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direttiva

Direttiva 2002/19

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

Normativa europea32002L0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/19/CE fissa il quadro armonizzato per l’accesso e l’interconnessione nelle comunicazioni elettroniche, con l’obiettivo di promuovere concorrenza sostenibile, interoperabilità e benefici per gli utenti finali. Attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione poteri di imposizione, modifica e revoca di obblighi solo dopo analisi di mercato e nei limiti di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Prevede inoltre obblighi specifici per l’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali, per il local loop unbundling e per il controllo di prezzi e costi nei mercati non concorrenziali. Il recepimento doveva avvenire entro il 24 luglio 2003, con applicazione dal 25 luglio 2003.

Armonizzazione delle regole UE su accesso alle reti di comunicazione elettronica, alle risorse correlate e interconnessione, per favorire concorrenza sostenibile, interoperabilità e tutela degli utenti.

Ambito di applicazione

Si applica, nel quadro della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate utilizzate per offrire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Disciplina i rapporti tra operatori e imprese che chiedono accesso o interconnessione, inclusi i casi transfrontalieri, e riguarda anche specifici profili della televisione digitale e dei sistemi di accesso condizionato. Restano fuori i servizi di fornitori di contenuti come la vendita di pacchetti radiofonici o televisivi, nonché le reti non pubbliche, salvo che beneficino dell’accesso a reti pubbliche e siano assoggettate a condizioni stabilite dagli Stati membri.

Direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e all’interconnessione

La direttiva si inserisce nel nuovo quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche inaugurato dalla direttiva 2002/21/CE e mira a disciplinare, in modo armonizzato, le condizioni di accesso alle reti e alle risorse correlate, nonché l’interconnessione tra operatori. Il legislatore UE sottolinea, nei considerando, che la disciplina settoriale deve correggere gli squilibri di potere negoziale, garantire interoperabilità e assicurare un livello adeguato di concorrenza, lasciando alle autorità nazionali ampi margini di adattamento tramite analisi di mercato e proporzionalità degli obblighi.

Finalità regolatorie e logica di intervento

La direttiva persegue tre obiettivi principali: concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per gli utenti finali. Il modello scelto non è quello di una regolazione rigida ex ante generalizzata, ma quello di un intervento progressivo e selettivo, fondato sull’analisi del mercato e sul significativo potere di mercato degli operatori. I considerando chiariscono che gli obblighi settoriali devono attenuarsi quando la concorrenza si sviluppa, pur consentendo interventi correttivi in presenza di nuove strozzature, di mercati transitori o di esigenze specifiche, come il roaming internazionale o l’accesso a larga banda.

Ambito di applicazione e nozioni fondamentali

L’ambito copre le reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le risorse correlate, incluse le reti fisse e mobili, le reti televisive via cavo, terrestri, satellitari e Internet, nella misura in cui siano utilizzate per fornire servizi di comunicazione elettronica. Sono esclusi i servizi di contenuto in senso proprio, come l’offerta di pacchetti radiofonici o televisivi da parte di fornitori di contenuti. L’articolo 2 definisce in modo puntuale i concetti di "accesso" e "interconnessione", distinguendo il semplice accesso alla rete o a risorse correlate dal collegamento fisico e logico tra reti pubbliche; definisce inoltre l’operatore, il servizio televisivo in formato panoramico e la rete locale.

Regole generali su negoziazione, libertà contrattuale e riservatezza

L’articolo 3 afferma il principio della libertà di negoziazione tra imprese, anche di Stati membri diversi, per accordi tecnici e commerciali relativi ad accesso e interconnessione, nel rispetto del diritto UE. Gli Stati membri devono eliminare regole nazionali che impongano trattamenti differenziati per servizi equivalenti o obblighi sganciati dal servizio effettivamente prestato. L’articolo 4 riconosce agli operatori di reti pubbliche il diritto e, in caso di richiesta, l’obbligo di negoziare l’interconnessione per garantire la fornitura dei servizi e la loro interoperabilità nell’intera Unione; le informazioni scambiate nel corso delle trattative restano vincolate da obblighi di riservatezza e uso limitato allo scopo originario.

Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione

Le autorità nazionali di regolamentazione sono il perno del sistema. Ai sensi dell’articolo 5, esse devono incoraggiare e, se necessario, garantire un accesso e un’interconnessione adeguati, intervenendo anche d’ufficio o su richiesta di parte quando il negoziato commerciale fallisce. Gli obblighi e le condizioni che possono imporre devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, e si innestano sulle procedure di consultazione e notifica previste dalla direttiva quadro. Possono anche imporre condizioni tecniche o operative per assicurare il funzionamento normale della rete e l’applicazione di standard tecnici coerenti con il quadro UE.

Accesso condizionato, televisione digitale e altre risorse specifiche

L’articolo 6 disciplina i sistemi di accesso condizionato per i servizi televisivi e radiofonici digitali, imponendo l’applicazione delle condizioni contenute nell’allegato I indipendentemente dal mezzo di trasmissione. Tra tali condizioni vi sono l’obbligo di offrire servizi tecnici ai telediffusori a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, la tenuta di contabilità separata e regole sulle licenze dei diritti di proprietà industriale per evitare clausole che ostacolino la compatibilità tra sistemi. La direttiva consente agli Stati membri di far riesaminare periodicamente tali condizioni sulla base di un’analisi di mercato e di revocarle o modificarle solo se ciò non compromette l’accessibilità per gli utenti finali e la concorrenza nei mercati rilevanti.

Obblighi preesistenti e passaggio al nuovo quadro

L’articolo 7 evita vuoti normativi mantenendo in vigore gli obblighi previgenti derivanti dalle direttive 97/33/CE, 98/10/CE e 92/44/CE fino al loro riesame. La Commissione deve individuare i mercati rilevanti applicabili e le autorità nazionali devono effettuare analisi di mercato appena possibile e poi periodicamente, decidendo se mantenere, modificare o revocare gli obblighi. Si conferma così una transizione ordinata dal vecchio regime ONP al nuovo regime basato sull’analisi concorrenziale.

Obblighi imposti agli operatori con significativo potere di mercato

L’articolo 8 delimita il potere delle autorità: gli obblighi tipizzati negli articoli da 9 a 13 possono essere imposti solo agli operatori designati come aventi significativo potere di mercato, e solo in funzione della natura del problema riscontrato. In linea generale, gli operatori non designati non possono essere gravati da tali misure, salvo eccezioni collegate ad altri atti UE o a impegni internazionali. In casi eccezionali, per misure diverse da quelle espressamente previste, la Commissione deve autorizzare l’intervento nazionale. La direttiva insiste su proporzionalità, giustificazione e previa consultazione.

Trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Gli articoli 9, 10 e 11 costituiscono il nucleo degli obblighi regolatori classici. La trasparenza può tradursi nella pubblicazione di informazioni tecniche, economiche e commerciali, comprese offerte di riferimento sufficientemente dettagliate; per il local loop unbundling l’offerta deve contenere le voci minime dell’allegato II. La non discriminazione richiede condizioni equivalenti in situazioni equivalenti e parità di trattamento, anche in termini di qualità del servizio. La separazione contabile serve a rendere visibili prezzi all’ingrosso e trasferimenti interni, consentendo controlli sull’osservanza della non discriminazione e prevenendo sovvenzioni incrociate abusive.

Accesso a risorse di rete, co-ubicazione e interoperabilità

L’articolo 12 autorizza misure invasive ma giustificate quando il rifiuto di accesso o condizioni eccessive ostacolerebbero la concorrenza sostenibile o l’interesse degli utenti finali. Il catalogo delle misure possibili è ampio: accesso disaggregato alla rete locale, negoziazione in buona fede, mantenimento dell’accesso già concesso, rivendita all’ingrosso, accesso a interfacce tecniche e protocolli essenziali, coubicazione e condivisione di impianti, servizi di roaming e risorse di supporto operativo, fino all’interconnessione di reti o risorse. Nel valutare tali obblighi, le autorità devono ponderare fattibilità tecnica ed economica, capacità disponibile, investimenti iniziali, tutela della concorrenza di lungo periodo, proprietà intellettuale e servizi paneuropei.

Controllo dei prezzi e contabilità dei costi

L’articolo 13 consente il ricorso a controlli dei prezzi e a sistemi di recupero dei costi quando la concorrenza non è sufficiente e vi è rischio di prezzi eccessivi o compressione dei margini. Le autorità devono permettere un margine di profitto ragionevole sul capitale investito e orientare la regolazione all’efficienza e alla concorrenza sostenibile. L’operatore gravato da prezzi orientati ai costi deve dimostrare che i prezzi siano fondati sui costi; l’autorità può imporre una contabilità dei costi indipendente, richiedere giustificazioni e imporre adeguamenti. Se il sistema di cost accounting è obbligatorio, ne deve essere pubblicata una descrizione e deve essere verificato annualmente da un organismo indipendente qualificato.

