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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a sei cartelle di pagamento INAIL e dieci avvisi di addebito INPS, che il contribuente assumeva non essergli mai stati notificati. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. La Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame ritenendo applicabile l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 e osservando che l'appellante non aveva allegato alcuno dei pregiudizi specificamente richiesti dalla norma per radicare un interesse qualificato all'impugnazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 100 c.p.c. e di altre norme, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso la disciplina anche agli avvisi di addebito INPS. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale, invocando l'art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995 e l'art. 2943 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in forza dell'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78/2010, il richiamo alla cartella di pagamento contenuto nell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si estende anche all'avviso di addebito INPS, sicché anche per tali atti è necessario allegare uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla norma per far valere un interesse qualificato ad agire. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, una volta escluso tale interesse qualificato, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi nel merito sulle domande o eccezioni, compresa quella di prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i controricorrenti, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "Il ruolo e la cartella di pagamento"

    La disposizione richiede un interesse qualificato all'impugnazione dell'estratto di ruolo, interesse che sussiste solo in presenza dei pregiudizi tassativamente indicati; il riferimento alla cartella di pagamento si estende anche all'avviso di addebito INPS.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito interesse ad agire, ma non viene ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010

    "Ai fini di cui al presente articolo..."

    Il riferimento in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento deve intendersi riferito, per i crediti INPS, al titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile perché presuppone la possibilità di una decisione sul merito, preclusa dall'assenza di un qualificato interesse ad agire.

  • art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995

    È richiamato quale base della dedotta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'interruzione della prescrizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dei controricorrenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il ricorrente allega un interesse qualificato, consistente in uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla disciplina applicabile; la mera contestazione della mancata notificazione degli atti presupposti non basta da sola.
  • Il riferimento normativo alla cartella di pagamento, ai fini dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, si estende anche all'avviso di addebito INPS, perché l'avviso di addebito costituisce il titolo esecutivo sostitutivo della cartella per il recupero dei crediti previdenziali.
  • Quando manca il presupposto dell'interesse qualificato ad agire, il giudice di merito non è tenuto a esaminare nel merito le ulteriori domande o eccezioni, inclusa quella di prescrizione.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se la questione è comunque assorbita dalla carenza di una condizione processuale per l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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