Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 46/2008

Disposizioni in materia sanitaria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 46/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina due profili sanitari: la continuità del servizio di elisoccorso per massimo 180 giorni dal 1° gennaio 2009, fino alla conclusione delle gare già avviate, e l’inquadramento del personale sanitario ex legge n. 740/1970 nei ruoli del SSR. La norma sull’inquadramento del comma 2 è stata però dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale (sent. n. 149/2010).

Disposizioni temporanee su elisoccorso e inquadramento personale sanitario

Disposizioni in materia sanitaria

La legge regionale interviene su due aspetti del settore sanitario in ambito regionale: la continuità del servizio di elisoccorso in una fase transitoria e l’inquadramento del personale sanitario incaricato secondo la disciplina statale richiamata. La portata dell’atto è limitata alla Regione cui appartiene la legge.

Continuità del servizio regionale di elisoccorso

Il servizio regionale di elisoccorso è stato garantito in via transitoria fino alla definizione delle procedure di gara già avviate e, in ogni caso, per non oltre 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2009. La previsione aveva quindi funzione temporanea e strettamente legata alla fase di passaggio verso il nuovo affidamento del servizio.

Inquadramento del personale sanitario incaricato ex legge n. 740/1970

La legge prevedeva l’inquadramento del personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale, con mantenimento dello stesso numero di ore contrattualizzate e con collocazione nella corrispondente categoria e nel corrispondente profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali. Era inoltre imposto al personale interessato di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità al momento dell’accettazione dell’inquadramento.

Limiti applicativi e esclusioni

La disciplina di inquadramento non si applicava ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della legge n. 740/1970. Si trattava quindi di una regola rivolta ai rapporti non temporanei, con esclusione espressa dei contratti a termine.

Declaratoria di illegittimità costituzionale

La previsione sull’inquadramento del personale sanitario di cui al comma 2 dell’articolo 1 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 149/2010. Di conseguenza, tale disposizione non risulta più utilizzabile come base normativa vigente.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.