Profili procedurali, pubblicità e controlli della Commissione

La direttiva prevede una fitta trama di pubblicazione, notifica e riesame. Gli Stati membri devono pubblicare gli obblighi specifici imposti alle imprese e trasmettere alla Commissione le informazioni rilevanti; le autorità nazionali devono notificare i nomi degli operatori con significativo potere di mercato e ogni variazione degli obblighi. La Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni, può aggiornare alcuni allegati secondo la procedura di comitato e deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro tre anni dalla data di applicazione e poi periodicamente, riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Il termine di recepimento è fissato al 24 luglio 2003. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 25 luglio 2003 e comunicarne il testo alla Commissione, con ogni successiva modifica. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri. Per i professionisti, la data cruciale è quindi il 24 luglio 2003 per il recepimento, mentre dal 25 luglio 2003 gli obblighi nazionali conformi devono essere operativi.

Disposizioni principali

Obiettivi e campo di applicazione

L’articolo 1 armonizza le modalità con cui gli Stati membri disciplinano accesso e interconnessione, nel quadro della direttiva 2002/21/CE. L’obiettivo è creare un quadro compatibile con il mercato interno, idoneo a regolare i rapporti tra fornitori di reti e servizi, favorendo concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori. La direttiva attribuisce diritti e obblighi a operatori e imprese che chiedono accesso/interconnessione, e stabilisce i criteri per il riesame e l’eventuale revoca degli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva quadro e introduce nozioni autonome: "accesso" come messa a disposizione di risorse e/o servizi a un’altra impresa per fornire servizi di comunicazione elettronica; "interconnessione" come collegamento fisico e logico di reti pubbliche; "operatore" come impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica o risorse correlate; "servizio televisivo in formato panoramico" con formato di riferimento 16:9; "rete locale" come circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell’abbonato o a un impianto equivalente.

Libertà di negoziazione e rimozione di restrizioni nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di eliminare restrizioni che impediscano alle imprese, nazionali o di altri Stati membri, di negoziare accordi tecnici e commerciali su accesso e/o interconnessione, nel rispetto del diritto UE. Gli operatori che richiedono accesso/interconnessione non necessitano di autorizzazione nello Stato membro di destinazione se non forniscono servizi e non gestiscono reti in tale Stato. Devono inoltre essere rimossi i provvedimenti che impongono condizioni differenti per servizi equivalenti o obblighi scollegati dai servizi effettivamente prestati, fatte salve le condizioni dell’allegato della direttiva autorizzazioni.

Diritti e obblighi degli operatori

L’articolo 4 riconosce agli operatori di reti pubbliche il diritto e, se richiesto da imprese dello stesso tipo di autorizzazione, l’obbligo di negoziare l’interconnessione per la fornitura di servizi accessibili al pubblico, così da garantire fornitura e interoperabilità in tutta la Comunità. Le reti pubbliche destinate alla televisione digitale devono poter distribuire servizi e programmi in formato panoramico e mantenerne il formato nella ritrasmissione. Le informazioni ottenute durante i negoziati devono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite e mantenute riservate.

Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione

L’articolo 5 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione, perseguendo gli obiettivi della direttiva quadro, incoraggino e, se necessario, garantiscano accesso, interconnessione e interoperabilità, promuovendo efficienza economica, concorrenza sostenibile e massimo vantaggio per gli utenti finali. Possono imporre obblighi per garantire l’interconnettibilità da punto a punto e, per la televisione/radio digitale, l’accesso a risorse dell’allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Possono anche fissare condizioni tecniche/operative e devono applicare obblighi obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, con intervento d’ufficio o su istanza in caso di mancato accordo.

Accesso condizionato e revisione delle condizioni

L’articolo 6 impone l’applicazione, a prescindere dal mezzo di trasmissione, delle condizioni dell’allegato I per l’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali. Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali di riesaminare periodicamente tali condizioni tramite analisi di mercato e, se gli operatori non hanno significativo potere di mercato, modificarle o revocarle solo se non ne risulti pregiudicata l’accessibilità per gli utenti finali né la concorrenza effettiva nei mercati interessati. Resta salva la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi su EPG e interfacce di navigazione analoghe.

Mantenimento e riesame degli obblighi preesistenti

L’articolo 7 dispone che gli obblighi previgenti in materia di accesso/interconnessione, derivanti dalle direttive 97/33/CE, 98/10/CE e 92/44/CE, restino in vigore finché non siano riesaminati e decisi secondo la nuova disciplina. La Commissione individua i mercati rilevanti applicabili e le autorità nazionali devono effettuare analisi di mercato appena possibile dopo l’entrata in vigore e poi periodicamente, per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi.

