Direttiva 2002/21
Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) crea il fondamento comune del nuovo pacchetto normativo europeo per le comunicazioni elettroniche. Stabilisce obiettivi, definizioni, ruolo e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché le procedure di consultazione, notifica e coordinamento con la Commissione per garantire un’applicazione coerente nel mercato interno. La disciplina è costruita sul principio di neutralità tecnologica e sull’uso di obblighi ex ante solo ove necessario, quando il mercato non sia effettivamente concorrenziale e vi sia significativo potere di mercato. La direttiva doveva essere recepita entro il 24 luglio 2003 e applicata dal 25 luglio 2003.
Istituisce un quadro normativo comune armonizzato per le reti, i servizi e le risorse correlate di comunicazione elettronica nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica alle reti di comunicazione elettronica, ai servizi di comunicazione elettronica e alle risorse e servizi correlati, definendo il quadro per le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e per le procedure armonizzate nell’Unione. Restano fuori, in linea di principio, i contenuti trasmessi tramite tali reti e servizi, le misure adottate per contenuti e politica audiovisiva, nonché le apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE, fatti salvi i casi espressamente richiamati nella direttiva. Sono espressamente inclusi, tra l’altro, telefonia vocale, e-mail, reti pubbliche di comunicazione, radiofrequenze, numerazione, diritti di passaggio, interconnessione, accesso e interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi.
Direttiva 2002/21/CE sul quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
La direttiva quadro del 2002 costituisce l’ossatura del nuovo regime europeo delle comunicazioni elettroniche, nato nel contesto della convergenza tra telecomunicazioni, media e tecnologie dell’informazione. Essa sostituisce il precedente assetto settoriale e persegue un obiettivo di armonizzazione minima ma coerente, fondato su concorrenza effettiva, neutralità tecnologica, tutela degli utenti e coordinamento tra autorità nazionali e Commissione.
Finalità generali e impostazione del quadro
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva definisce il quadro normativo armonizzato per reti, servizi e risorse correlate di comunicazione elettronica, insieme alle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e alle procedure per un’applicazione uniforme nel mercato interno. I considerando chiariscono che il nuovo regime separa la disciplina dei mezzi di trasmissione da quella dei contenuti, lasciando impregiudicate le misure su contenuti audiovisivi, servizi finanziari e altri servizi della società dell’informazione, nonché le politiche di interesse generale quali pluralismo, diversità culturale, protezione dei minori e tutela dei consumatori.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il quadro si applica alle reti di comunicazione elettronica, ai servizi di comunicazione elettronica e alle risorse e servizi correlati. Rientrano nella disciplina, tra l’altro, la telefonia vocale, i servizi di posta elettronica, le reti pubbliche, le radiofrequenze, la numerazione, i diritti di passaggio, l’accesso e l’interconnessione. Sono invece esclusi, in linea di principio, i contenuti trasmessi tramite le reti, la regolazione dei contenuti televisivi e le apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE, salvo i profili espressamente richiamati, come le apparecchiature per la televisione digitale avanzata.
Definizioni rilevanti per l’operatività del quadro
L’articolo 2 contiene definizioni centrali per l’interpretazione del pacchetto: "reti di comunicazione elettronica", "servizi di comunicazione elettronica", "rete pubblica di comunicazioni", "risorse correlate", "sistema di accesso condizionato", "autorità nazionale di regolamentazione", "utente", "consumatore", "abbonato", "servizio universale" e "direttive particolari". Le definizioni sono funzionali a delimitare il perimetro degli obblighi regolatori e il ruolo delle autorità nazionali.
Autorità nazionali di regolamentazione: indipendenza, trasparenza e coordinamento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di dotarsi di uno o più organismi competenti per l’esercizio delle funzioni regolatorie, garantendone l’indipendenza giuridica e funzionale dagli operatori del settore. È richiesta, per gli Stati che mantengono proprietà o controllo di imprese del settore, una piena separazione strutturale tra regolazione e funzioni proprietarie. Le autorità devono operare in modo imparziale e trasparente, collaborare con le autorità della concorrenza e dei consumatori e notificare alla Commissione la propria configurazione istituzionale e le rispettive competenze.
