L.R. TAA 6/2012
Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Supplemento n. 2 al B.U. n. 40/I-II del 02/10/2012)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, indennità consiliare, rimborso spese, indennità di funzione, sospensioni, fondi previdenziali e trattamento differito/reversibilità dei consiglieri. Prevede regole di rivalutazione/adeguamento con limiti temporali (fino al 31 luglio 2021 e poi dal 2025) e sostituisce la vecchia disciplina sui vitalizi per le nuove legislature.
Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige
Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige
La legge regionale disciplina il trattamento economico, i rimborsi, le sospensioni e il regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. La disciplina si applica nel territorio della Regione e contiene anche regole transitorie rilevanti per le diverse legislature e per il superamento del precedente sistema dei vitalizi.
Ambito di applicazione e principi generali
Dalla XV Legislatura, dalla data del giuramento, ai consiglieri membri del Consiglio regionale spetta il trattamento economico previsto dalla legge statale n. 1261 del 1965 e il regime previdenziale dei deputati, con le limitazioni stabilite dalla legge regionale. La normativa si coordina con i successivi interventi regionali che hanno sostituito la disciplina dei vitalizi con un trattamento economico a carattere previdenziale per le legislature più recenti.
Indennità consiliare e sua evoluzione
L’indennità consiliare mensile lorda è fissata in euro 9.800,00, corrisposta in dodici mensilità e originariamente rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT. La disciplina è stata poi modificata: la rivalutazione annuale è stata soppressa, con applicazione fino al 31 luglio 2021, e successivamente è stato previsto un adeguamento automatico collegato ai rinnovi contrattuali del personale regionale e camerale. Con l’entrata in vigore della disposizione più recente, tale adeguamento automatico non si applica più, salvi gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell’anno di riferimento 2024. Dal 2025 l’indennità è rivalutata annualmente in base alla variazione dell’Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, comunicata dagli istituti provinciali di statistica e presa d’atto dal Presidente del Consiglio regionale con decreto; la decorrenza è dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico di provenienza in luogo dell’indennità consiliare.
Destinazione volontaria di quota dell’indennità e limiti applicativi
Il consigliere può destinare una parte o l’intera indennità consiliare mensile netta, nonché eventuali arretrati da adeguamenti automatici, al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell’occupazione. La scelta deve essere comunicata per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale, ha effetto dal mese successivo ed è revocabile in ogni momento. Tale destinazione non incide sulla base imponibile contributiva ai fini della previdenza obbligatoria, del Fondo di solidarietà e degli altri istituti previsti dalla legge.
È inoltre prevista una clausola di riduzione dell’indennità in presenza di pensione da previdenza obbligatoria, qualora la somma tra pensione e indennità superi 1,5 volte l’indennità consiliare; tuttavia questa previsione risulta abrogata.
Rimborso spese per l’esercizio del mandato
Ai consiglieri spetta un rimborso spese mensile netto di euro 1.450,00, in origine rivalutato annualmente ISTAT. La somma è composta da:
- euro 700,00 in dodici mensilità, forfettari e decurtabili per assenze alle sedute del Consiglio regionale, dei suoi organi con rilevazione presenze e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano;
- fino a euro 750,00 mensili per spese specifiche, documentate e ritenute ammissibili dall’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento.
Le somme derivanti dalle decurtazioni per assenza riducono gli oneri e sono acquisite al bilancio del Consiglio regionale. Non rientrano nel rimborso forfettario il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute, l’indennità per l’uso dell’automezzo da parte dei componenti dell’Ufficio di Presidenza nell’esercizio del mandato e il trattamento di missione del Presidente e dei consiglieri autorizzati a recarsi fuori della residenza ordinaria per incarichi del Consiglio o del Presidente. Ai rimborsi si applica il regime fiscale previsto dall’articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR.
Anche per il rimborso spese la rivalutazione annuale è stata prima sospesa fino al 31 luglio 2021 e poi sostituita da un adeguamento automatico connesso ai contratti collettivi del personale regionale/camerale; con la disciplina più recente, tale adeguamento automatico non opera più, salvo gli adeguamenti fino al termine dell’anno di riferimento 2024. Dal 2025 il rimborso è rivalutato annualmente con il medesimo indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto del Presidente del Consiglio regionale.
Indennità di funzione degli organi di presidenza
Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza spetta un’indennità di funzione calcolata in percentuale sull’indennità consiliare lorda e sul rimborso spese forfettario per mandato: Presidente 31%, Vicepresidenti 18%, Segretari questori 9%. Le indennità di funzione dei membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale non sono cumulabili con quelle spettanti per analoghe funzioni negli uffici di presidenza dei consigli e nelle giunte provinciali.
