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Sentenza

Sentenza n. 12147/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del provvedimento, anche in forma implicita, di cui alla nota prot. N. -OMISSIS- del 19 febbraio 2026 (cfr. doc. 6), emessa dalla -OMISSIS- – Unità Risoluzione e Gestione della Crisi – Divisione Liquidazioni, in pari data e notificato in data 19 febbraio 2026, ed avente ad oggetto: “Riscontro a istanza di accesso agli atti -OMISSIS-"

Giustizia amministrativa202603894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, anche implicito, dell'accesso a un'attestazione storica di iscrizione di un intermediario finanziario in un elenco speciale e alla nota di autorizzazione di una cessione in blocco di crediti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore istante)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti, titolari di crediti nei confronti di società appartenenti a un gruppo di imprese di costruzioni, hanno chiesto all'Autorità di vigilanza l'accesso a due documenti relativi a una precedente cessione in blocco di crediti effettuata da una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: l'attestazione dell'iscrizione del cessionario nell'elenco degli intermediari finanziari alla data del 30 ottobre 2007 e la nota del 1° marzo 2007 con cui l'Autorità aveva autorizzato la cessione. L'accesso era finalizzato a verificare la legittimità e l'efficacia dell'operazione, la posizione del cessionario e l'opponibilità del trasferimento delle garanzie ipotecarie, in funzione della tutela delle ragioni creditorie delle istanti. Le ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la posizione giuridica da tutelare, nonché l'insufficienza del diniego, fondato dall'Autorità su un chiarimento interpretativo della disciplina delle cessioni in blocco ai sensi degli artt. 90 e 58 TUB, ritenuto sostitutivo dell'ostensione documentale. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibile ampliamento dell'interesse difensivo, il difetto di interesse processuale e l'assenza di nesso causale tra l'operazione di cessione e il pregiudizio creditorie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio sul rapporto, volto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale del diniego. Ha quindi ritenuto ammissibili anche argomenti difensivi ulteriormente sviluppati in giudizio, purché non sostitutivi dell'interesse originariamente rappresentato. Il nesso di strumentalità è stato ritenuto sussistente perché la documentazione richiesta poteva consentire alle ricorrenti di verificare elementi rilevanti per la tutela delle proprie pretese creditorie. L'Amministrazione, invece di limitarsi a valutare l'attinenza e la strumentalità dei documenti, aveva espresso un giudizio sulla loro utilità, desumendo l'irrilevanza dell'accesso dalla propria interpretazione della disciplina delle cessioni in blocco e dalla ritenuta preesistenza delle garanzie ipotecarie. Tale valutazione non è consentita né all'Amministrazione né al giudice dell'accesso, salvo l'assoluta e manifesta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso dell'istanza. Il TAR ha inoltre rilevato che l'attestazione storica di iscrizione in un elenco degli intermediari finanziari era riconducibile a dati che l'Autorità si era autovincolata a rendere pubblici. Ha ordinato all'Autorità di consentire, entro trenta giorni, l'accesso a entrambi i documenti richiesti. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    il giudice, sussistendone i presupposti, "ordina l'esibizione dei documenti richiesti"

    Il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso e a ordinare l'esibizione dei documenti, non soltanto a verificare la legittimità del diniego.

  • art. 22, comma 1, lett. b, l. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    L'accesso documentale richiede un interesse qualificato e collegato concretamente ai documenti richiesti.

  • art. 23 l. 241/1990

    il diritto di accesso "si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24"

    Per le autorità di garanzia e vigilanza l'accesso è esercitato secondo la disciplina speciale dei rispettivi ordinamenti e i limiti dell'art. 24.

  • art. 24, comma 1, lett. a, l. 241/1990

    esclusione del diritto di accesso "nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge"

    L'accesso può essere escluso quando ricorra uno specifico segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    l'accesso non può essere preordinato ad esercitare "un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"

    L'accesso deve restare funzionale alla tutela di una situazione giuridicamente protetta e non può trasformarsi in controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve essere garantito "l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"

    L'accesso difensivo prevale, nei limiti della necessità e del bilanciamento con segreto e riservatezza, quando la conoscenza dei documenti è funzionale alla cura o difesa di interessi giuridici.

  • art. 90, comma 2, d.lgs. 385/1993

    La disposizione, nella formulazione ratione temporis applicabile, è stata richiamata con riguardo alle cessioni in blocco effettuate dai liquidatori di banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e al rinvio alla disciplina dell'art. 58 TUB.

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    La disciplina delle cessioni in blocco e della deroga all'obbligo di annotazione del trasferimento delle ipoteche costituiva il contesto sostanziale dei documenti richiesti, ma la sua interpretazione non poteva sostituire la valutazione della strumentalità ai fini dell'accesso.

  • art. 107 d.lgs. 385/1993

    È richiamato quale base dell'elenco speciale degli intermediari finanziari cui si riferiva l'attestazione storica richiesta.

  • art. 11 del Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità di vigilanza

    Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca

    L'Autorità si è autovincolata a pubblicare gli albi e gli elenchi degli intermediari vigilati, senza distinguere tra dati attuali e storici; ciò rafforza l'ostensibilità dell'attestazione richiesta.

  • art. 2843 c.c.

    È richiamato con riguardo all'obbligo di annotazione del trasferimento delle ipoteche e alla relativa deroga nella disciplina delle cessioni in blocco.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta la spettanza del diritto di accesso e può ordinare direttamente l'esibizione dei documenti; non è limitato al controllo dei soli vizi dedotti contro la motivazione formale del diniego e può considerare argomenti sviluppati nel processo, purché resti ferma l'identità sostanziale dell'interesse originariamente rappresentato.
  • L'accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che l'istante intende tutelare, ma non richiede la prova anticipata dell'influenza o della decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito.
  • L'Amministrazione e il giudice dell'accesso devono verificare l'attinenza e la strumentalità dei documenti rispetto all'interesse difensivo, senza sostituire tale giudizio con una valutazione della loro utilità, rilevanza probatoria o decisività nella controversia sottostante, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o il carattere manifestamente pretestuoso dell'istanza.
  • Il bilanciamento tra accesso difensivo, segreto e riservatezza deve rispettare il principio di proporzionalità e impone, ove possibile, l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti la cui divulgazione arrechi un pregiudizio concreto agli interessi protetti.
  • Quando l'Amministrazione abbia previsto la pubblicazione degli albi e degli elenchi degli intermediari vigilati, tale autovincolo comprende anche i dati storici di iscrizione, salvo specifiche ragioni legali di segretezza o riservatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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