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Legge

L.R. TAA 5/2012

Proroga delle misure anticrisi (Bollettino Ufficiale n. 39/I-II del 25/09/2012)

Normativa regionaleL.R. TAA 5/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga per il 2012 gli interventi anticrisi già previsti dalla l.r. 5/2009, estendendoli a chi perda il lavoro o sia sospeso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Prevede la copertura finanziaria di 1,5 milioni di euro per ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga delle misure anticrisi per la perdita o sospensione del lavoro nel 2012

Proroga delle misure anticrisi per il 2012

La legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol proroga, per un periodo limitato, gli interventi anticrisi già previsti dalla normativa regionale del 2009. L’obiettivo è estendere il sostegno a chi subisce una perdita o sospensione del lavoro nel corso del 2012.

Ambito di applicazione e beneficiari

Gli interventi di cui alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, articoli 1, commi 1, 2, 3 e 6, sono estesi a:

  • coloro che perdono il lavoro;
  • coloro che sono sospesi dal lavoro.

La tutela opera solo per gli eventi verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Regime temporale

La disciplina introdotta ha carattere espressamente temporaneo e riguarda esclusivamente il periodo indicato per il 2012. Non risultano previste ulteriori proroghe nel testo fornito.

Copertura finanziaria

La legge quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 in:

  • euro 1.500.000 per la Provincia di Trento;
  • euro 1.500.000 per la Provincia di Bolzano.

Per la Provincia di Trento la copertura è assicurata mediante prelievo di pari importo dal capitolo 11110.000 e trasferimento al capitolo 10100.000 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso. Per la Provincia di Bolzano la copertura avviene con i fondi già assegnati alla Provincia ai sensi della l.r. 5/2009, articolo 4, comma 1, e successive modifiche.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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