Ordinanza n. 2002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 483/2026, di reiezione del ricorso di primo grado, e ordine di demolizione relativo a interventi di ingegneria naturalistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro un ordine di demolizione adottato dal Comune di Sorrento nei confronti di interventi di ingegneria naturalistica. Ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del provvedimento demolitorio. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in questa fase sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'istanza cautelare prima facie assistita sia dal fumus boni iuris sia dal periculum in mora. Quanto al fumus, gli interventi di ingegneria naturalistica oggetto dell'ordine di demolizione sembrano presentare un impatto minimale, pur restando necessari gli ulteriori approfondimenti propri della fase di merito. Quanto al periculum, l'esecuzione dell'ordine nelle more del giudizio determinerebbe la definitiva rimozione delle opere contestate. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta ai sensi dell'art. 98 c.p.a., con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e, con essa, dell'efficacia del provvedimento di demolizione. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 24 novembre 2026. Il Comune appellato è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata; nel caso concreto, la sospensione è stata concessa per la presenza prima facie del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare della sentenza può essere concessa quando, a una valutazione sommaria, la domanda appaia assistita dal fumus boni iuris e dall'esigenza cautelare derivante dal periculum in mora.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione di un ordine di demolizione nelle more del giudizio possa determinare la definitiva rimozione delle opere contestate, rendendo irreversibili gli effetti dell'azione amministrativa.
- In sede cautelare, la valutazione della possibile illegittimità dell'ordine di demolizione resta sommaria e può fondarsi sulla rilevata incidenza minimale delle opere, con riserva degli ulteriori approfondimenti nella fase di merito.
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