Sentenza del 22/04/2016 n. 2299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione - Effetti - Trasferimento obbligazioni sul socio illimitatamente responsabile - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che l'estinzione della società di persone conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese comporta, per un fenomeno di tipo successorio, l'automatico trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci illimitatamente responsabili. Non sono disponibili informazioni sull'esito processuale concreto, sulle statuizioni del giudice o sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riporta soltanto una massima, senza indicare le parti, l'atto impugnato o i motivi specifici del ricorso. La questione giuridica riguarda gli effetti della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese sulle obbligazioni sociali e sulla responsabilità dei soci illimitatamente responsabili.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società di persone, ma non fa venir meno le obbligazioni sociali: queste si trasferiscono ai soci illimitatamente responsabili.
- Il creditore può far valere le obbligazioni sociali nei confronti dei soci illimitatamente responsabili anche dopo l'estinzione della società, secondo la logica successoria indicata dalla massima.
- Il testo non consente di determinare l'esito della specifica controversia né di identificare ricorrente e resistente; la regola riportata attiene esclusivamente agli effetti sostanziali dell'estinzione.
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