Criteri generali per l’imposizione di obblighi a imprese con significativo potere di mercato

L’articolo 8 attribuisce alle autorità nazionali il potere di imporre gli obblighi di cui agli articoli 9-13. Se un operatore è designato con significativo potere di mercato in un mercato specifico, tali obblighi devono essere imposti in funzione delle circostanze. Gli obblighi verso operatori non designati sono esclusi, salvo eccezioni derivanti da specifiche disposizioni UE o da impegni internazionali. In circostanze eccezionali, per obblighi diversi da quelli tipizzati, l’autorità deve chiedere l’autorizzazione della Commissione. Gli obblighi devono essere proporzionati, giustificati e preceduti da consultazione.

Trasparenza e offerte di riferimento

L’articolo 9 consente di imporre obblighi di trasparenza, includendo la pubblicazione di informazioni contabili, specifiche tecniche, caratteristiche di rete, condizioni e prezzi. In presenza di obblighi di non discriminazione, può essere richiesta un’offerta di riferimento sufficientemente dettagliata. Per l’accesso disaggregato alla rete locale, l’offerta di riferimento deve contenere almeno gli elementi dell’allegato II. Le autorità definiscono il livello di dettaglio e le modalità di pubblicazione.

Non discriminazione e separazione contabile

L’articolo 10 consente obblighi di non discriminazione, imponendo condizioni equivalenti in circostanze equivalenti e parità di qualità e trattamento tra terzi, servizi propri, consociate e partner commerciali. L’articolo 11 consente la separazione contabile per rendere trasparenti prezzi all’ingrosso e trasferimenti interni, verificare la non discriminazione ed evitare sovvenzioni incrociate abusive; le autorità possono fissare formato e metodologia contabile e richiedere scritture contabili, anche con possibile pubblicazione nei limiti della riservatezza.

Obblighi di accesso a risorse di rete specifiche

L’articolo 12 autorizza le autorità a imporre l’accoglimento di richieste ragionevoli di accesso e uso di elementi di rete e risorse correlate quando il diniego o condizioni irragionevoli ostacolerebbero una concorrenza sostenibile o sarebbero contrari all’interesse degli utenti finali. L’elenco comprende, tra l’altro, accesso disaggregato alla rete locale, negoziazione in buona fede, mantenimento dell’accesso, rivendita all’ingrosso, accesso a interfacce/protocolli, coubicazione o condivisione di impianti, servizi di interoperabilità punto-punto, accesso a sistemi di supporto operativo e interconnessione di reti o risorse. Le autorità tengono conto di fattibilità tecnica ed economica, capacità disponibile, investimenti iniziali, tutela della concorrenza a lungo termine, eventuali diritti di proprietà intellettuale e servizi paneuropei.

Controllo dei prezzi e contabilità dei costi

L’articolo 13 consente obblighi di recupero dei costi e controllo dei prezzi, compreso il price cap orientato ai costi e l’obbligo di contabilità dei costi, quando l’assenza di concorrenza consenta prezzi eccessivi o compressione dei prezzi. Le autorità devono considerare gli investimenti dell’operatore e riconoscere un margine di profitto ragionevole. I meccanismi di costo/prezzo devono promuovere efficienza e concorrenza sostenibile; l’operatore deve provare che i prezzi sono basati sui costi. Se è imposto un sistema di contabilità dei costi, deve esserne pubblicata una descrizione minima e la conformità va verificata da un organismo indipendente qualificato con dichiarazione annuale.

Procedure di comitato e atti di esecuzione

L’articolo 14 istituisce il comitato per le comunicazioni ex direttiva quadro, assistente la Commissione. I rinvii al paragrafo 2 comportano l’applicazione degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE; i rinvii al paragrafo 3 degli articoli 5 e 7 della stessa decisione. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Pubblicazione delle informazioni e notifiche

L’articolo 15 impone la pubblicazione degli obblighi specifici imposti alle imprese, con indicazione del prodotto/servizio e dei mercati geografici interessati, e la trasmissione alla Commissione delle informazioni pubblicate. L’articolo 16 impone agli Stati membri di notificare entro la data di applicazione le autorità nazionali competenti e alle autorità di notificare i nomi degli operatori con significativo potere di mercato e gli obblighi imposti, nonché ogni successiva modifica senza indugio.

Riesame della direttiva

L’articolo 17 prevede che la Commissione riesamini per la prima volta la direttiva entro tre anni dalla data di applicazione e poi periodicamente, riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri devono fornire le informazioni richieste senza indebito indugio.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 18 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 24 luglio 2003 e applicarle dal 25 luglio 2003. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e le successive modifiche.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheconcorrenzatelecomunicazioniservizi audiovisivi digitaliregolazione dei mercati

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