicazione.

Valutazione dello Stato membro relatore e proposta di classificazione armonizzata

Se la domanda è ammissibile, lo Stato membro relatore, consultato il correlatore, presenta entro 13 mesi un progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo. Il rapporto deve contenere raccomandazioni sul rinnovo, eventuali condizioni e restrizioni, sulla qualificazione come sostanza a basso rischio o candidata alla sostituzione, su eventuali livelli massimi di residui, sulla classificazione o riclassificazione CLP, sugli studi pertinenti, sulle parti da sottoporre a consultazione di esperti e sugli esiti della consultazione pubblica. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente con i documenti d’orientamento applicabili e, se necessario, integra misure di mitigazione del rischio. Al più tardi al momento del deposito del rapporto, presenta all’ECHA una proposta di classificazione armonizzata per le classi di pericolo indicate dall’articolo 11, paragrafo 9; il comitato per la valutazione dei rischi dovrebbe adottare il parere entro 13 mesi.

Ruolo dell’EFSA e conclusioni scientifiche

L’EFSA verifica il rapporto di valutazione e lo trasmette entro tre mesi al richiedente e agli Stati membri. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del rapporto si possono presentare osservazioni scritte. L’EFSA adotta conclusioni sulla prevedibile conformità della sostanza ai criteri di approvazione entro cinque mesi dalla scadenza del termine per le osservazioni, salvo proroghe per richieste di informazioni supplementari o per l’attesa del parere del comitato per la valutazione dei rischi. Può organizzare consultazioni di esperti e, se necessario, chiedere la collaborazione di un laboratorio di riferimento UE per la verifica del metodo analitico dei residui. Le conclusioni sono comunicate alle parti e rese pubbliche, con eventuale oscuramento delle informazioni riservate.

Decisione della Commissione e principio di precauzione

Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’EFSA, o dalla scadenza del termine previsto in assenza di tali conclusioni, la Commissione presenta al comitato competente un progetto di relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento. La decisione finale tiene conto del progetto di rapporto di valutazione, delle osservazioni del richiedente, delle conclusioni EFSA, dell’eventuale parere del comitato per la valutazione dei rischi e, se pertinenti, di altri elementi, applicando il principio di precauzione nei casi previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

Sostituzione del richiedente e oneri economici

Il richiedente può essere sostituito da un altro fabbricante mediante dichiarazione comune e comunicazione allo Stato membro relatore, al correlatore, alla Commissione, all’EFSA, agli altri Stati membri e agli altri richiedenti. Gli Stati membri possono imporre tasse e diritti per coprire i costi dell’attività svolta; in caso di domande simultanee su più sostanze attive con valutazione del rischio parzialmente comune, le tasse devono essere proporzionate. La norma richiama in particolare i casi di ceppi di microrganismi geneticamente/biologicamente/ecologicamente simili e di feromoni con strutture chimiche simili.

Abrogazione e misure transitorie

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è abrogato, ma continua ad applicarsi alle procedure di rinnovo delle sostanze il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024 e a quelle prorogate al 27 marzo 2024 o oltre da un regolamento adottato dal 27 marzo 2021 in poi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretrasparenzaprocedure amministrativeclassificazione e etichettatura delle sostanze chimiche

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