Regolamento (UE) 2020/1744
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1744 del Consiglio del 20 novembre 2020 che attua il regolamento (UE) 2019/796 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1744 aggiorna l’elenco delle persone fisiche soggette a misure restrittive nell’ambito del regime UE contro gli attacchi informatici. La modifica riguarda due soggetti, Gao Qiang e Zhang Shilong, le cui voci sono sostituite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 con informazioni identificative e motivazioni aggiornate. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 aggiornando le voci relative a due persone fisiche soggette a misure restrittive per attacchi informatici.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri, disciplinate dal regolamento (UE) 2019/796. Riguarda in particolare l’aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I di tale regolamento; nel caso concreto, sostituisce le voci n. 1 e n. 2 della sottorubrica "A. Persone fisiche". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1744 del Consiglio
Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro gli attacchi informatici disciplinate dal regolamento (UE) 2019/796. Il suo scopo è aggiornare l’elenco dei soggetti sanzionati, alla luce di informazioni aggiornate relative a due persone fisiche già colpite dal regime restrittivo, con riferimento alla campagna "Operation Cloud Hopper".
Ambito di applicazione
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796, che contiene l’elenco delle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. Nel caso specifico, l’intervento riguarda la sottorubrica "A. Persone fisiche" e sostituisce le voci n. 1 e n. 2. L’effetto è immediato nell’ordinamento degli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile.
Contesto normativo e considerandi
Il Consiglio ricorda che il regolamento (UE) 2019/796 è stato adottato il 17 maggio 2019 e che, successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1125 aveva già aggiunto sei persone fisiche e tre entità o organismi all’allegato I. Il presente atto è adottato perché sono state ricevute informazioni aggiornate per due voci dell’elenco, rendendo necessario un ulteriore adeguamento dell’allegato.
Modifica dell’elenco delle persone fisiche
L’articolo 1 sostituisce le voci 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 con nuove schede relative a:
- Gao Qiang, nato il 4 ottobre 1983, cittadino cinese, con indirizzo a Tianjin;
- Zhang Shilong, nato il 10 settembre 1981, cittadino cinese, con indirizzo a Tianjin.
Per entrambi è ribadito il collegamento con la campagna "Operation Cloud Hopper", descritta come una serie di attacchi informatici con effetti significativi, proveniente dall’esterno dell’Unione e idonea a costituire una minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri, oltre che una serie di attacchi con effetti significativi nei confronti di Stati terzi.
Motivazioni sostanziali dell’inserimento
La campagna "Operation Cloud Hopper" ha preso di mira i sistemi informativi di imprese multinazionali in sei continenti, comprese imprese situate nell’Unione, con accesso non autorizzato a dati sensibili sotto il profilo commerciale e conseguenti perdite economiche significative. Il testo indica che la campagna è stata condotta dal soggetto noto pubblicamente come "APT10" (anche "Red Apollo", "CVNX", "Stone Panda", "MenuPass" e "Potassium").
Per Gao Qiang, il regolamento sottolinea il collegamento con APT10 attraverso l’associazione con l’infrastruttura di comando e controllo del gruppo, nonché il rapporto con Huaying Haitai, entità già designata per avere fornito sostegno e agevolato la campagna, e con Zhang Shilong.
Per Zhang Shilong, il collegamento con APT10 è motivato anche dal malware sviluppato e testato in relazione agli attacchi condotti dal gruppo, oltre che dai legami con Huaying Haitai e con Gao Qiang.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadita la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/796
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2019/796 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella sottorubrica "A. Persone fisiche" le voci 1 e 2 sono sostituite, aggiornando le informazioni relative a Gao Qiang e Zhang Shilong.
Motivazione dell’inserimento in elenco di Gao Qiang
Gao Qiang è indicato come coinvolto nella campagna "Operation Cloud Hopper", descritta come serie di attacchi informatici con effetti significativi proveniente dall’esterno dell’Unione e costituente minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri, nonché come autrice di attacchi con effetti significativi verso Stati terzi. La campagna ha preso di mira sistemi informativi di imprese multinazionali in sei continenti, incluse imprese situate nell’Unione, ottenendo accesso non autorizzato a dati commercialmente sensibili e causando perdite economiche significative. Gao Qiang è inoltre collegato all’APT10 e associato a Huaying Haitai e a Zhang Shilong.
Motivazione dell’inserimento in elenco di Zhang Shilong
Zhang Shilong è indicato come coinvolto nella campagna "Operation Cloud Hopper", con la stessa descrizione degli effetti significativi e della minaccia esterna per l’Unione o i suoi Stati membri. Il soggetto è collegato all’APT10 anche tramite malware sviluppato e testato in relazione agli attacchi informatici condotti dall’APT10; è inoltre associato a Huaying Haitai e a Gao Qiang.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1739
- Regolamento · 20 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1740
- Regolamento · 20 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1767
- Regolamento · 20 nov 2020Regolamento (UE) 2020/2191
- Regolamento · 19 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1733
- Regolamento · 19 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1754
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →