L.R. Calabria 46/2008
Disposizioni in materia sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina due profili sanitari: la continuità del servizio di elisoccorso per massimo 180 giorni dal 1° gennaio 2009, fino alla conclusione delle gare già avviate, e l’inquadramento del personale sanitario ex legge n. 740/1970 nei ruoli del SSR. La norma sull’inquadramento del comma 2 è stata però dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale (sent. n. 149/2010).
Disposizioni temporanee su elisoccorso e inquadramento personale sanitario
Disposizioni in materia sanitaria
La legge regionale interviene su due aspetti del settore sanitario in ambito regionale: la continuità del servizio di elisoccorso in una fase transitoria e l’inquadramento del personale sanitario incaricato secondo la disciplina statale richiamata. La portata dell’atto è limitata alla Regione cui appartiene la legge.
Continuità del servizio regionale di elisoccorso
Il servizio regionale di elisoccorso è stato garantito in via transitoria fino alla definizione delle procedure di gara già avviate e, in ogni caso, per non oltre 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2009. La previsione aveva quindi funzione temporanea e strettamente legata alla fase di passaggio verso il nuovo affidamento del servizio.
Inquadramento del personale sanitario incaricato ex legge n. 740/1970
La legge prevedeva l’inquadramento del personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale, con mantenimento dello stesso numero di ore contrattualizzate e con collocazione nella corrispondente categoria e nel corrispondente profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali. Era inoltre imposto al personale interessato di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità al momento dell’accettazione dell’inquadramento.
Limiti applicativi e esclusioni
La disciplina di inquadramento non si applicava ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della legge n. 740/1970. Si trattava quindi di una regola rivolta ai rapporti non temporanei, con esclusione espressa dei contratti a termine.
Declaratoria di illegittimità costituzionale
La previsione sull’inquadramento del personale sanitario di cui al comma 2 dell’articolo 1 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 149/2010. Di conseguenza, tale disposizione non risulta più utilizzabile come base normativa vigente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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