L.R. Calabria 42/2008
Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 42/2008 regola l’autorizzazione unica per nuovi impianti da fonti rinnovabili, modifiche e opere connesse, fissando limiti di potenza autorizzabile, procedure, requisiti dei proponenti, fideiussioni, controlli e regime transitorio. Sono previste priorità e deroghe per enti pubblici. La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimi l’art. 2, l’art. 3, comma 1, e alcune parti dell’allegato.
Disciplina autorizzativa per impianti da fonti rinnovabili e limiti di potenza in Calabria
Disciplina autorizzativa per impianti da fonti rinnovabili in Calabria
La legge regionale Calabria n. 42/2008 detta la disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ricadenti sul territorio regionale, nonché per le modifiche, il potenziamento, il rifacimento, la riattivazione e le opere connesse. Il testo coordinato richiama anche i successivi interventi modificativi e la sentenza della Corte costituzionale n. 124/2010, che ha inciso su parti rilevanti della disciplina.
Ambito di applicazione e finalità
La legge si applica agli impianti da fonti rinnovabili disciplinati dal D.Lgs. n. 387/2003 nel territorio della Calabria. La finalità è quella di definire un quadro unitario e coordinato dei procedimenti autorizzativi, in coerenza con la normativa statale di recepimento della direttiva 2001/77/CE.
Limiti di potenza autorizzabile e riserva strategica
Nella fase di aggiornamento del PEAR e della ripartizione nazionale delle produzioni da fonti rinnovabili, la legge individuava limiti regionali di potenza autorizzabile da raggiungere entro il 2009 per ciascuna fonte:
- eolico: 3.000 MW;
- fotovoltaico/termodinamico: 400 MW;
- idraulico: 400 MW;
- biomasse: 300 MW.
Ai fini del computo non concorrevano le autorizzazioni soggette a semplice DIA o comunicazione preventiva. La norma prevedeva inoltre una riserva strategica fino al 20% per ciascuna fonte, destinata a iniziative di sviluppo industriale regionale e alla possibile assegnazione di quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici energivori. È prevista anche la prospettiva di costituzione della SERC, Società Energetica Regionale Calabrese.
Effetti della pronuncia costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 124/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 e dell’art. 3, comma 1. Il testo conserva rilievo ricostruttivo, ma tali previsioni non sono applicabili.
Procedimento autorizzativo e procedure unificate
La legge approva con valore di legge l’allegato tecnico recante le procedure e gli indirizzi per l’installazione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili. La Giunta regionale doveva inoltre aggiornare ed estendere a tutte le fonti il documento regionale sugli indirizzi per l’eolico.
La domanda per l’autorizzazione unica va presentata al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, che è responsabile del procedimento unificato. Il procedimento è fondato sulla conferenza di servizi e sostituisce, con il provvedimento finale, tutti gli atti di assenso necessari.
Regimi abilitativi: autorizzazione unica, DIA e comunicazione
Il regime generale prevede l’autorizzazione unica regionale per:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 387/2003, per le tipologie e oltre le soglie indicate;
- centrali ibride;
- opere connesse e impianti di collegamento indispensabili.
Per gli impianti sotto le soglie della Tabella A richiamata dall’allegato si applica la DIA. Per alcune tipologie di impianti fino a 500 kWe, la disciplina è limitata alla sola DIA, ferma restando la normativa su VIA e incidenza ambientale. Per i singoli generatori eolici di dimensioni molto ridotte e per alcuni impianti fotovoltaici integrati nei tetti, l’intervento è considerato manutenzione ordinaria e basta la comunicazione preventiva al Comune.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicazione al Comune della cessazione definitiva delle attività e del piano di smaltimento dei materiali; il Comune controlla la dismissione entro un anno dalla comunicazione e trasmette periodicamente gli elenchi degli impianti assoggettati a DIA o comunicazione.