Rimedio giurisdizionale e garanzie procedurali
L’articolo 4 garantisce un diritto effettivo di ricorso contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione a favore degli utenti e delle imprese del settore. Il ricorso va proposto dinanzi a un organo indipendente, che può essere un tribunale; le decisioni non giurisdizionali devono essere motivate per iscritto e restano sempre impugnabili davanti a un giudice. La direttiva afferma inoltre che, in pendenza del ricorso, la decisione resta efficace salvo diversa statuizione dell’organo di ricorso.
Poteri informativi, pubblicità e riservatezza
L’articolo 5 attribuisce alle autorità ampi poteri di acquisizione di informazioni, anche di natura finanziaria, purché il relativo onere sia proporzionato e la richiesta sia motivata. Le informazioni possono circolare tra autorità nazionali e Commissione se necessarie all’esercizio delle rispettive competenze, ma devono essere protette da adeguata riservatezza quando attengano a segreti commerciali. Le autorità devono inoltre pubblicare le informazioni che favoriscono un mercato libero e concorrenziale, nonché le procedure di accesso al pubblico a tali informazioni.
Consultazione pubblica e controllo ex ante delle misure nazionali
L’articolo 6 impone alle autorità di sottoporre a consultazione i progetti di misure con impatto rilevante sul mercato, salvo i casi coperti dalle procedure speciali di cui agli articoli 7, 20 e 21. Il risultato della consultazione deve essere reso pubblico, e gli Stati membri devono creare un unico punto di accesso alle consultazioni in corso. Questa disciplina riflette l’esigenza di trasparenza e di partecipazione degli operatori e degli interessati al procedimento regolatorio.
Consolidamento del mercato interno e intervento della Commissione
L’articolo 7 è uno dei meccanismi cardine del pacchetto. Le autorità nazionali devono cooperare tra loro e con la Commissione, e per alcune misure delicate, in particolare quelle relative alla definizione dei mercati rilevanti e alla designazione degli operatori con significativo potere di mercato, devono notificare i progetti di misura. La Commissione può formulare osservazioni e, nei casi previsti, chiedere il ritiro del progetto se esso rischia di creare una barriera al mercato unico o appare incompatibile con il diritto UE. È prevista anche la possibilità di misure temporanee urgenti da parte dell’autorità nazionale, con successiva sottoposizione alla procedura ordinaria.
Obiettivi regolatori sostanziali
L’articolo 8 definisce la bussola sostanziale dell’intero sistema: promozione della concorrenza, sviluppo del mercato interno e tutela degli interessi dei cittadini dell’Unione. Le autorità devono usare misure proporzionate e tecnologicamente neutrali, promuovere investimenti efficienti, innovazione, uso efficiente dello spettro e delle risorse di numerazione, eliminare discriminazioni e ostacoli residui, favorire interoperabilità e connettività end-to-end, assicurare servizio universale, protezione dei consumatori, tutela della privacy, trasparenza tariffaria, attenzione agli utenti disabili e integrità/sicurezza delle reti pubbliche.
Radiofrequenze, numerazione e risorse essenziali
Gli articoli 9 e 10 disciplinano la gestione di due risorse scarse: spettro radio e numerazione. Le radiofrequenze devono essere allocate e assegnate secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati; gli Stati membri devono promuoverne l’armonizzazione coerentemente con la decisione n. 676/2002/CE e possono autorizzare il trasferimento dei diritti d’uso, con notifica e pubblicità del trasferimento, purché non si alteri la destinazione armonizzata della frequenza. Quanto alla numerazione, le autorità devono controllare i piani nazionali, garantire procedure di assegnazione eque e pubblicare i piani, salvo sicurezza nazionale; la Commissione può adottare misure tecniche di armonizzazione ove necessarie per i servizi paneuropei.
