Sentenza del 23/02/2022 n. 5874 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per gli anni 2005-2006: (1) omessa dichiarazione di ricavi per il mancato riaddebito dei costi del personale distaccato presso la controllata; (2) mancata applicazione dell'IVA sui corrispettivi derivanti dal rimborso dei costi del personale distaccato; (3) non inerenza (e quindi non deducibilità/indetraibilità IVA) dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile di via Perfetti Ricasoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia (cioè non ha ritenuto che il mancato riaddebito si possa automaticamente tradurre in omessa dichiarazione di ricavi se non è stato effettivamente percepito alcun corrispettivo), ma ha accolto il secondo motivo relativo all'IVA: ha ritenuto errata la decisione della CTR sulla non imponibilità dei riaddebitati parziali, in ragione della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, C-94/19 San Domenico Vetraria) che richiede la verifica della corrispettività; per il profilo delle spese di ristrutturazione e dell'antieconomicità dell'acquisto/l'irrilevanza dei costi la Cassazione ha confermato i principi di diritto applicati dalla CTR e ha rigettato il ricorso incidentale della contribuente. La sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto (IVA) e rinviata alla CTR Toscana per nuovo giudizio e liquidazione spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 85
"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi..."
Definisce i ricavi come corrispettivi di prestazioni; la Corte rileva che il riaddebito è un corrispettivo solo se effettivamente percepito e sussiste corrispettività.
D.P.R. n. 917/1986, art. 102 e art. 109
Richiedono la verifica della strumentalità/inerenza dei costi ai fini della deducibilità; la Corte conferma che va accertato il rapporto di strumentalità tra costi e attività d'impresa.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11 (commi rilevanti)
Disciplina l'effetto fiscale dei recuperi per oneri di personale distaccato: gli importi spettanti per il recupero non concorrono alla base imponibile della distaccante; la questione è distinta dall'accertamento di omessi ricavi.
L. n. 67/1988, art. 8, comma 35
"non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale... a patto che gli importi versati ... e tali prestiti o distacchi, d'altro lato, si condizionino reciprocamente"
Norma nazionale ritenuta in contrasto con il diritto UE nella misura in cui esclude di principio l'imponibilità: la Corte europea richiede valutazione della corrispettività e della natura onerosa della prestazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 3, art. 4 e art. 19
Definiscono la prestazione di servizi e i criteri di detraibilità IVA: la detraibilità dell'IVA sugli acquisti richiede inerenza e strumentalità concreta rispetto all'attività d'impresa.
Direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva), art. 2 e art. 17 (richiamata) / Direttiva 2006/112/CE art. 168
Principio UE: le prestazioni onerose sono assoggettate ad IVA quando sussiste corrispettività; la normativa nazionale che esclude automaticamente imponibilità per certi distacchi può essere incompatibile con tale principio.
Giurisprudenza Causa C-94/19 (San Domenico Vetraria Spa)
La Corte di Giustizia ha stabilito che la non imponibilità automatica prevista dalla normativa nazionale è incompatibile con la direttiva: occorre verificare l'esistenza di una prestazione onerosa (nexus corrispettivo).
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore contributo dovuto a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Il mancato riaddebito di costi sostenuti per personale distaccato non costituisce automaticamente una omessa dichiarazione di ricavi se non è stato effettivamente percepito alcun corrispettivo: per qualificare un'entrata come ricavo serve la prova della corrispettività.
- Ai fini IVA, i riaddebiti anche se pari al costo possono essere imponibili quando esiste un rapporto di corrispettività (prestazione onerosa); la normativa nazionale che esclude di principio l'imponibilità può essere incompatibile con il diritto UE e va verificata caso per caso alla luce della giurisprudenza comunitaria.
- Per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità fiscale dei costi è necessario accertare la concreta inerenza e strumentalità dei beni/servizi all'attività d'impresa svolta o programmata: la mera qualità di impresa non è sufficiente.
- L'antieconomicità di un'operazione (accertata in fatto) può incidere sulla rilevanza fiscale dei costi connessi (non inerenza), specie quando emerge una discontinuità tra attività di impresa e costi sostenuti; il giudice di merito valuta fatti e bilancio degli interessi economici.
- Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con elementi oggettivi, l'intenzione e la concreta utilizzazione del bene per fini aziendali ai fini della detrazione IVA e della deducibilità dei costi.
- In caso di questioni composite (IVA vs imposte dirette), va distinta la natura della pretesa: recupero di ricavi non dichiarati è diverso dalla disconoscimento della deducibilità dei costi; ogni profilo richiede autonomo accertamento probatorio.
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