Sentenza del 25/05/2016 n. 10787 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità ai soli rifiuti urbani - Riduzione in caso di rifiuti assimilati smaltiti in proprio - Onere probatorio a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il gestore contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva riconosciuto l'impugnabilità delle fatture TIA 2007-2008 e aveva escluso, per le superfici destinate alla lavorazione, la parte variabile della tariffa. La contribuente aveva dimostrato che i rifiuti prodotti, costituiti da materiali di ferro o comunque ferrosi derivanti dall'attività di concia, erano rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e venivano smaltiti autonomamente. Il gestore deduceva inoltre vizi processuali, formazione di un giudicato esterno, erronea qualificazione delle fatture e violazione della normativa sulla TIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Publiambiente. Ha dichiarato inammissibili o infondati i primi cinque motivi, rilevando soprattutto l'erronea indicazione dei vizi processuali e il difetto di autosufficienza delle censure. Ha ritenuto corretta la decisione sulla parte variabile della TIA: la TIA, quale variante della TARSU, riguarda i soli rifiuti urbani; quando il contribuente dimostra che nelle aree interessate si producono rifiuti speciali non assimilabili, tali superfici non sono soggette alla parte variabile. La parte fissa della tariffa, invece, rimane dovuta. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale
La disposizione fonda la TIA, ma va interpretata nel senso che la tariffa riguarda i rifiuti urbani. Per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero può operare una riduzione proporzionale, mentre per i rifiuti speciali non assimilabili prodotti in determinate aree non è dovuta la parte variabile.
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
L'impresa deve indicare e provare quali aree producono normalmente rifiuti speciali, così da escluderle dalla superficie rilevante ai fini della tariffa.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 6 e 7
Prevede criteri di determinazione della parte variabile della tariffa per le attività produttive, senza però rendere automaticamente imponibili le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Disciplina gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel caso concreto le censure del gestore sono state ritenute inammissibili perché formulate sotto il parametro processuale errato e senza trascrivere il contenuto delle fatture.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
La relativa censura, concernente l'introduzione di nuovi motivi, è stata ritenuta inammissibile perché il gestore avrebbe dovuto dedurre una violazione processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
I vizi relativi alla violazione di norme processuali, all'omessa pronuncia o alla nullità della sentenza devono essere denunciati mediante il corretto motivo processuale, non attraverso il vizio di motivazione previsto dal n. 5.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La TIA, pur avendo una struttura tariffaria, conserva natura tributaria e segue principi analoghi alla TARSU.
- Le superfici produttive non sono automaticamente soggette alla parte variabile: se vi si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tali superfici possono essere escluse.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare la natura dei rifiuti, le aree interessate, la loro produzione ordinaria e l'effettivo smaltimento o recupero autonomo.
- La parte fissa della tariffa può restare dovuta anche quando viene esclusa la parte variabile, poiché remunera costi generali e strutturali del servizio.
- Per ottenere riduzioni o esclusioni è essenziale conservare documentazione tecnica e contrattuale: planimetrie, registri e formulari di identificazione dei rifiuti, attestazioni degli impianti autorizzati e comunicazioni al Comune.
- La mera allegazione che i rifiuti siano speciali non è sufficiente: la prova deve essere specifica e riferita alle singole superfici e ai quantitativi prodotti.
- Nel ricorso per cassazione è necessario qualificare correttamente il vizio denunciato: le violazioni processuali devono essere dedotte come errori di diritto processuale o nullità, non come semplice vizio di motivazione.
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