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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1915/2021 del 28/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di rilascio dell'immobile denominato "ex Casa del Fascio" (intimato dall'Agenzia del Demanio ex art. 823 c.c.) e gli atti connessi alla dichiarazione di interesse culturale e al passaggio dell'immobile al demanio storico-artistico. La ricorrente sosteneva di essere conduttrice legittima dell'immobile in forza di contratti di locazione con rinnovo tacito (ultimo contratto 18 giugno 1984 e tacito rinnovo dal 27 gennaio 2017) e quindi contestava l'esistenza di un'occupazione abusiva e la qualificazione demaniale dell'immobile.

La decisione

Il TAR Sicilia aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competere il giudice ordinario per le controversie relative alla titolarita' della proprieta' e alla demanialita'. Tuttavia il TAR aveva aggiunto valutazioni sul merito (nullita' dell'ordine di rilascio per carenza di potere). Il CGARS ha accolto l'appello delle Amministrazioni nella parte in cui il TAR, dopo aver declinato la giurisdizione, aveva poi pronunciato statuizioni sostanziali sulla nullita' dell'atto, ritenendo che il giudice amministrativo non potesse oltrepassare la declaratoria di incompetenza per decidere sul merito. Avverso la decisione del CGARS la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione; le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso, confermando il principio che le controversie sulla titolarita' della proprieta' e sulla demanialita' spettano al giudice ordinario e ritenendo legittima la correzione operata dal CGARS nella parte indicata. Il ricorso per cassazione e' stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 823 cod. civ.

    art. 823 cod. civ., secondo comma (autotutela possessoria/ordinanza di rilascio)

    L'esercizio dell'autotutela possessoria mediante ordinanza di rilascio richiede che il bene sia demaniale e che l'occupazione sia abusiva ab origine; l'eventuale sindacato sulla demanialita' del bene attiene pero' alla titolarita' dei diritti (competenza del giudice ordinario).

  • d.lgs. n. 42/2004

    art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 (dichiarazione d'interesse culturale)

    La dichiarazione di interesse culturale e la conseguente qualificazione incidono sul regime del bene, ma la verifica della demanialita'/titolarita' proprietaria resta questione di diritto soggettivo che puo' essere devoluta al giudice ordinario.

  • art. 362 cod. proc. civ.

    art. 362 c.p.c. (impugnazione delle decisioni del giudice amministrativo in cassazione)

    Regola i limiti del ricorso per cassazione avverso decisioni di giudici amministrativi; la Corte ricorda i limiti del sindacato sulle valutazioni di merito delle sezioni unite del giudice amministrativo, richiedendo che non si configuri un radicale stravolgimento delle norme di rito.

  • art. 109 cod. proc. amm.

    art. 109 c.p.a. (effetti della pronuncia di incompetenza/necessita' di rimessione?)

    La Corte rileva che il giudice d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado nei limiti proposti, non ha violato l'obbligo di rimessione al giudice di primo grado posto dall'art. 109 c.p.a., avendo agito nei limiti dell'appello proposto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Disposizioni sul contributo unificato processuale; la sentenza attesta l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Le controversie che mirano a far accertare la titolarita' della proprieta' o la demanialita' di un bene spettano, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiche' sono fondate sulla tutela di diritti soggettivi e non su un sindacato sui vizi dell'atto amministrativo.
  • Se il giudice amministrativo dichiara la propria incompetenza per materia, non puo' poi pronunciarsi sul merito della questione saranno competenti i giudici ordinari; le pronunce incidentali che travalicano la declaratoria di incompetenza possono essere riformate in appello.
  • L'esercizio dell'autotutela possessoria ex art. 823 c.c. richiede non solo la demanialita' del bene ma anche che l'occupazione sia abusiva ab origine; l'accertamento di tale abusivita' puo' comunque dipendere dalla determinazione della titolarita' del diritto sul bene.
  • In sede di impugnazione e appello il sindacato del giudice d'appello e' limitato ai motivi e ai termini indicati nell'impugnazione; non e' consentito al giudice di primo grado o d'appello di acquisire autorita' di cosa giudicata su questioni che esulano dalla propria competenza dichiarata.
  • Quando si prospetta una situazione analoga, e' opportuno valutare preliminarmente se la domanda impugnatoria riguarda vizi formali/legittimita' dell'atto amministrativo (competenza del giudice amministrativo) o la determinazione di diritti soggettivi (competenza del giudice ordinario) per scegliere correttamente la sede e la strategia processuale.

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