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Legge

L.R. Calabria 23/2004

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l’istituzione del consorzio per la tutela

Normativa regionaleL.R. Calabria 23/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela, valorizzazione e promozione della coltura del cedro nell’area di produzione individuata da 18 comuni della provincia di Cosenza. Prevede contributi regionali annuali, l’adesione al Consorzio del Cedro di Calabria, un catasto cedricolo, organi consortili, vigilanza regionale e norme transitorie per l’adeguamento statutario e l’elezione degli organi.

Salvaguardia del cedro di Calabria e istituzione del Consorzio di tutela

Salvaguardia del cedro di Calabria e Consorzio di tutela

La legge regionale della Calabria mira a proteggere e rilanciare la filiera del cedro (Citrus medica), con interventi concentrati nell’area cedricola individuata da specifici comuni della provincia di Cosenza. La disciplina affida un ruolo centrale al Consorzio del Cedro di Calabria, quale soggetto di coordinamento, valorizzazione e controllo della filiera.

Ambito territoriale e finalità generali

L’intervento regionale è rivolto alla salvaguardia, al miglioramento e alla promozione della coltura e della produzione del cedro. Le finalità comprendono la tutela dell’ambiente e del paesaggio dell’area di produzione, la valorizzazione delle funzioni produttive e gestionali della coltura e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni interessate. L’area di applicazione comprende i comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora e Verbicaro.

Interventi regionali e sostegno economico

Per perseguire tali finalità, la Regione determina annualmente la spesa destinata al sostegno della coltivazione del cedro, nel rispetto della normativa regionale di bilancio e degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli interventi devono quindi essere coerenti con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con la relativa notifica alla Commissione europea.

Consorzio del Cedro di Calabria e Catasto cedricolo

Per attuare la legge la Regione si avvale del Consorzio del Cedro di Calabria, con sede in Santa Maria del Cedro, già operante nella valorizzazione della produzione cedricola. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Consorzio deve adeguare il proprio statuto secondo le indicazioni contenute in un atto di indirizzo della Giunta regionale. Possono aderire al Consorzio:

  • le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, singole o associate;
  • i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni coltivati a cedro;
  • purché i fondi o gli impianti siano ubicati nell’area cedricola e sia prodotta idonea documentazione.

L’adesione richiede istanza e denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali. Le aziende di produzione devono trasmettere, entro quattro mesi dalla pubblicazione della legge, una denuncia dettagliata delle superfici coltivate, del numero di piante per particella, della data di messa a dimora, del sistema di irrigazione e delle fonti idriche. Le aziende di trasformazione e commercializzazione devono trasmettere entro lo stesso termine una denuncia con caratteristiche aziendali, tipologia sociale, dati fiscali ed estremi di iscrizione al registro imprese. Tale denuncia costituisce requisito sia per l’adesione al Consorzio sia per l’inserimento nel Catasto cedricolo.

Finalità e attività del Consorzio

Il Consorzio ha la funzione di promuovere, incrementare e valorizzare il cedro nell’interesse di produttori, trasformatori, operatori commerciali e consumatori. Le attività previste comprendono disciplina produttiva, trasformazione dei frutti, piccole e medie opere infrastrutturali, sostegno a nuovi impianti, sviluppo vivaistico e meccanizzazione, formazione professionale, assistenza tecnica e giuridica, studi e ricerca, progetti di filiera con finanziamenti pubblici e promozione del consumo dei derivati del cedro tramite marketing. I terreni interessati dagli interventi non possono cambiare destinazione per almeno dieci anni.

Funzioni operative e programmazione

Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore mediante piani di sviluppo trasmessi agli organi regionali competenti. La Regione gli affida anche funzioni di coordinamento e controllo sull’attuazione dei provvedimenti relativi al settore cedricolo. Il Consorzio può presentare piani organici per realizzare gli obiettivi della legge, anche in partenariato con i comuni dell’area cedricola. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’approvazione della legge, deve disciplinare con proprio atto le attività del Consorzio nel rispetto dell’art. 34 del Trattato, previa intesa con la Commissione consiliare competente.

Statuto, organi e funzionamento interno

Lo statuto del Consorzio disciplina gli aspetti non regolati direttamente dalla legge. Gli organi del Consorzio sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio di amministrazione;
  • Presidente;
  • Collegio sindacale.