Priorità e disciplina speciale per enti pubblici
La L.R. 34/2010 ha introdotto l’art. 4-bis, che riconosce priorità ai procedimenti in cui il proponente sia un ente pubblico, un ente locale o un consorzio di sviluppo industriale, in qualità di soggetto responsabile dell’impianto. Per questi progetti gli interventi non concorrono ai limiti di potenza autorizzata. Per impianti pubblici fino a 1 MW elettrico alimentati da fonti di cui alla lettera a) del D.Lgs. 387/2003 si applica la disciplina della DIA; per impianti pubblici fino a 10 MW è prevista la sola verifica di screening ambientale.
Requisiti soggettivi e condizioni di ammissibilità
I proponenti devono avere tra gli oggetti sociali l’installazione di impianti da fonte rinnovabile o attività connesse e possedere i requisiti previsti dalla liberalizzazione del mercato elettrico e dall’Autorità per l’energia. Per i soggetti non autoproduttori è richiesta anche la regolarità antimafia e la dichiarazione dei requisiti di ordine generale.
Sono esclusi i soggetti che versano in condizioni fallimentari o di concordato, che abbiano cause ostative antimafia, condanne per reati gravi o altre situazioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, nonché quelli non in regola con imposte, contributi, norme sul collocamento obbligatorio e sanzioni interdittive.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere corredata, tra l’altro, da:
- documentazione sui requisiti soggettivi;
- prova della capacità economico-finanziaria;
- progetto definitivo in più copie, anche su supporto informatico GIS;
- documentazione del gestore di rete sul punto di connessione e l’accettazione del proponente;
- documentazione per elettrodotti e opere connesse;
- studio anemologico per gli impianti eolici;
- atti e studi specifici per impianti idroelettrici e a biomassa;
- delibere comunali di accoglimento per impianti oltre 500 kWe;
- dichiarazioni di conformità;
- certificati urbanistici e vincolistici;
- atto di impegno con costituzione di società di scopo in Calabria, tempi di inizio e fine lavori, garanzie fideiussorie, impegni occupazionali, obblighi di ripristino e oneri per monitoraggio;
- elenco degli enti competenti ai vari sub-procedimenti;
- eventuale perizia di non assoggettabilità a verifica/VIA/AIA;
- ricevuta degli oneri istruttori.
Disponibilità di potenza, istruttoria e assegnazione
Il Settore Politiche Energetiche verifica semestralmente la potenza autorizzabile disponibile per ciascuna fonte, sottraendo alle soglie massime le autorizzazioni già rilasciate o in corso di autorizzazione. La disponibilità è comunicata alla Commissione consiliare e pubblicata sul sito regionale.
L’ufficio può richiedere una sola integrazione documentale; il mancato invio entro 15 giorni comporta improcedibilità e rigetto. Le domande ammissibili sono trattate secondo l’ordine di perfezionamento. Se la domanda supera la potenza disponibile, l’ufficio riduce d’ufficio la potenza e il richiedente deve accettare entro 10 giorni, altrimenti la domanda decade con restituzione del 50% degli oneri istruttori.
Valutazione ambientale e conferenza di servizi
Dopo l’istruttoria preliminare si attivano, ove necessario, screening, VIA o AIA secondo la normativa ambientale nazionale e regionale. La conferenza di servizi è convocata entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica preliminare e si svolge secondo la disciplina regionale sulla conferenza di servizi. Vi partecipa anche il gestore della rete per il parere tecnico.
Per i procedimenti proposti da enti pubblici sono previsti termini accelerati e priorità di convocazione; la conferenza deve essere indetta entro 15 giorni dall’esito positivo della verifica preliminare.
Convenzione, obblighi del proponente e volture
In caso di esito positivo della conferenza, entro 30 giorni il dirigente stipula una convenzione con il proponente, definendo modalità di realizzazione, potenza autorizzata e produzione annua stimata. Il proponente deve inoltre stipulare una convenzione con il Comune o i Comuni interessati.