Diritti di passaggio, coubicazione e condivisione delle infrastrutture
L’articolo 11 impone procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per le domande di installazione di infrastrutture su proprietà pubbliche o private. L’articolo 12 promuove la condivisione di infrastrutture e proprietà, e consente, in mancanza di alternative valide, di imporre la condivisione o il coordinamento dei lavori pubblici dopo consultazione pubblica. Il testo riconosce che tali misure possono essere giustificate da esigenze urbanistiche, ambientali, di salute pubblica o sicurezza, e possono includere regole sulla ripartizione dei costi.
Separazione contabile e trasparenza economico-finanziaria
L’articolo 13 prescrive la separazione contabile, o in alternativa la separazione strutturale, per imprese che godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori e forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri possono esentare le imprese con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro nel settore. In determinati casi, i rendiconti finanziari devono essere sottoposti a revisione indipendente e pubblicati.
Significativo potere di mercato e disciplina ex ante
Gli articoli 14, 15 e 16 introducono l’architettura concettuale dell’intervento ex ante. Il significativo potere di mercato coincide, in sostanza, con la posizione dominante del diritto della concorrenza, anche in forma collettiva. La Commissione adotta una raccomandazione sui mercati rilevanti e gli orientamenti per l’analisi di mercato; le autorità nazionali individuano i mercati rilevanti nazionali tenendo nella massima considerazione tali atti e, se il mercato non è effettivamente concorrenziale, identificano le imprese con significativo potere di mercato e impongono, mantengono o modificano gli obblighi regolatori appropriati. Se il mercato è concorrenziale, gli obblighi specifici devono essere rimossi o non applicati.
Standardizzazione e interoperabilità tecnica
L’articolo 17 attribuisce alla Commissione il compito di elaborare e pubblicare un elenco di norme e specifiche tecniche per la fornitura armonizzata di reti, servizi e risorse correlate. Gli Stati membri devono incoraggiare il ricorso a tali standard solo nella misura necessaria a garantire interoperabilità e libertà di scelta degli utenti; in casi di mancata applicazione efficace, la Commissione può rendere obbligatorie determinate norme. L’articolo non si applica ai requisiti essenziali e alle specifiche della direttiva 1999/5/CE.
Interoperabilità della televisione digitale interattiva
L’articolo 18 mira a garantire il libero flusso di informazioni, il pluralismo e la diversità culturale nel settore della televisione digitale interattiva. Gli Stati membri devono favorire l’uso di API aperte e la conformità delle apparecchiature digitali televisive avanzate agli standard pertinenti; i titolari delle API devono rendere disponibili le informazioni necessarie a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dietro adeguata remunerazione. La Commissione deve effettuare un riesame entro un anno dalla data di applicazione e, se gli obiettivi non sono raggiunti, può intervenire ulteriormente.
Raccomandazioni, misure tecniche e armonizzazione dell’attuazione
L’articolo 19 dispone che le raccomandazioni della Commissione sull’armonizzazione dell’attuazione del quadro siano tenute in massima considerazione dalle autorità nazionali; l’eventuale scostamento deve essere motivato. Se le divergenze nazionali in materia di numerazione ostacolano il mercato unico, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione.
Risoluzione delle controversie nazionali e transnazionali
Gli articoli 20 e 21 disciplinano le controversie tra imprese. Nel caso di controversie interne agli Stati membri, l’autorità nazionale di regolamentazione deve emettere una decisione vincolante, di regola entro quattro mesi, salvo che esistano meccanismi alternativi più efficaci come la mediazione; la decisione deve perseguire gli obiettivi dell’articolo 8 e può essere pubblicata in forma compatibile con la riservatezza. Per le controversie transnazionali, le autorità competenti devono coordinarsi per giungere a una soluzione coerente con il quadro comune, senza pregiudizio per l’accesso al giudice.
