Cassazione Civile, Ordinanza n. 01398/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La procedura fallimentare di una società ha agito contro il precedente amministratore unico e contro l'erede dell'amministratore successivo per responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c., sostenendo che la domanda di fallimento fosse stata proposta tardivamente rispetto a una situazione di insolvenza già esistente almeno dal luglio 2007. Secondo l'attrice, il ritardo aveva aggravato il dissesto e prodotto un danno patrimoniale alla massa, quantificato dapprima negli interessi corrispettivi e di mora maturati su un finanziamento acceso nel 2005 per ristrutturare l'immobile sociale, nonché negli interessi che la massa avrebbe potuto ricavare da una più tempestiva liquidazione dell'attivo. Dopo un primo accoglimento parziale e un precedente rinvio della Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio ha riconosciuto l'insolvenza già nel luglio 2007 e ha limitato la condanna ai danni prodotti fino al decesso del precedente amministratore, liquidando importi ridotti. Il ricorrente ha impugnato questa sentenza deducendo: (1) nullità per motivazione apparente/carenza assoluta di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato tutte le domande di insinuazione al passivo e avrebbe trascurato che, alla verifica dell'ottobre 2007, i debiti certi coincidevano con quelli già esposti nel bilancio 2006; (2) violazione dell'art. 2392 c.c. e vizi motivazionali nella quantificazione del danno, sostenendo che non potessero essere computati anche gli interessi corrispettivi, che comunque sarebbero stati dovuti, e che l'esistenza di una precedente esecuzione immobiliare avrebbe dovuto escludere il danno da ritardo nella dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto non a evidenziare una motivazione meramente apparente, ma a contestare nel merito la valutazione di fatto compiuta dalla Corte d'appello circa la sussistenza dell'insolvenza nel luglio 2007. Il secondo motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione della Corte territoriale sulla mancata tempestiva istanza di fallimento è stata considerata sufficiente; inoltre è stata ritenuta corretta la considerazione degli interessi corrispettivi del mutuo ipotecario nel danno da ritardo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 55 e 54 l. fall. e dell'art. 2855, comma 2, c.c., poiché il ritardo nella procedura procrastina il momento di ammissione al passivo e la liquidazione dell'attivo. È stato anche escluso che l'avvio di un'esecuzione immobiliare basti di per sé a far ritenere imminente la liquidazione del bene, trattandosi di iniziativa del creditore pignorante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i conseguenti oneri processuali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità dell'amministratore per mala gestio e per il danno derivato dal ritardo nella richiesta di fallimento
richiamato quale ulteriore fondamento dell'azione di responsabilità esperita dalla procedura nei confronti dell'amministratore
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per asserita carenza assoluta di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
invocato dal ricorrente sul tema della valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente di merito
invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale istruttorio
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente sul requisito costituzionale della motivazione
insieme all'art. 54 l. fall., è stato utilizzato per affermare che gli interessi nei rapporti assistiti da prelazione seguono la disciplina concorsuale
richiamato per collegare la disciplina degli interessi garantiti alla regola dell'art. 2855 c.c.
applicato per affermare che gli interessi corrispettivi garantiti da ipoteca sono ammessi nei limiti del triennio considerato e che il ritardo del fallimento ne prolunga illegittimamente la maturazione e l'ammissione al passivo
richiamato per escludere che la mera apertura di una procedura esecutiva immobiliare implichi una pronta liquidazione del bene, dipendendo l'iniziativa dal creditore pignorante
richiamato nel secondo motivo dal ricorrente, senza che la Corte vi abbia riconosciuto specifico rilievo decisorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, soltanto quando non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che la parte si limiti a contestarne la plausibilità o la correttezza nel merito.
- La denuncia di carenza motivazionale non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto: se la decisione espone un percorso logico intellegibile, la censura che mira a sostituire una diversa lettura delle prove è inammissibile in cassazione.
- Nel giudizio di responsabilità dell'amministratore per ritardo nella richiesta di fallimento, il danno può comprendere le ulteriori passività generate dal protrarsi dell'insolvenza, inclusi gli interessi corrispettivi su mutui ipotecari che sarebbero stati evitati o limitati con una tempestiva procedura concorsuale.
- Ai fini del danno da ritardata dichiarazione di fallimento, la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare non equivale di per sé a una pronta liquidazione del bene, poiché la vendita dipende dall'iniziativa del creditore pignorante e non degli organi della procedura concorsuale.
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