Sentenza del 05/12/2018 n. 1888 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità- Esenzione dell'imposta di pubblicità - La pubblicità sugli automezzi - Logo dell'Istituto di vigilanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui le era richiesto il pagamento di euro 7.611,00 per imposta sulla pubblicità relativa ai loghi e ai contrassegni apposti sui propri automezzi. Ha sostenuto che tali segni non avessero finalità promozionale, ma esclusivamente identificativa e di sicurezza, essendo prescritti dalla disciplina sugli istituti di vigilanza. In subordine, ha invocato l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 507/1993 per le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, rispettando il limite dimensionale di mezzo metro quadrato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato la pretesa tributaria. Ha ritenuto insussistente il presupposto dell'imposta perché i loghi erano apposti per rendere riconoscibili gli automezzi dell'istituto di vigilanza e impedirne la confusione con veicoli privati o della Polizia, non per promuovere beni o servizi. Ha inoltre riconosciuto la rilevanza dell'obbligo previsto dal D.M. 269/2010 e ha considerato non applicabile, in questo caso, il limite ordinario di due marchi previsto per la pubblicità sui veicoli, poiché la visibilità da ogni lato del mezzo era funzionale alla sicurezza. I.C.A. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 5 D.Lgs. 507/1993
Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi.
L'imposta presuppone una finalità promozionale. L'apposizione di segni distintivi imposta per ragioni di sicurezza e identificazione, priva di contenuto promozionale, non integra il presupposto impositivo.
Art. 13 D.Lgs. 507/1993
Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa l'imposta è dovuta; non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché apposta non più di due volte.
La limitazione dei due contrassegni non è stata applicata quando la pluralità delle identificazioni è necessaria per rendere il mezzo riconoscibile da ogni prospettiva e non confondibile con veicoli di Polizia.
Art. 17, comma 1, lettera i), D.Lgs. 507/1993
Sono esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
L'esenzione opera per segni identificativi obbligatori per legge o regolamento, entro il limite dimensionale previsto quando la normativa speciale non stabilisca diversamente.
D.M. 269/2010, Allegato A, art. 5.3
Disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto ... muniti dei propri contrassegni commisurati ai servizi da svolgere.
La norma conferma l'obbligo degli istituti di vigilanza di disporre di mezzi muniti di contrassegni identificativi.
D.M. 269/2010, Allegato D, artt. 2.b e 3.c
Gli automezzi devono essere ... dotati ... dei contrassegni distintivi dell'Istituto ... e del logo dell'Istituto approvati dalle Autorità competenti.
Il logo e i contrassegni sono requisiti operativi obbligatori dei veicoli impiegati nei servizi di vigilanza; la loro funzione primaria è identificativa e di sicurezza, non pubblicitaria.
Massime di principio
- Per distinguere la pubblicità tassabile da un segno meramente identificativo occorre verificare la finalità concreta: se il segno promuove l'attività, i servizi o la clientela, può sorgere l'imposta; se serve principalmente a identificare il mezzo o a garantire sicurezza e controllo, il presupposto può mancare.
- L'obbligatorietà dell'esposizione derivante da una legge o da un regolamento può comportare l'esenzione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 507/1993, purché siano rispettati i limiti dimensionali applicabili.
- La presenza del nome o del logo di un'impresa non rende automaticamente il segno pubblicitario: devono essere valutati contesto, dimensioni, contenuto, modalità di esposizione e funzione effettiva.
- I limiti numerici previsti per i marchi sui veicoli possono essere recessivi quando una normativa speciale o esigenze documentate di sicurezza rendano necessaria la presenza di contrassegni su più lati del mezzo.
- Per invocare l'esenzione è opportuno dimostrare sia l'obbligo normativo di apposizione sia l'assenza di elementi promozionali aggiuntivi, come slogan, recapiti, offerte o indicazioni dirette ad acquisire clienti.
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