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Ordinanza

Ordinanza n. 622/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la correzione della sentenza del C.G.A.R.S. 27 aprile 2026, n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del CGARS del 27 aprile 2026, nella parte dispositiva relativa alla condanna alle spese, per omessa distrazione in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta istanza di correzione di errore materiale della sentenza del CGARS del 27 aprile 2026, poiché, pur essendo stata disposta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata e pur essendosi il difensore dichiarato antistatario nella memoria di costituzione, la sentenza non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore. L’istanza è stata comunicata alla parte rappresentata, in attuazione di una precedente ordinanza di integrazione del contraddittorio, senza che fosse formulata opposizione.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’istanza, qualificando l’omessa distrazione delle spese come mero errore materiale emendabile mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a. Ha quindi disposto la correzione della parte dispositiva della sentenza, aggiungendo alla condanna alle spese la previsione della loro distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha rilevato l’assenza di opposizione della parte rappresentata e ha precisato che la fase incidentale di correzione dell’errore materiale non comporta liquidazione delle spese di lite. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Ritenuto di accogliere la suddetta istanza, trattandosi di mero errore materiale a cui è possibile rimediare attraverso il procedimento di correzione di cui al citato art. 86 c.p.a.

    L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa dichiarazione risulti dagli atti, può essere qualificata come mero errore materiale e corretta mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a.

  • art. 26 c.p.a.

    Rilevato che l’avv. Maria Giovanna Ferrante ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza di questo Consiglio 27 aprile 2026, n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha provveduto a distrarre le spese del giudizio in favore del procuratore della parte appellata avv. Maria Giovanna Ferrante, dichiaratasi antistatario nella memoria di costituzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 93 c.p.c.

    La disciplina della condanna alle spese richiamata dall’art. 26 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 93 c.p.c., consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Rilevato che l’avv. Maria Giovanna Ferrante ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza di questo Consiglio 27 aprile 2026, n. -OMISSIS-, nella parte in cui non ha provveduto a distrarre le spese del giudizio in favore del procuratore della parte appellata avv. Maria Giovanna Ferrante, dichiaratasi antistatario nella memoria di costituzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 93 c.p.c.

    La dichiarazione di antistatarietà del difensore costituisce il presupposto per disporre la distrazione delle spese liquidate in giudizio direttamente in suo favore.

Massime di principio

  • L’omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, quando il difensore si sia dichiarato tale negli atti del giudizio e la sentenza abbia comunque liquidato le spese in favore della parte assistita, costituisce un mero errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a.
  • La correzione dell’errore materiale può essere disposta dopo la comunicazione dell’istanza alla parte rappresentata, ove questa sia l’unico controinteressato effettivo e non abbia formulato opposizione.
  • La fase incidentale di correzione dell’errore materiale non comporta la liquidazione di ulteriori spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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