Sono previsti obblighi di comunicazione preventiva di trasferimenti del titolo, cambi di gestione e cessioni, nonché il subentro del nuovo soggetto nei medesimi obblighi convenzionali, previa verifica dei requisiti e delle garanzie.
Garanzie finanziarie, lavori e ripristino
La legge impone diverse fideiussioni a garanzia:
- dell’avvio dei lavori entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
- del rispetto delle prescrizioni e del completamento nei termini;
- del ripristino dei luoghi alla dismissione.
Sono previsti importi calcolati in percentuale sul valore dell’investimento e, per il ripristino, importi per kW installato differenziati tra eolico e altre tecnologie. La garanzia per il ripristino deve coprire anche la dismissione entro due anni dalla cessazione attività o revoca.
I lavori devono iniziare entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione e concludersi entro il termine indicato, comunque entro 3 anni, salvo proroga. Il proponente deve favorire l’imprenditoria regionale e l’occupazione locale, trasmettere report semestrali sullo stato di avanzamento e consentire i controlli in cantiere.
Esercizio dell’impianto, monitoraggio e obblighi informativi
Durante la fase di esercizio il proponente deve consentire visite periodiche dei tecnici regionali, provinciali e comunali e trasmettere annualmente dati sulla produzione, sulle biomasse, sui fermi, sull’efficienza dei sistemi di abbattimento, sulle manutenzioni, sulle variazioni societarie e sull’occupazione impiegata.
Cessazione dell’attività e dismissione
Alla cessazione il proponente deve comunicare la data di chiusura e presentare entro un anno il piano dettagliato di dismissione e smaltimento. Il ripristino dei luoghi deve essere completato entro due anni solari dalla comunicazione di cessazione o dalla revoca. Per gli impianti idroelettrici sono previste anche misure di reinserimento e recupero ambientale.
Rilascio, durata, revoca e proroga dell’autorizzazione
L’autorizzazione unica è rilasciata dal dirigente del Settore Politiche Energetiche e sostituisce tutti gli altri atti di assenso. La durata massima dell’autorizzazione alla costruzione è di 3 anni, prorogabile una sola volta per massimo un anno.
Il rilascio è subordinato alla costituzione della società di scopo, alla presentazione delle fideiussioni, al pagamento degli oneri di monitoraggio, alla presentazione del progetto aggiornato, alla stipula della convenzione e alla prova della capacità economico-finanziaria. La mancata presentazione delle condizioni entro 30 giorni dalla chiusura della conferenza comporta diniego.
È prevista la revoca se, per oltre 24 mesi, la produzione media annua resta sotto il 30% della produzione netta stimata in convenzione, salvo forza maggiore o cause imputabili al proponente.
Regime transitorio e applicazione alle pratiche pendenti
La procedura si applica anche ai progetti già presentati e non ancora conclusi. Le domande già depositate devono essere integrate secondo un ordine di priorità legato allo stato della conferenza di servizi, con termine di 90 giorni per adeguarsi alla nuova disciplina, salvo la sola documentazione anemometrica, che in prima applicazione può essere quadrimestrale per le domande già presentate.
Le richieste già assentite alla data di entrata in vigore della procedura sono soggette alla nuova tempistica per proroghe e adempimenti, nel rispetto della presentazione delle istanze e delle fideiussioni previste.
Controlli e spese
La Regione esercita vigilanza e controllo sull’attuazione della convenzione, delle linee di indirizzo e della normativa vigente. Tutte le spese amministrative procedurali sono a carico del proponente. Il Settore Politiche Energetiche può inoltre stipulare convenzioni o protocolli con gli enti competenti al rilascio dei vari assensi.
Effetti temporali e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR. Tuttavia, il testo è oggi solo parzialmente utilizzabile: la sentenza della Corte costituzionale ha espunto l’art. 2, l’art. 3, comma 1, e alcune parti dell’allegato tecnico, con conseguente forte riduzione della portata operativa originaria.
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