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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17918/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel favoreggiamento della latitanza di Leonardo Abbruzzese con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La ricorrente deduce: (1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata prova della consapevolezza di favorire la latitanza e di agevolare il clan (art. 606 comma 1 lett. b), c) e e) c.p.p.), contestando che la sua presenza alle videoriprese e il rinvenimento di indumenti siano prova sufficiente; (2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110, 378 e 416-bis.1 c.p., sostenendo che le aperture difensive (conoscenza personale del latitante come amico del suocero, accompagnamento della compagna per acquisti) non giustifichino gravità indiziaria; (3) vizi di motivazione ex artt. 274 e 275 c.p.p. riguardo alle esigenze cautelari e alla non adeguatezza della custodia carceraria, proponendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la gravità indiziaria sulla base di un quadro indiziario unitario: documentazione dell'associazione 'Montalto Soccorso', analisi dell'autoambulanza, intercettazioni telefoniche e ambientali, tabulati, videoriprese della villa, perquisizione e ritrovamento di documentazione riconducibile ai rapporti tra le famiglie. La Corte ha valorizzato elementi quali il ruolo attivo nei trasferimenti (aiuto nel trasferimento dei bagagli, scorta in 'staffetta'), l'acquisto di effetti personali per il latitante e le misure adottate per eludere i controlli, ritenendoli sintomatici della consapevolezza della caratura criminale dell'Abruzzese e dell'intento di agevolare l'associazione mafiosa. Sulla base di ciò il Tribunale ha valutato sussistenti le esigenze cautelari e l'inadeguatezza dei domiciliari; la Cassazione ha confermato l'esame motivazionale del giudice di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante soggettiva che richiede la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità mafiosa dell'azione. La Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della caratura criminale del latitante e dunque applicabile l'aggravante.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio della responsabilità per concorso di persone nel reato. Richiamato nella valutazione della partecipazione di più soggetti nell'agevolare la latitanza.

  • art. 378 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la custodia cautelare in carcere; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato i presupposti per la misura cautelare più rigorosa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di nullità e vizio di motivazione impugnati in cassazione; la Corte ha ritenuto generiche e infondate le censure sulla valutazione degli indizi e ha limitato il suo controllo alla adeguatezza della motivazione del giudice del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi sulla motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione logica e completa.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina sulle esigenze cautelari e sull'applicazione delle misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto congrua la decisione di escludere gli arresti domiciliari alla luce del pericolo di reiterazione e della gravità dei fatti.

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo evocato dalla difesa per richiedere misure cautelari domiciliari con controllo elettronico; il giudice di merito ha escluso la possibilità per ragioni motivate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte che ha imposto alla ricorrente il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • In casi di favoreggiamento della latitanza con aggravante mafiosa, la prova può fondarsi su un insieme di elementi indiziari coordinati (videoriprese, intercettazioni, tabulati, documentazione di supporto logistico, perquisizioni): la valutazione è globale e la parcellizzazione degli elementi non è ammessa.
  • La sussistenza dell'aggravante 'di agevolare l'attività mafiosa' richiede la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità mafiosa dell'aiuto: elementi quali il ruolo nei trasferimenti 'a staffetta', l'adozione di precauzioni per eludere i controlli e l'approvvigionamento di beni per il latitante possono costituire indici di tale consapevolezza.
  • La corte di legittimità, in tema di misure cautelari, verifica principalmente la completezza e la congruenza della motivazione del giudice del riesame rispetto ai canoni logici e giuridici, non procedendo a un rinnovato apprezzamento del merito probatorio.
  • L'incensuratezza e la posizione marginale nella vicenda non escludono automaticamente la custodia cautelare se sussistono elementi che dimostrano il pericolo di reiterazione, la gravità del fatto e legami con associazioni criminali operanti: tali profili possono giustificare misure più rigide rispetto agli arresti domiciliari.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare, è necessario dimostrare vizi specifici di motivazione o errori di diritto rilevanti — mere contestazioni alternative dei pesi probatori attribuiti agli elementi non sono sufficienti davanti alla Cassazione.

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