Cassazione Civile, Ordinanza n. 14131/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da numerosi soggetti per l'irragionevole durata di un precedente giudizio Pinto, iniziato con distinti ricorsi dinanzi a diverse corti d'appello, poi riuniti davanti alla Corte d'appello di Perugia e definito con sentenza di legittimità n. 8002/2017, che aveva confermato il rigetto della domanda originaria ma eliminato la condanna ex art. 96 c.p.c. In un primo momento il consigliere designato aveva accolto la domanda di indennizzo, ma in opposizione la Corte d'appello aveva dichiarato inefficace il decreto per difetto di notifica in copia autentica e, in relazione al merito, aveva ritenuto ostativa la temerarietà della lite. Dopo una precedente fase di legittimità e una successiva revocazione del Ministero, la Corte d'appello aveva infine emesso il decreto oggetto dell'ultimo ricorso. Con un unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2, comma 2 quinquies, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che tale disposizione, come modificata dalla L. n. 208/2015, non sarebbe applicabile alle domande di equa riparazione relative a giudizi definiti prima della sua entrata in vigore o ancora pendenti a quella data. Invocano un precedente di legittimità a sostegno della propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello di escludere l'indennizzo. Ha affermato che la modifica dell'art. 2, comma 2 quinquies, L. n. 89/2001 ad opera della L. n. 208/2015 recepisce un orientamento già consolidato, secondo cui l'equa riparazione non spetta a chi abbia agito o resistito nel giudizio presupposto con consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese. Tale ostacolo opera anche indipendentemente da una condanna ex art. 96 c.p.c. nel giudizio presupposto. Nel caso concreto, la temerarietà della condotta dei ricorrenti era già stata accertata con giudicato nella sentenza n. 8002/2017, e la Corte territoriale aveva dunque correttamente negato l'indennizzo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e non è stato posto a loro carico l'ulteriore contributo unificato per la natura della controversia.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 quinquies
L'elenco delle ipotesi ostative all'indennizzo non esaurisce la rilevanza della temerarietà: l'equa riparazione non spetta a chi abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, anche senza condanna ex art. 96 c.p.c.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5
La Corte territoriale aveva ritenuto inefficace il decreto del consigliere designato per mancata notifica in copia autentica e conseguente inutile decorso del termine perentorio di opposizione.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale della tutela per la ragionevole durata del processo.
art. 96 c.p.c.
La mancata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata nel giudizio presupposto non impedisce al giudice dell'equa riparazione di valutare autonomamente la temerarietà della lite.
art. 2056 c.c.
Richiamato nel decreto originario per la liquidazione equitativa del danno da ritardo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa, in ragione della natura della controversia, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all'indennizzo è escluso quando la parte abbia agito o resistito nel giudizio presupposto con consapevole temerarietà, cioè nella conoscenza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della propria pretesa o difesa.
- L'art. 2, comma 2 quinquies, L. n. 89/2001, come novellato, non introduce un criterio del tutto nuovo, ma recepisce un orientamento giurisprudenziale già vigente: la temerarietà può essere accertata autonomamente dal giudice dell'equa riparazione.
- Ai fini del diniego dell'indennizzo non è necessaria una previa condanna nel giudizio presupposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; il giudice del procedimento Pinto può valutare direttamente la temerarietà sulla base degli atti e degli esiti del processo presupposto.
- Se la temerarietà della condotta processuale risulta coperta da giudicato nel giudizio presupposto, il giudice dell'equa riparazione può legittimamente fondare su tale accertamento il rigetto della domanda.
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