Sentenza n. 2438/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro n. 151/2024 pubbl. il 12/03/2024 RG n. 1384/2023, notificata il 15/09/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro n. 151/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendolo procedibile per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e fondato sulla documentazione attestante il giudicato e sulla mancata allegazione, da parte del Ministero, dell'adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto alla luce della nomina del commissario ad acta e delle circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, su richiesta, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
La procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è subordinata al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio elaborato dall'Adunanza Plenaria sulla valutazione concreta delle condizioni che possono escludere l'applicazione della penalità di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce somme di denaro a carico di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- La mancata esecuzione del giudicato può essere dichiarata quando il creditore produca il titolo giudiziale e la relativa attestazione del passaggio in giudicato, mentre l'amministrazione non alleghi né dimostri l'avvenuto adempimento.
- In caso di inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o siano presenti altre ragioni ostative. La nomina del commissario ad acta e la particolare natura del ritardo possono giustificarne il diniego.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto al commissario ad acta uno specifico compenso.
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