Sospensione degli emolumenti per motivi penali
Al consigliere sospeso di diritto dalla carica ai sensi della normativa antimafia/anticorruzione indicata dalla legge è riconosciuto un assegno alimentare pari a un terzo dell’indennità consiliare per tutta la durata della sospensione. In caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento passata in giudicato, al soggetto sospeso spettano l’indennità di funzione eventualmente dovuta e un assegno integrativo pari alla differenza tra l’assegno già erogato e l’indennità consiliare.
Fondo di solidarietà e indennità di fine mandato
Ai fini previdenziali i consiglieri devono versare al Fondo di solidarietà un contributo mensile obbligatorio, in misura percentuale stabilita dall’Ufficio di Presidenza e non superiore all’8% dell’indennità consiliare. Alla fine di ogni legislatura o alla cessazione del mandato, il consigliere o gli aventi diritto in caso di decesso hanno diritto a un’indennità di fine mandato, determinata esclusivamente in base alla contribuzione versata e ai risultati del Fondo.
Nuovo trattamento economico a carattere previdenziale per le Legislature dalla XVII in poi
Per i consiglieri eletti nella XVII Legislatura e nelle successive, dal 1° dicembre 2024 spetta, a carico del bilancio del Consiglio regionale, un trattamento economico a carattere previdenziale in forma di indennità differita, indiretta o di reversibilità, secondo la disciplina statale richiamata e l’intesa in Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019 sui trattamenti previdenziali e vitalizi regionali.
Dal medesimo momento è soppresso il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare previsto dalla precedente disciplina regionale.
Indennità differita: struttura contributiva, contributi e montante
Ai consiglieri cessati dal mandato spetta un’indennità differita corrisposta in dodici mensilità e calcolata con metodo contributivo. Per finanziarla, sull’indennità consiliare lorda è operata una trattenuta obbligatoria; il consigliere può versare contributi volontari per periodi coperti da opzione per la conservazione del trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza, così da maturare l’indennità differita anche per quel periodo.
La base imponibile contributiva è costituita solo dall’indennità consiliare lorda, esclusi il rimborso forfettario per l’esercizio del mandato e ogni ulteriore indennità di funzione. La quota contributiva a carico del consigliere è pari all’8,80% della base imponibile; quella a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota del consigliere. Il montante individuale si rivaluta annualmente con capitalizzazione al tasso dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT, con le regole specifiche in caso di revisione delle serie storiche.
Requisiti per il diritto, contribuzione volontaria e restituzione dei contributi
Il diritto all’indennità differita matura al compimento dell’età prevista dalla legge n. 335 del 1995 per i contributivi puri, purché il consigliere abbia maturato almeno cinque anni di mandato, anche non consecutivi, nel Consiglio regionale. La frazione di anno vale come anno intero se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno.
I consiglieri che abbiano svolto il mandato e versato contributi per almeno 30 mesi possono continuare a versare contributi volontari entro 180 giorni dalla cessazione dell’indennità, fino al completamento del quinquennio. Non sono ammessi alla contribuzione volontaria i consiglieri la cui elezione o nomina sia stata annullata.
Per i contributi versati dalla XVII Legislatura non è ammessa la restituzione, salvo il caso di versamento inferiore al minimo necessario per il diritto all’indennità differita: in tale ipotesi la restituzione riguarda solo le quote versate, con interessi legali. Se un consigliere rieletto in successive legislature aveva ottenuto la restituzione dei contributi per un mandato non intero, può riversarli al Consiglio regionale per il ripristino dei periodi utili al ricalcolo del montante, con corresponsione degli interessi legali.
Decorrenza, sospensioni e calcolo in caso di nuovi mandati
L’indennità differita decorre dal primo giorno del mese successivo al versamento dei contributi necessari e al compimento dell’età richiesta; se i requisiti sono già posseduti al momento della cessazione, decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del mandato. Alla fine legislatura, chi abbia già maturato il diritto la percepisce dal primo giorno del mese successivo alla fine della legislatura.
Se il titolare dell’indennità rientra in Consiglio regionale, il pagamento resta sospeso per la durata del nuovo mandato; i contributi successivi formano un nuovo montante distinto, che si somma a quello precedente. La sospensione opera anche se il titolare viene eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale. I periodi di sospensione dell’erogazione dell’indennità consiliare non sono copribili con contributi volontari e non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità differita.
