Cassazione Civile, Sentenza n. 1630/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
GSE impugnava la sentenza del Tribunale di Verona che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Demetra Energy e aveva assegnato a quest'ultima la somma pignorata, ritenendo non opponibile la cessione dei crediti alla Banca Popolare di Sondrio. GSE ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi e chiedendo la riforma della decisione che negava opponibilità della cessione e rigettava la manleva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio formale: il ricorrente era rappresentato da procuratore sulla base di una procura notarile indicata nel ricorso ma il relativo atto non è stato prodotto in atti, elemento indispensabile ai sensi dell'art. 77 c.p.c. per la verifica del potere rappresentativo. Per tale ragione la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sottoposte e ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre richiamato l'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato (art. 13 D.P.R. 115/2002 e successive modifiche) nella misura prevista.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
La produzione della procura è indispensabile quando il ricorso è proposto a mezzo di procuratore; la sua mancata produzione rende il ricorso inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.
art. 617 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi: Demetra Energy aveva proposto opposizione ai sensi di tale articolo per contestare la non opponibilità della cessione e ottenere l'assegnazione della somma pignorata.
art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. e mod.)
Richiamata in relazione alle modalità di trattazione dell'udienza pubblica (riferimenti temporali e disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle udienze).
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228)
Richiamata in ordine agli effetti processuali che comportano l'obbligo, in determinati casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, co. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Collegata alla previsione del versamento aggiuntivo del contributo unificato qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1-quater.
art. 378 c.p.c.
Richiamata perché le parti hanno depositato memorie ai sensi di quest'articolo prima dell'udienza di trattazione.
Massime di principio
- Quando un ente o una società propone ricorso mediante procuratore (generale o speciale), la procura che conferisce i poteri deve essere effettivamente prodotta in giudizio: la mancata produzione comporta inammissibilità del ricorso e la verifica è di competenza della Corte anche d'ufficio.
- I vizi formali relativi alla rappresentanza (mancata o incompleta produzione della procura) non possono essere sanati con semplici riferimenti agli estremi dell'atto nel fascicolo: occorre il documento prodotto in atti per permettere la verifica del potere.
- Nel giudizio esecutivo l'opponibilità di una cessione di crediti a terzi si decide in funzione della prova della cessione e della sua opponibilità rispetto al pignoramento (es. data di stipula/ notifica). Tuttavia, se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi formali, tali questioni di merito restano inesaminate.
- La Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio di legittimità anche quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, se le circostanze lo giustificano (ad es. adesione parziale delle controparti ad alcune ragioni).
- Le domande accessorie (es. manleva) sono subordinate all'accoglimento delle domande principali; pertanto la loro sorte dipende dall'esito del giudizio principale.
- Occorre porre attenzione alle norme sul contributo unificato (D.P.R. 115/2002 e successive modifiche): in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione possono sorgere obblighi aggiuntivi di versamento.
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