Comitato, scambio di informazioni e controllo della Commissione
L’articolo 22 istituisce il comitato per le comunicazioni, cui la Commissione si avvale per le decisioni di esecuzione. Gli articoli 23 e 24 prevedono lo scambio di informazioni con gli Stati membri e la pubblicazione, da parte di questi ultimi, di informazioni aggiornate sull’applicazione della direttiva e delle direttive particolari, con specifico avviso nelle rispettive Gazzette ufficiali. L’articolo 25 impone alla Commissione un riesame periodico della direttiva, con prima relazione entro tre anni dalla data di applicazione.
Abrogazioni, disposizioni transitorie e recepimento
L’articolo 26 abroga, dalla data di applicazione, il precedente corpus normativo settoriale, tra cui le direttive 90/387/CEE, 92/44/CEE, 95/47/CE, 97/13/CE, 97/33/CE e 98/10/CE, oltre a talune decisioni del Consiglio. L’articolo 27 mantiene transitoriamente alcuni obblighi nazionali e lo status di "operatori notificati" ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino al completamento dell’analisi di mercato. L’articolo 28 fissa il termine di recepimento al 24 luglio 2003 e la data di applicazione al 25 luglio 2003; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate e i successivi aggiornamenti.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per i professionisti italiani, la direttiva è rilevante perché imposta un sistema in cui gli obblighi regolatori ex ante non sono automatici, ma dipendono da un’analisi di mercato e dalla verifica del significativo potere di mercato. Ne discende un forte peso della cooperazione tra autorità nazionali, Commissione e autorità della concorrenza, nonché un ruolo centrale della consultazione pubblica, della trasparenza procedimentale e della motivazione delle decisioni. Sul piano operativo, risultano particolarmente sensibili i temi dell’accesso, dell’interconnessione, della numerazione, dello spettro, dei diritti di passaggio, della contabilità separata e delle controversie tra operatori.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità del quadro comune
L’articolo 1 istituisce un quadro normativo armonizzato per i servizi, le reti e le risorse/servizi correlati di comunicazione elettronica, definendo anche le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e le procedure per un’applicazione armonizzata nell’Unione. Il quadro opera fatti salvi gli obblighi del diritto UE e le misure nazionali conformi al diritto UE in materia di contenuti e politica audiovisiva, nonché la direttiva 1999/5/CE.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra gli altri, reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, rete pubblica di comunicazioni, risorse correlate, sistema di accesso condizionato, autorità nazionale di regolamentazione, utente, consumatore, servizio universale, abbonato, direttive particolari, fornitura di rete, utente finale, apparecchiature digitali televisive avanzate e API.
Indipendenza e coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di attribuire le funzioni regolatorie a organismi competenti, giuridicamente distinti e funzionalmente autonomi dagli operatori del settore. Gli Stati membri devono garantire imparzialità e trasparenza, pubblicare le funzioni delle autorità, favorire cooperazione con le autorità della concorrenza e dei consumatori, e notificare alla Commissione le autorità competenti e le rispettive competenze.
Diritto di ricorso
L’articolo 4 riconosce a utenti e imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica il diritto di ricorrere contro le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione dinanzi a un organo indipendente, che può essere un giudice. Le decisioni degli organi non giurisdizionali devono essere motivate per iscritto e impugnabili in via giurisdizionale.
Poteri informativi, pubblicità e riservatezza
L’articolo 5 obbliga le imprese a fornire alle autorità tutte le informazioni, anche finanziarie, necessarie al controllo del rispetto della direttiva e delle direttive particolari, in modo proporzionato e motivato. Le autorità possono trasmettere informazioni alla Commissione e tra loro, con obbligo di riservatezza; devono inoltre pubblicare le informazioni utili a un mercato concorrenziale, nel rispetto della riservatezza commerciale.
Consultazione pubblica e trasparenza
L’articolo 6 impone alle autorità, salvo i casi di urgenza o di specifiche procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, di sottoporre a consultazione i progetti di misure con impatto rilevante sul mercato e di rendere pubblici procedimento ed esiti. Gli Stati membri devono assicurare un unico punto di accesso alle consultazioni in corso.