In presenza di contribuzioni non consecutive, se il diritto non è ancora maturato si calcola un unico montante rivalutando anno per anno i versamenti; se il diritto è già maturato, il trattamento si determina sommando il trattamento già calcolato a quello derivante dalla successiva contribuzione.
Cause di esclusione e limiti di cumulabilità
L’indennità differita è esclusa in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, nonché per associazione mafiosa e reati connessi indicati dalla norma. L’esclusione decorre dal passaggio in giudicato e dura quanto l’interdizione, o dalla data del giudicato per i reati associativi indicati. Il richiedente deve autocertificare la situazione giudiziaria; la struttura competente può verificare presso il casellario giudiziale e recuperare le somme indebitamente percepite.
L’indennità differita, diretta, indiretta o di reversibilità è pignorabile e sequestrabile nei limiti del codice di procedura civile. Inoltre, l’indennità differita mensile non è cumulabile con emolumenti derivanti da nomine o incarichi regionali/provinciali o da cariche elettive o di governo locali se questi superano, su base mensile lorda, il 60% dell’indennità consiliare lorda maggiorata del rimborso spese forfettario; l’eccedenza viene trattenuta dal Consiglio regionale. Il beneficiario deve comunicare il superamento del limite entro il mese successivo.
Indennità indiretta e di reversibilità
In caso di morte del titolare dell’indennità differita o del consigliere già avente diritto, l’indennità spetta ai superstiti su domanda da presentare entro 12 mesi dal decesso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. I beneficiari sono: coniuge superstite, parte dell’unione civile, figli minorenni, figli maggiorenni studenti fino a 26 anni o inabili al lavoro, secondo condizioni dettagliate di legge. Il diritto si estingue con il decesso dei beneficiari e richiede che i presupposti esistano al momento del decesso del consigliere; se vengono meno, l’assegno è revocato.
Se il beneficiario entra nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale, nel Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol o in altro Consiglio regionale, il pagamento è sospeso per tutta la durata del mandato e ripristinato alla cessazione.
La misura dell’indennità ai superstiti è pari al 60% dell’indennità differita o liquidata; con figli aventi diritto si aggiunge il 20% per ciascun figlio fino al 100% complessivo. Se il decesso avviene per causa di servizio, l’indennità spetta anche se il consigliere non aveva maturato i requisiti minimi, considerando comunque raggiunto il minimo contributivo; nel caso di decesso durante il secondo o successivo mandato, la prestazione è commisurata ai contributi effettivamente versati.
Assegni vitalizi e regime transitorio per le legislature pregresse
La legge contiene norme transitorie per i consiglieri già maturanti o titolari di assegno vitalizio, soprattutto per chi è stato eletto nella XIV Legislatura o rieletto successivamente. Per questi soggetti, l’ulteriore esercizio del mandato non incide sulla misura dell’assegno vitalizio già maturata fino alla XIV Legislatura; dopo la cessazione e al raggiungimento dell’età prevista, l’assegno spetta nella percentuale maturata fino al termine della XIV Legislatura, con i limiti indicati, mentre per gli anni successivi di mandato si applica la disciplina regionale vigente di volta in volta.
Sono previste regole di riduzione al 30,40% della base di calcolo e di riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con facoltà di opzione irrevocabile per i consiglieri che superino tale soglia. Sono inoltre disciplinati il rimborso delle quote obbligatorie a favore di coniuge e figli e il calcolo della reversibilità, oltre ai casi di invalidità o inabilità assoluta e permanente.
Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza e il Presidente del Consiglio regionale adottano i provvedimenti richiesti dalla legge e dai regolamenti della Camera nelle materie qui disciplinate. All’Ufficio di Presidenza è demandata anche l’emanazione del testo unificato coordinato e del regolamento di esecuzione, oltre alla determinazione di alcune indennità per componenti di nomina regionale in commissioni paritetiche che non percepiscano altri trattamenti previdenziali assimilabili.
Abrogazioni e disciplina previgente
Sono abrogate le norme incompatibili della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificata, che regolava indennità e previdenza dei consiglieri regionali. Le disposizioni abrogate esauriscono comunque i loro effetti solo alla cessazione dei rapporti giuridici precedentemente costituiti.
Valutazione di attualità
La legge resta rilevante soprattutto per il quadro vigente di indennità, rimborsi e trattamento previdenziale dei consiglieri del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ma contiene anche numerose norme transitorie ormai riferite a legislature passate, assegni vitalizi e situazioni già maturate. Tali parti hanno interesse prevalentemente storico o per residui rapporti ancora pendenti.
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