Sentenza del 22/04/2016 n. 8123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava riprese fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno 2000. La contribuente contestava, tra l'altro, la qualificazione come spese di rappresentanza dei costi sostenuti per cedere gratuitamente abiti griffati a personaggi famosi, chiedendone il trattamento come spese pubblicitarie; contestava inoltre l'indeducibilità o la deducibilità limitata dei capi forniti ai dipendenti e l'indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza. Eccepiva anche l'esistenza di un giudicato esterno favorevole formatosi per l'anno 2001 e l'applicabilità dell'esimente dell'incertezza normativa alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la cessione gratuita di abiti griffati a VIP, effettuata senza obbligo contrattuale di indossarli pubblicamente e senza un collegamento immediato con l'incremento delle vendite, costituisce spesa di rappresentanza e non spesa pubblicitaria. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla detraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza, e l'ottavo motivo, riconoscendo in linea di principio la deducibilità integrale dei capi forniti ai dipendenti quando costituiscono una divisa obbligatoria prevista dal regolamento aziendale e dal contratto collettivo. Il giudice di rinvio dovrà verificare la prova relativa ai capi consegnati a domicilio e la loro effettiva natura. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese e per l'eventuale applicazione dello ius superveniens in materia di sanzioni.
Norme richiamate
Art. 74 del T.U.I.R.
La distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie dipende dall'obiettivo prevalente: le prime accrescono immagine, prestigio e possibilità di sviluppo senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; le seconde perseguono una finalità promozionale immediata o comunque direttamente collegata all'incremento delle vendite.
Art. 62, ora art. 95, del T.U.I.R.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Le spese sostenute dal datore di lavoro per fornire ai dipendenti capi obbligatoriamente destinati all'attività lavorativa possono essere integralmente deducibili come costi per prestazioni di lavoro, se effettivamente inerenti e adeguatamente provate.
Art. 162 del CCNL richiamato in sentenza
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
La previsione contrattuale rafforza l'inerenza e la deducibilità dei costi per divise imposte ai dipendenti.
Art. 19-bis1, lett. h), del decreto IVA
La questione relativa alla compatibilità comunitaria dell'indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza non è stata decisa nel merito dalla Corte, poiché la CTR aveva omesso di pronunciarsi e dovrà farlo in sede di rinvio.
Art. 8 della legge n. 289 del 2002
Le questioni relative alla dichiarazione integrativa e ai suoi effetti sono state dichiarate assorbite, dovendo essere riesaminate eventualmente dal giudice di rinvio.
D.lgs. n. 158 del 2015
Il giudice di rinvio dovrà valutare, se pertinente, l'applicazione dello ius superveniens nella determinazione delle sanzioni.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di una spesa dipende dalla sua funzione concreta e documentata: una spesa rivolta genericamente all'immagine dell'impresa, senza un ritorno commerciale diretto, tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza; una spesa collegata direttamente alla promozione di prodotti o all'incremento delle vendite può essere pubblicitaria.
- La consegna gratuita di prodotti a personaggi famosi non è automaticamente pubblicità: per sostenere la natura pubblicitaria occorrono elementi oggettivi, come un accordo, un obbligo di utilizzo pubblico, una campagna promozionale o un messaggio commerciale riconoscibile.
- I beni forniti ai dipendenti possono costituire costi integralmente deducibili per lavoro dipendente quando il loro uso è obbligatorio, funzionale alle mansioni e previsto da regole aziendali o contrattuali. È essenziale conservare prove sull'identità dei destinatari, sulla natura dei beni e sull'effettivo impiego lavorativo.
- Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi: ciò avviene solo per elementi strutturali, permanenti e identici della fattispecie. Se cambiano beni, importi o circostanze di fatto, il giudicato non è vincolante.
- Nel processo tributario l'omessa pronuncia su una specifica contestazione, come la detraibilità dell'IVA, costituisce un vizio della sentenza e può comportare la cassazione con rinvio.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA richiedono valutazioni autonome: il riconoscimento o il rigetto ai fini delle imposte dirette non determina necessariamente lo stesso esito ai fini IVA.
- In presenza di modifiche normative successive, il giudice deve verificare se le nuove disposizioni sanzionatorie siano applicabili in quanto più favorevoli al contribuente.
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