Controllo del mercato interno e potere di veto della Commissione
L’articolo 7 disciplina la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione per l’adozione di misure che incidono sugli scambi tra Stati membri. Per le misure relative a mercati rilevanti, analisi di mercato e designazione di imprese con significativo potere di mercato, la Commissione può, entro due mesi, richiedere il ritiro del progetto se ritiene che ostacoli il mercato unico o sia incompatibile con il diritto UE. È prevista anche l’adozione di misure temporanee urgenti da parte dell’autorità nazionale.
Obiettivi generali della regolazione
L’articolo 8 stabilisce gli obiettivi generali: promozione della concorrenza, sviluppo del mercato interno e tutela degli interessi dei cittadini dell’Unione. Le autorità devono agire con misure proporzionate e tecnologicamente neutrali, promuovere innovazione, efficienza nell’uso delle radiofrequenze e della numerazione, non discriminazione tra imprese, interoperabilità, accesso al servizio universale, protezione dei consumatori, dati personali, privacy, trasparenza tariffaria e sicurezza delle reti.
Gestione delle radiofrequenze
L’articolo 9 impone una gestione efficiente delle radiofrequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli Stati membri devono promuovere l’armonizzazione dell’uso dello spettro in coerenza con la decisione n. 676/2002/CE e possono consentire il trasferimento dei diritti d’uso, previa notifica all’autorità competente, pubblicità del trasferimento e tutela della concorrenza; se l’uso è armonizzato, il trasferimento non può cambiare la destinazione della frequenza.
Numerazione e coordinamento internazionale
L’articolo 10 attribuisce alle autorità il controllo dell’assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e dei piani nazionali, imponendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie. I piani devono essere pubblicati, salvo esigenze di sicurezza nazionale. La Commissione può adottare misure tecniche per l’armonizzazione della numerazione se necessaria allo sviluppo di servizi paneuropei.
Diritti di passaggio e installazione di infrastrutture
L’articolo 11 richiede che le domande per il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private siano esaminate con procedure trasparenti, pubbliche, non discriminatorie e senza ritardi. Deve essere garantita l’effettiva separazione tra funzioni di regolazione e funzioni di proprietà/controllo quando l’ente pubblico controlli operatori del settore, e devono esistere rimedi effettivi contro le decisioni.
Coubicazione e condivisione delle infrastrutture
L’articolo 12 impone di incoraggiare la condivisione delle strutture e può consentire l’obbligo di condivisione o il coordinamento dei lavori pubblici in presenza di mancanza di alternative valide per motivi ambientali, di salute pubblica, sicurezza pubblica o pianificazione urbana/rurale. L’obbligo è subordinato a un’adeguata consultazione pubblica e può includere regole di ripartizione dei costi.
Separazione contabile e rendiconti finanziari
L’articolo 13 prescrive, per talune imprese con diritti speciali o esclusivi in altri settori, la tenuta di contabilità separata per le attività di reti/servizi di comunicazione elettronica oppure la separazione strutturale di tali attività. Gli Stati membri possono esentare le imprese con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro. In certi casi i rendiconti devono essere sottoposti a revisione indipendente e pubblicati.
Significativo potere di mercato
L’articolo 14 definisce il significativo potere di mercato in termini equivalenti alla posizione dominante del diritto della concorrenza, anche in forma collettiva. Se un’impresa ha tale potere in un mercato specifico, può presumersi analogo potere in un mercato strettamente connesso qualora il potere si estenda tra i due mercati.
Definizione dei mercati rilevanti
L’articolo 15 prevede che la Commissione adotti una raccomandazione sui mercati rilevanti, previa consultazione pubblica e delle autorità nazionali, e pubblichi orientamenti per l’analisi di mercato e la valutazione del significativo potere di mercato. Le autorità nazionali definiscono i mercati rilevanti nazionali tenendo nella massima considerazione raccomandazione e orientamenti; per mercati diversi da quelli raccomandati si applicano gli articoli 6 e 7. La Commissione può inoltre individuare mercati transnazionali.
