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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06354/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A un socio di società a ristretta base sociale era stato notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF e addizionali, fondato sulla presunta percezione pro quota di utili extracontabili accertati in capo alla società, poi cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul presupposto che, per configurare la responsabilità dei soci di società estinta, l'Amministrazione dovesse provare che essi avessero ricevuto somme o beni in base al bilancio di liquidazione, prova ritenuta mancante. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., sostenendo che, nelle società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria, e che la percezione di utili non è presupposto costitutivo della successione del socio nei rapporti tributari della società estinta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che nel giudizio relativo al socio non rileva la responsabilità civilistica ex art. 2495 c.c. né la prova dell'avvenuta ricezione di somme di liquidazione come presupposto della pretesa fiscale. Il giudice di appello avrebbe dovuto invece verificare se il contribuente avesse fornito prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, e considerare l'eventuale rapporto con il separato giudizio sull'atto societario e sul suo eventuale giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ne esclude la centralità nel giudizio tributario promosso contro il socio: la disciplina della responsabilità civilistica del socio di società estinta non coincide con i presupposti della pretesa fiscale fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale norma della rettifica/accertamento in materia di imposte sui redditi, in combinazione con la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato per ribadire che il contribuente può vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili mediante prova contraria; il thema probandum riguarda i limiti e il contenuto di tale prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge dedotta in cassazione attiene alla falsa applicazione delle norme sopra indicate.

  • art. 384 c.p.c.

    È la base processuale della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    È richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato unitamente all'art. 385 c.p.c. per la statuizione sulle spese nel giudizio tributario di rinvio.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a soci di società a ristretta base sociale, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo che il contribuente dimostri il contrario.
  • La prova contraria del socio deve essere valutata dal giudice di merito; non è corretto respingere l'accertamento tributario richiedendo all'Amministrazione la prova dell'effettiva percezione di somme di liquidazione come presupposto costitutivo della pretesa.
  • Nel giudizio contro il socio, l'estinzione della società e i rapporti con il separato giudizio sull'atto societario rilevano solo ai fini dell'eventuale opponibilità dell'accertamento e dell'eventuale giudicato, non come sostituto dell'indagine sulla presunzione fiscale e sulla relativa prova contraria.
  • La responsabilità civilistica del socio ex art. 2495 c.c. non va confusa con la diversa pretesa fiscale fondata sulla tassazione dei redditi di capitale presuntivamente attribuiti al socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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