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Sentenza

Sentenza n. 1429/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza tecnica n. -OMISSIS- emessa il -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale il Comune di Fubine Monferrato "ordina e ingiunge" a -OMISSIS- “ai sensi degli artt. 27 e 6/bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché della Legge n. 167/1962, di provvedere a propria cura e spese, in solido tra loro, ai sensi dell’art. 6/bis -Comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e dell’art.16 del vigente “Regolamento Comunale di Polizia Rurale” sanzionatorio, approvato con il D.C.C. n. 14/2007 e modificato con D.C.C. n. 38/2014, al pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

Giustizia amministrativa202400648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per violazioni connesse alla mancata esecuzione di un'ordinanza di rimozione e arretramento di una recinzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva, in solido con altri destinatari, il pagamento di 1.000 euro ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 16 del regolamento comunale di polizia rurale. La recinzione, realizzata prima del 1977 e dopo il 1967 con rete metallica sostenuta da traversine ferroviarie, si trovava in area boscata, soggetta a vincolo idrogeologico e ricadente in fascia di rispetto stradale. Dopo l'ordinanza presupposta di rimozione e arretramento, la ricorrente aveva presentato una SCIA, ma i lavori non erano iniziati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà, sostenendo che mancavano i presupposti per applicare l'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001, poiché non erano stati eseguiti lavori privi di comunicazione asseverata di inizio lavori. In subordine ha dedotto motivazione incongrua e indeterminata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ingiunzione. Ha ritenuto fondata la censura principale rilevando che la sanzione prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 riguarda l'omessa comunicazione asseverata di inizio dei lavori, mentre nel caso concreto non si trattava di lavori iniziati senza CILA. La condotta contestata consisteva, eventualmente, nella mancata realizzazione dell'intervento di rimozione e arretramento imposto dall'ordinanza presupposta. L'omessa CILA non poteva inoltre essere riferita alla recinzione già esistente, perché realizzata in epoca nella quale tale titolo edilizio non era richiesto. Poiché l'ordinanza descriveva molteplici violazioni, nessuna riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001, l'atto era privo dei necessari presupposti di fatto e giuridici. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001

    sanzione amministrativa pecuniaria per omessa comunicazione asseverata di inizio dei lavori

    La sanzione è applicabile quando siano iniziati lavori soggetti a CILA senza la relativa comunicazione; non è applicabile alla mera mancata esecuzione di un intervento imposto da una precedente ordinanza né a un manufatto realizzato in epoca in cui la CILA non era richiesta.

  • artt. 27 e 6-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamati nell'ordinanza presupposta e nell'atto sanzionatorio; la decisione si concentra sull'inapplicabilità dell'art. 6-bis, comma 5, al fatto contestato.

  • art. 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale

    Richiamato dall'amministrazione quale ulteriore base sanzionatoria; il giudice ha annullato l'atto senza riconoscere la riconducibilità della fattispecie alla sanzione applicata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001 presuppone l'inizio di lavori soggetti a CILA in assenza della comunicazione asseverata; non può essere applicata quando non sia stata realizzata alcuna opera.
  • La mancata esecuzione di un intervento imposto da una precedente ordinanza edilizia costituisce una condotta distinta dall'avvio di lavori senza CILA e non può essere sanzionata, senza una specifica base normativa, mediante l'art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. 380/2001.
  • Un manufatto realizzato in epoca nella quale non era richiesto un titolo edilizio non può essere assoggettato retroattivamente alla sanzione per omessa CILA riferita alla sua realizzazione.
  • L'atto sanzionatorio è illegittimo quando descrive violazioni plurime ma nessuna di esse risulta concretamente riconducibile alla fattispecie normativa posta a fondamento della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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