Sentenza n. 1429/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza tecnica n. -OMISSIS- emessa il -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comune di Fubine Monferrato "ordina e ingiunge" a -OMISSIS- “ai sensi degli artt. 27 e 6/bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché della Legge n. 167/1962, di provvedere a propria cura e spese, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 6/bis -Comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e dell’art.16 del vigente “Regolamento Comunale di Polizia Rurale” sanzionatorio, approvato con il D.C.C. n. 14/2007 e modificato con D.C.C. n. 38/2014, al pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per violazioni connesse alla mancata esecuzione di un'ordinanza di rimozione e arretramento di una recinzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva, in solido con altri destinatari, il pagamento di 1.000 euro ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 16 del regolamento comunale di polizia rurale. La recinzione, realizzata prima del 1977 e dopo il 1967 con rete metallica sostenuta da traversine ferroviarie, si trovava in area boscata, soggetta a vincolo idrogeologico e ricadente in fascia di rispetto stradale. Dopo l'ordinanza presupposta di rimozione e arretramento, la ricorrente aveva presentato una SCIA, ma i lavori non erano iniziati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà, sostenendo che mancavano i presupposti per applicare l'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001, poiché non erano stati eseguiti lavori privi di comunicazione asseverata di inizio lavori. In subordine ha dedotto motivazione incongrua e indeterminata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ingiunzione. Ha ritenuto fondata la censura principale rilevando che la sanzione prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 riguarda l'omessa comunicazione asseverata di inizio dei lavori, mentre nel caso concreto non si trattava di lavori iniziati senza CILA. La condotta contestata consisteva, eventualmente, nella mancata realizzazione dell'intervento di rimozione e arretramento imposto dall'ordinanza presupposta. L'omessa CILA non poteva inoltre essere riferita alla recinzione già esistente, perché realizzata in epoca nella quale tale titolo edilizio non era richiesto. Poiché l'ordinanza descriveva molteplici violazioni, nessuna riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001, l'atto era privo dei necessari presupposti di fatto e giuridici. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
sanzione amministrativa pecuniaria per omessa comunicazione asseverata di inizio dei lavori
La sanzione è applicabile quando siano iniziati lavori soggetti a CILA senza la relativa comunicazione; non è applicabile alla mera mancata esecuzione di un intervento imposto da una precedente ordinanza né a un manufatto realizzato in epoca in cui la CILA non era richiesta.
artt. 27 e 6-bis d.P.R. 380/2001
Richiamati nell'ordinanza presupposta e nell'atto sanzionatorio; la decisione si concentra sull'inapplicabilità dell'art. 6-bis, comma 5, al fatto contestato.
art. 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale
Richiamato dall'amministrazione quale ulteriore base sanzionatoria; il giudice ha annullato l'atto senza riconoscere la riconducibilità della fattispecie alla sanzione applicata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 presuppone l'inizio di lavori soggetti a CILA in assenza della comunicazione asseverata; non può essere applicata quando non sia stata realizzata alcuna opera.
- La mancata esecuzione di un intervento imposto da una precedente ordinanza edilizia costituisce una condotta distinta dall'avvio di lavori senza CILA e non può essere sanzionata, senza una specifica base normativa, mediante l'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001.
- Un manufatto realizzato in epoca nella quale non era richiesto un titolo edilizio non può essere assoggettato retroattivamente alla sanzione per omessa CILA riferita alla sua realizzazione.
- L'atto sanzionatorio è illegittimo quando descrive violazioni plurime ma nessuna di esse risulta concretamente riconducibile alla fattispecie normativa posta a fondamento della sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →