Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 18 del 05/02/2026

Adozione delle “Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta” (PMR). Con circolare numero 4043 del 03/03/2026 è stato definito il Modello di “Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR” da sottoporre agli Enti tecnici, per la verifica della conformità agli orientamenti contenuti nell’Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come emendato.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti18

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto adotta le nuove prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri di bandiera italiana impiegate in viaggi nazionali, in attuazione dell’art. 4-ter del d.lgs. 45/2000 come modificato. Definisce i requisiti minimi di sicurezza per le persone a mobilità ridotta, la procedura di presentazione e verifica del piano da parte degli armatori, i termini per l’adeguamento delle unità esistenti, il ruolo dell’Ente Tecnico e dell’Autorità marittima, nonché un regime speciale per le navi di bandiera estera impiegate in viaggi nazionali. Abroga la precedente circolare del 2007 e la successiva integrazione del 2012, prevedendo una revisione periodica delle prescrizioni.

Adozione delle prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri a favore delle persone a mobilità ridotta (PMR)

Prescrizioni tecniche PMR per navi e unità veloci da passeggeri

Il decreto adotta le prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e delle unità veloci da passeggeri di bandiera italiana impiegate in viaggi nazionali, in attuazione dell’art. 4-ter del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato. L’atto dà valore cogente agli orientamenti dell’allegato III sul tema delle persone a mobilità ridotta (PMR), individuando requisiti minimi di sicurezza per le unità nuove e requisiti ragionevoli e possibili in termini economici per le unità esistenti.

Base normativa e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva 2009/45/CE, del regolamento (UE) n. 1177/2010, della direttiva (UE) 2019/882 e della normativa nazionale di recepimento, tra cui il d.lgs. 45/2000 e il d.lgs. 43/2020. Richiama inoltre la circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 e la lettera circolare n. 20540 del 17 dicembre 2012, che avevano già disciplinato un piano d’azione e linee guida tecniche, oggi sostituiti dalle nuove prescrizioni.

Ambito di applicazione

Le prescrizioni riguardano:

  • navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D;
  • unità ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 45/2000 come emendato;
  • mezzi adibiti al trasporto pubblico e impiegati in viaggi nazionali marittimi.

Il decreto distingue tra unità la cui chiglia è stata impostata il 1° ottobre 2004 o successivamente e unità anteriori a tale data, prevedendo per entrambe l’applicazione delle prescrizioni tecniche, con diverso parametro di fattibilità.

Contenuto sostanziale delle prescrizioni

Le prescrizioni tecniche costituiscono il parametro di conformità per l’applicazione degli orientamenti dell’allegato III del d.lgs. 45/2000:

  • per le unità nuove, i requisiti sono definiti come minimi fattibili;
  • per le unità esistenti antecedenti al 1° ottobre 2004, i requisiti sono considerati minimi ragionevoli e possibili in termini economici.

Le prescrizioni sono elaborate con adattamenti per il mezzo nave, tenendo conto della circolare IMO MSC/735 del 24 giugno 1996 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, richiamato dagli artt. 15 e 26 del d.P.R. 503/1996.

Limitazioni del servizio in caso di non conformità

Se una nave non soddisfa le prescrizioni per una o più categorie di PMR, il suo servizio deve essere ristretto all’imbarco delle sole PMR per le quali essa risulti idonea. In tal caso, la limitazione deve emergere nella documentazione tecnica e nella certificazione di sicurezza rilasciata dall’Autorità marittima.

Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR: presentazione e verifica

Gli armatori devono predisporre un Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR sulla base di un modello che sarà fissato con successiva circolare della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. Il Piano va presentato all’Ente Tecnico secondo questa tempistica:

  • per le navi con chiglia impostata prima dell’entrata in vigore del decreto: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore;
  • per le navi con chiglia impostata uguale o successiva all’entrata in vigore: almeno sei mesi prima della consegna.

Il Piano deve contenere le informazioni necessarie a verificare la corrispondenza della nave agli orientamenti dell’allegato III. L’Ente Tecnico verifica la conformità entro tre mesi dalla ricezione e approva il Piano, eventualmente con prescrizioni nei casi di conformità parziale.

Adeguamenti, modifiche rilevanti e procedure operative

Le "riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità" devono rispettare i requisiti previsti per le navi nuove, limitatamente alla parte oggetto di variazione. Gli armatori devono inoltre redigere procedure operative di assistenza alle PMR; per le unità soggette al Cap. IX della SOLAS e al regolamento (UE) 336/2006 tali procedure devono essere incluse nel sistema di gestione della sicurezza (SMS).

Il personale impiegato nell’assistenza alle PMR deve aver seguito la formazione prevista dalle prescrizioni tecniche.

Preavviso del passeggero con assistenza speciale

Per consentire l’organizzazione dell’assistenza a bordo, i passeggeri che richiedono assistenza speciale devono:

  • acquistare il servizio di trasporto;
  • dichiarare la propria presenza almeno 48 ore prima dell’utilizzo del servizio.

Decorso tale termine, il trasporto è garantito solo nei limiti della disponibilità dell’assistenza predisponibile dall’armatore/company.

Regime per le navi di bandiera estera impiegate in viaggi nazionali

Per le navi di bandiera unionale impiegate in viaggi nazionali valgono i certificati rilasciati da un altro Stato membro, ritenuti conformi agli orientamenti dell’allegato III della direttiva 2009/45/CE. Il medesimo regime è esteso alle navi di bandiera di Paese terzo impiegate in viaggi nazionali.

Per le navi provenienti da bandiera estera che inalberano bandiera italiana, le disposizioni del decreto si applicano entro dodici mesi dalla data di iscrizione nei registri nazionali.

Ruolo dell’Ente Tecnico e dell’Autorità marittima

Il decreto ribadisce che il d.lgs. 45/2000, come modificato dal d.lgs. 43/2020, attribuisce all’Ente Tecnico le verifiche di conformità delle navi nuove e dell’adeguamento delle navi esistenti, senza alterarne natura e funzioni. L’Autorità marittima conserva la competenza al rilascio della certificazione di sicurezza.

Dopo la verifica e la visita a bordo, l’Ente Tecnico emette la "Dichiarazione ai fini", trasmessa all’Autorità marittima per il rilascio della certificazione. La dichiarazione è inviata anche alla Direzione generale per il monitoraggio dell’attuazione della normativa PMR e per la vigilanza sugli enti tecnici.

Deficienze temporaneamente tollerabili

Se durante le visite emergono deficienze o irregolarità temporaneamente tollerabili relative ai requisiti PMR, l’Ente Tecnico le tratta secondo la circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto S.G. n. 159/2020/Rev.3 del 6 giugno 2022 e successive modifiche. In tali casi, la dichiarazione ai fini e le schede deficienze sono trasmesse all’armatore, all’Autorità marittima competente e, per conoscenza, alla Direzione generale.

Abrogazioni, revisione periodica e decorrenza

È abrogata la circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007, come integrata dalla lettera circolare n. 20540 del 17 dicembre 2012. Il decreto prevede che le prescrizioni tecniche siano aggiornate in caso di modifiche della normativa internazionale, unionale o nazionale, o di progressi tecnologici, previa consultazione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, dei rappresentanti dell’armamento, degli enti tecnici, delle associazioni delle PMR e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

È inoltre prevista una revisione del decreto e delle prescrizioni allo scadere del periodo transitorio di 24 mesi per l’adeguamento delle navi esistenti. Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero, con comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Adozione delle prescrizioni tecniche PMR

Il decreto approva le allegate "Prescrizioni tecniche per l’accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D" ricadenti nel d.lgs. 45/2000, adibite al trasporto pubblico e di bandiera italiana. Le prescrizioni costituiscono il parametro di conformità per l’applicazione degli orientamenti dell’allegato III del decreto legislativo e sono qualificate come requisiti minimi fattibili per le unità nuove e ragionevoli e possibili in termini economici per le unità esistenti.

Ambito e conseguenze della non conformità

Le prescrizioni si applicano alle navi e unità veloci da passeggeri impiegate in viaggi nazionali marittimi, distinguendo tra unità con chiglia impostata dal 1° ottobre 2004 in poi e unità anteriori a tale data. Se una nave non soddisfa i requisiti per una o più categorie di PMR, il servizio è limitato all’imbarco delle sole PMR per le quali risulta idonea.

Procedura di piano, verifica e approvazione

Gli armatori devono presentare un Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR, predisposto secondo il modello che sarà fissato con successiva circolare della Direzione generale. Il Piano va trasmesso all’Ente Tecnico entro sei mesi dall’entrata in vigore per le navi già impostate o almeno sei mesi prima della consegna per le navi nuove. L’Ente Tecnico verifica la conformità entro tre mesi dalla ricezione e approva il Piano, eventualmente con prescrizioni nei casi di non piena idoneità.

Adeguamenti, procedure operative e formazione

Le riparazioni, i cambiamenti e le modifiche di grande entità devono soddisfare i requisiti previsti per le navi nuove, limitatamente alla parte oggetto di variazione. Gli armatori devono inoltre predisporre procedure operative di assistenza alle PMR, da inserire nel sistema SMS per le unità soggette al Cap. IX SOLAS e al regolamento (UE) 336/2006, e garantire che il personale addetto abbia seguito la formazione prevista dalle prescrizioni tecniche.

Regole per richiesta del servizio e navi estere

Per assicurare l’assistenza a bordo, i passeggeri che richiedono assistenza speciale devono acquistare il titolo di viaggio e dichiarare la propria presenza almeno 48 ore prima dell’utilizzo del servizio; oltre tale termine il trasporto è garantito solo nei limiti della disponibilità dell’assistenza. Per le navi di bandiera unionale o di Paese terzo impiegate in viaggi nazionali, valgono i certificati rilasciati da altro Stato membro; per le navi provenienti da bandiera estera che diventano italiane, il decreto si applica entro 12 mesi dall’iscrizione nei registri nazionali.

Ruolo dell’Ente Tecnico e dell’Autorità marittima

L’Ente Tecnico effettua le verifiche di conformità delle navi nuove e dell’adeguamento delle navi esistenti e, dopo visita a bordo, rilascia la "Dichiarazione ai fini" da sottoporre all’Autorità marittima per la certificazione di sicurezza. In caso di restrizioni per PMR, la dichiarazione e il certificato riportano le limitazioni all’imbarco. Le deficienze temporaneamente tollerabili sono trattate secondo la circolare del Comando generale n. 159/2020/Rev.3 del 6 giugno 2022.

Abrogazioni, revisione e decorrenza

È abrogata la circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007, come integrata dalla lettera circolare n. 20540 del 17 dicembre 2012. Le prescrizioni tecniche saranno revisionate in caso di mutamenti normativi o tecnologici e, in ogni caso, allo scadere del periodo transitorio di 24 mesi per l’adeguamento delle navi già impostate. Il decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero, con comunicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimoaccessibilitàsicurezza della navigazionedisabilità e pmrmotorizzazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.