L’Assemblea è composta dai soggetti ammessi al Consorzio. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci in regola con gli adempimenti previsti e maggiorenni, in possesso dei diritti civili. Per le persone giuridiche vota il legale rappresentante o un delegato; per minori, interdetti, falliti o soggetti ad amministrazione giudiziaria votano rispettivamente tutore, curatore o amministratore. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività, approva bilancio preventivo e rendiconto generale, approva lo statuto e nomina il Presidente del Consorzio, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione.

Consiglio di amministrazione e limiti di eleggibilità

Il Consiglio di amministrazione gestisce il Consorzio ed è composto da quattro membri eletti dall’Assemblea tra i soci e da un componente nominato dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria. Ogni socio dispone di un voto con possibilità di esprimere fino a quattro preferenze; l’elezione dei rappresentanti dei soci avviene a scrutinio segreto tra i candidati in regola con i conferimenti. Non sono eleggibili, tra gli altri, i funzionari di Stato o Regione con funzioni di vigilanza, i falliti per cinque anni, gli interdetti dai pubblici uffici, chi abbia condanne o misure di sicurezza incompatibili con l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, i dipendenti del Consorzio, chi abbia liti pendenti con esso o chi abbia in appalto lavori e forniture consorziali. Alle sedute partecipa il Direttore del Consorzio, con funzioni di segretario, e possono partecipare esperti con voto consultivo. Il Consiglio è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

Presidente e Collegio sindacale

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e attua le decisioni del Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno dei membri effettivi è nominato dal Consiglio regionale e svolge la funzione di Presidente, mentre gli altri sono nominati dall’Assemblea tra persone estranee al Consorzio. Tutti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti. Il Collegio controlla la gestione contabile e finanziaria e redige la relazione annuale allegata al rendiconto generale, che dopo l’approvazione dell’Assemblea è trasmesso all’Assessorato all’Agricoltura per la ratifica della Giunta regionale.

Vigilanza regionale e commissariamento

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, che può effettuare ispezioni. In caso di gravi irregolarità nell’amministrazione o di violazioni di legge o statuto, la Giunta regionale, su comunicazione dell’Assessorato, scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un Commissario. Il Commissario, entro tre mesi, deve convocare l’Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio espressi dai soci. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale deve nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

Situazione economico-finanziaria e ristrutturazione

Alla prima riunione successiva all’elezione del Presidente, il Consiglio di amministrazione predispone una relazione sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio, corredata dal rendiconto finanziario patrimoniale. L’eventuale risanamento delle passività onerose deve essere inserito in un piano di ristrutturazione conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Regime finanziario e vincoli europei

L’onere per l’esercizio 2004 è quantificato in 50.000 euro a carico di una specifica unità previsionale del bilancio regionale 2004. La legge rinvia a un successivo atto normativo per la disciplina di dettaglio. Le disposizioni devono essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Le modalità attuative dei regimi di aiuto sono soggette al preventivo parere della Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato. La Regione si impegna inoltre a trasmettere alla Commissione europea una relazione annuale secondo gli orientamenti comunitari applicabili al settore agricolo.

Norme transitorie e prima attuazione

Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, il Presidente della Giunta regionale deve convocare l’Assemblea dei soci per eleggere gli organi di competenza regionale, previa attivazione delle procedure necessarie. La convocazione della prima Assemblea deve avvenire con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con preavviso ai soci di almeno 15 giorni. Entro lo stesso termine il Consiglio regionale deve provvedere alle proprie nomine. Entro i sei mesi successivi all’insediamento, il Consiglio di amministrazione deve convocare un’Assemblea straordinaria per approvare il nuovo statuto, valida con i quorum previsti dalla legge. Per tali adempimenti ogni socio può ricevere al massimo due deleghe. Fino alla nomina dei nuovi organi e in attesa delle modifiche statutarie, il Consorzio continua a svolgere le funzioni attribuitegli dalla legge nel suo assetto statutario vigente.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La disciplina contiene anche misure e termini strettamente legati alla fase di prima attuazione e all’esercizio finanziario 2004, ma l’impianto normativo istitutivo del Consorzio e della tutela cedricola mantiene rilevanza generale per il settore agricolo regionale.

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