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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1887

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1887 della Commissione, del 2 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Espárrago verde de Guadalajara (IGP)

Normativa europea32024R1887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Espárrago verde de Guadalajara" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. La misura è adottata perché, a seguito della pubblicazione della domanda e della mancata presentazione di opposizioni, non sussistono impedimenti alla registrazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Espárrago verde de Guadalajara".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Espárrago verde de Guadalajara" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda la procedura di registrazione avviata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile in via transitoria alle domande pubblicate per l’opposizione prima del 13 maggio 2024. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Registrazione dell’IGP "Espárrago verde de Guadalajara"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1887 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Espárrago verde de Guadalajara" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto è adottato nel quadro della disciplina transitoria che consente di concludere le procedure avviate sotto il regolamento (UE) n. 1151/2012, nonostante la sua abrogazione da parte del regolamento (UE) 2024/1143.

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo cui il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche che siano state ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024. In tal modo, la procedura relativa a "Espárrago verde de Guadalajara" resta disciplinata dal vecchio regime, poiché la domanda era già stata pubblicata secondo tale disciplina.

Procedura di registrazione

La domanda di registrazione del nome come IGP era stata presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento evidenzia che, nel termine previsto, non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione procede quindi alla registrazione del nome.

Effetti dell’atto

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Espárrago verde de Guadalajara" è registrato come IGP. L’atto ha efficacia in tutti gli Stati membri, essendo espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori disposizioni operative o deroghe, trattandosi di un regolamento di esecuzione a contenuto essenzialmente registrativo.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 chiarisce che, in forza dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per l’opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda di registrazione e assenza di opposizioni

Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome "Espárrago verde de Guadalajara" come indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, è stata regolarmente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 3 precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Registrazione del nome

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Espárrago verde de Guadalajara" (IGP) nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàdiritto alimentaremercato interno

Testo integrale

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