Analisi del mercato e obblighi ex ante
L’articolo 16 impone alle autorità di analizzare i mercati rilevanti e di verificare se siano effettivamente concorrenziali. Se il mercato è concorrenziale, gli obblighi specifici non possono essere imposti o devono essere revocati; se non lo è, devono essere individuate le imprese con significativo potere di mercato e imposti, mantenuti o modificati gli obblighi regolatori appropriati. Per i mercati transnazionali, l’analisi e le decisioni devono essere svolte congiuntamente.
Normalizzazione e specifiche tecniche
L’articolo 17 disciplina l’elaborazione di un elenco di norme e specifiche da parte della Commissione e l’eventuale richiesta agli organismi europei di normalizzazione di elaborare standard. Gli Stati membri devono incoraggiare l’uso di tali norme nella misura necessaria all’interoperabilità; se non applicate correttamente, l’applicazione può diventare obbligatoria. Restano esclusi i requisiti essenziali e le specifiche della direttiva 1999/5/CE.
Interoperabilità della televisione digitale interattiva
L’articolo 18 promuove l’uso di API aperte per i servizi di televisione digitale interattiva e la conformità delle apparecchiature terminali avanzate agli standard pertinenti. I titolari delle API devono mettere a disposizione le informazioni necessarie a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione. La Commissione deve riesaminare gli effetti della norma entro un anno dalla data di applicazione e può intervenire se interoperabilità e libertà di scelta non sono adeguatamente garantite.
Raccomandazioni e misure tecniche di armonizzazione
L’articolo 19 prevede che le raccomandazioni della Commissione sull’armonizzazione dell’attuazione del quadro siano tenute nella massima considerazione dalle autorità nazionali; la mancata adesione deve essere motivata alla Commissione. La Commissione può adottare misure tecniche se le divergenze nazionali in materia di numerazione creano ostacoli al mercato unico.
Risoluzione delle controversie tra imprese
L’articolo 20 consente alle imprese di chiedere all’autorità nazionale una decisione vincolante sulle controversie relative agli obblighi derivanti dalla direttiva o dalle direttive particolari, di regola entro quattro mesi. Gli Stati membri possono rinviare alla mediazione o ad altri meccanismi più rapidi, ma se la controversia non si risolve e non è stata adita una giurisdizione, l’autorità deve decidere. Restano fermi il ricorso al giudice e la pubblicità della decisione nel rispetto della riservatezza.
Controversie transnazionali
L’articolo 21 disciplina le controversie tra parti stabilite in Stati membri diversi, per le quali siano competenti almeno due autorità nazionali. Le autorità devono coordinarsi per giungere a una soluzione coerente con gli obiettivi dell’articolo 8; anche in questo caso sono possibili meccanismi alternativi di composizione e resta fermo l’accesso al giudice.
Comitato per le comunicazioni e atti di esecuzione
L’articolo 22 istituisce il comitato per le comunicazioni, assistente la Commissione nell’adozione di misure di esecuzione secondo la decisione 1999/468/CE. È previsto che il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione sia di tre mesi.
Scambio di informazioni, pubblicazione e riesame
Gli articoli 23-25 disciplinano lo scambio di informazioni con il comitato, la pubblicazione da parte degli Stati membri di informazioni aggiornate sull’applicazione della direttiva e delle direttive particolari, e il riesame periodico della direttiva da parte della Commissione, con relazione iniziale entro tre anni dalla data di applicazione.
Abrogazioni, transizione e recepimento
L’articolo 26 abroga, con effetto dalla data di applicazione, le principali direttive e decisioni del precedente quadro telecom. L’articolo 27 contiene disposizioni transitorie sugli obblighi già vigenti e sugli operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino al completamento dell’analisi di mercato. L’articolo 28 impone il recepimento entro il 24 luglio 2003 e l’applicazione dal 25 luglio 2003.
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