Sentenza del 08/09/2015 n. 103 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avvisi di accertamento - Ricostruzione dei redditi - Rilevazione operazioni passive e attive sui movimenti bancari - Legittimità del metodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento fondati sulla ricostruzione dei redditi mediante l'esame dei movimenti bancari, ossia delle operazioni di versamento e prelievo effettuate su conti correnti a lui attribuibili. La questione riguardava in particolare la possibilità di utilizzare tali movimentazioni come elementi presuntivi per determinare maggiori redditi.
La decisione
La ricostruzione basata sui movimenti bancari è stata ritenuta legittima. Le operazioni di versamento e prelievo riferibili ai conti correnti del contribuente costituiscono presunzioni semplici ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973. Spettava quindi al contribuente dimostrare, con elementi concreti, che le movimentazioni erano estranee alla produzione del reddito oppure che erano già state indicate nella dichiarazione. In assenza di tale prova contraria, gli avvisi di accertamento possono fondarsi sui dati bancari.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. 600/1973
I dati risultanti dai conti correnti, comprese le operazioni di versamento e prelievo riferibili al contribuente, possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come presunzioni semplici per la ricostruzione del reddito. Il contribuente deve fornire una prova analitica della loro estraneità all'attività produttiva di reddito o della loro già avvenuta dichiarazione.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare i movimenti bancari intestati o riconducibili al contribuente per ricostruire maggiori redditi, anche quando non disponga di una prova diretta dell'evasione.
- La presunzione derivante dai movimenti bancari non è necessariamente definitiva, ma può essere superata dal contribuente mediante documentazione specifica e riferita alle singole operazioni.
- Non è sufficiente una contestazione generica: occorre spiegare e dimostrare l'origine e la destinazione delle somme, ad esempio provando che si tratta di prestiti, trasferimenti, rimborsi, somme già tassate o operazioni estranee all'attività produttiva.
- La mancata giustificazione delle movimentazioni o la mancata dimostrazione che esse siano già state dichiarate consente di mantenere ferme le riprese fiscali contenute nell'accertamento.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre estratti conto, causali, contratti, ricevute e ogni altro documento idoneo a collegare ciascun movimento bancario a un'operazione non imponibile o già correttamente dichiarata.
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