L.R. Calabria 21/2004
Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria l’individuazione e il funzionamento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, definendone requisiti, procedura di riconoscimento, società di distretto, comitato di distretto, piano triennale e finanziamento dei progetti. Istituisce inoltre in via immediata il distretto agroalimentare di qualità di Sibari, con perimetro territoriale nei comuni elencati.
Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità; distretto agroalimentare di qualità di Sibari
Distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria
La legge regionale disciplina, per la Calabria, la valorizzazione e l’organizzazione dei sistemi produttivi locali qualificati come distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità. Il provvedimento si inserisce nella programmazione negoziata regionale e punta a integrare agricoltura, filiere agroalimentari, territorio, turismo e sviluppo locale.
Finalità e obiettivi dell’intervento regionale
La Regione promuove il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi produttivi locali individuati come distretti, in coerenza con la normativa statale di settore e con la disciplina urbanistica regionale. L’azione pubblica è orientata a:
- valorizzare le produzioni agricole e agroalimentari e il legame tra prodotto e territorio;
- favorire la concentrazione dell’offerta in logica di filiera e multifiliera;
- migliorare le infrastrutture di servizio alle produzioni;
- garantire la sicurezza degli alimenti;
- sostenere la presenza sui mercati nazionali e internazionali;
- migliorare qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
- favorire investimenti e relazioni tra imprese agroalimentari;
- contribuire al mantenimento e alla crescita dell’occupazione. Il coordinamento delle politiche agrarie e rurali è realizzato tramite strumenti di programmazione negoziata, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel distretto.
Definizioni e tipologie di distretto
La legge distingue due figure principali.
I distretti rurali sono sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea, derivante dall’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, e dalla produzione di beni e servizi specifici coerenti con tradizioni e vocazioni naturali e territoriali.
I distretti agroalimentari di qualità sono sistemi produttivi locali con significativa presenza economica e interdipendenza tra imprese agricole e agroalimentari, caratterizzati da una o più produzioni certificate e tutelate, oppure tradizionali o tipiche.
Sono inoltre definite:
- la filiera agroalimentare, come l’insieme delle imprese impegnate nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione;
- il segmento di filiera, come l’insieme delle imprese operanti almeno in due di tali fasi.
Requisiti per il riconoscimento dei distretti
Per i distretti rurali, occorre che l’area presenti una produzione agricola coerente con le vocazioni naturali e significativa per l’economia locale, relazioni consolidate tra imprese agricole e altri settori, servizi locali adeguati in tema di innovazione, assistenza tecnica, economica e formazione, integrazione con turismo e cultura, risorse aziendali per valorizzazione dei prodotti e tutela del territorio, nonché forte interesse delle istituzioni locali.
Per i distretti agroalimentari di qualità, servono uno o più prodotti omogenei certificati, tutelati o tipici, di rilievo per l’economia agroalimentare regionale, relazioni consolidate tra imprese agricole e agroalimentari, offerta locale di servizi di innovazione e assistenza, integrazione con turismo e cultura e forte interesse delle istituzioni locali.
Procedura di individuazione dei distretti
I distretti sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, sulla base dei requisiti previsti dalla legge e di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti da organizzazioni professionali provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale. Restano salvi i distretti già istituiti con legge regionale. La deliberazione è pubblicata sul BUR Calabria.
Costituzione della società di distretto e ruolo del comitato di distretto
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali, le autonomie funzionali, le strutture di sviluppo locale e gli imprenditori rappresentativi del distretto promuovono la costituzione della società di distretto. Possono partecipare anche i soggetti gestori di strumenti di sviluppo locale, come programmi Leader, strade dei prodotti tipici e piani di sviluppo delle comunità montane.
Il comitato di distretto è l’organo di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo. È composto da rappresentanti delle principali organizzazioni agricole, professionali, istituzionali e territoriali del distretto. Ha il compito di definire politiche, proposte e progetti per la convenienza e l’operatività delle imprese del distretto, per l’infrastrutturazione, per il sostegno alle relazioni tra settori produttivi, per l’integrazione tra elementi storico-culturali e produzioni locali, per la semplificazione e accelerazione amministrativa. Verifica la relazione annuale della società di distretto e redige una propria relazione annuale da trasmettere ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali.
Piano di distretto: contenuti, durata e approvazione
La società di distretto elabora e attua il piano di distretto sulla base degli indirizzi del comitato di distretto. Il piano deve essere predisposto entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato.
Il piano è strumento di sviluppo economico e valorizzazione delle risorse territoriali, in coerenza con la programmazione regionale di settore e con la normativa comunitaria. È approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere di una commissione di valutazione nominata dall’assessorato all’agricoltura e coordinata dal dirigente generale del dipartimento competente.
Il piano deve contenere:
- una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;
- la cartografia dell’area con i comuni e i confini amministrativi;
- l’analisi territoriale con punti di forza, debolezza, opportunità e rischi;
- la descrizione degli elementi che qualificano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità;
- la strategia con obiettivi di sviluppo economico, azioni necessarie, coerenza con il PSR e con le altre politiche di sviluppo, e impatto ambientale, economico e sociale;
- la ripartizione delle risorse tra obiettivi e azioni, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati e delle altre fonti attivabili. Il piano ha durata triennale ed è aggiornabile.
Finanziamento e attuazione dei progetti
La Regione finanzia, in coerenza con il piano di distretto, progetti di sviluppo elaborati tramite programmazione negoziata da amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati.
Sono finanziabili i progetti che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
- coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi del distretto;
- creazione, riorganizzazione e completamento delle filiere produttive agroalimentari;
- sicurezza alimentare e tracciabilità, per elevare la qualità e favorire l’accesso ai mercati;
- mantenimento e crescita dell’occupazione, anche tramite formazione e stabilizzazione;
- monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali e ambientali del distretto;
- creazione e miglioramento di strutture produttive e infrastrutture di servizio.
La società di distretto cura la presentazione dei progetti per i finanziamenti e gestisce le risorse destinate all’attuazione del piano. Deve inoltre raccogliere e trasmettere annualmente i dati sull’attuazione del piano alla direzione regionale competente e presentare alla Giunta una relazione annuale sui risultati, sul grado di attuazione e sulla spesa impegnata ed erogata.
Distretto agroalimentare di qualità di Sibari
Per rendere immediatamente operativa la legge, la Regione istituisce il distretto agroalimentare di qualità di Sibari, ai sensi della normativa statale richiamata. Il distretto è delimitato dai territori dei comuni elencati nella legge, individuati in ragione della presenza di attività agricole di qualità, produzioni certificate e tutelate, imprese agricole e agroalimentari interconnesse, produzione di qualità organizzata in filiera e presenza di strutture organizzate tra operatori.
Gli imprenditori rappresentativi del distretto, con le organizzazioni professionali e le rappresentanze di filiera, devono costituire una società di distretto con le finalità previste dalla legge. I comuni compresi nel distretto devono costituire il comitato di distretto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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