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Legge

L.R. Calabria 4/2009

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi Unici in materia di attività

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge delega la Giunta regionale della Calabria a predisporre tre Testi unici di riordino e coordinamento della normativa in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali. La Giunta deve trasmettere le proposte al Consiglio entro 180 giorni dall’entrata in vigore. La legge è stata poi abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Delega alla Giunta per la redazione di testi unici regionali su attività produttive, lavoro e istruzione/cultura/beni culturali

Delega alla Giunta per la redazione di testi unici regionali

La legge regionale disciplina un intervento di riordino normativo limitato alla Regione Calabria, attribuendo alla Giunta la delega a predisporre tre Testi unici in materia di attività produttive, lavoro e istruzione, cultura e beni culturali. Si tratta di una legge di impulso e coordinamento, volta a sistematizzare la legislazione regionale esistente nei settori indicati.

Oggetto della delega e perimetro del riordino

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dello Statuto, a redigere tre distinti Testi unici, destinati a coordinare l’intera disciplina legislativa regionale relativa a:

  • attività produttive;
  • lavoro;
  • istruzione, cultura e beni culturali.

Le fonti da inserire con priorità sono quelle elencate negli allegati A, B e C. La Giunta può inoltre integrare gli elenchi con disposizioni regolamentari e amministrative direttamente riferite ai singoli settori e tenere conto anche di leggi regionali solo parzialmente attinenti alle materie oggetto di riordino.

Criteri di redazione dei Testi unici

I Testi unici devono essere strutturati, se necessario, in libri, titoli, capi e articoli, con rubrica per gli articoli privi di titolo. Il riordino deve perseguire finalità di semplificazione e coerenza normativa, in particolare:

  • adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo;
  • eliminazione di ridondanze, sovrapposizioni e duplicazioni;
  • aggiornamento delle denominazioni di organi e uffici o della ripartizione di competenze;
  • semplificazione delle procedure amministrative;
  • aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni;
  • correzione di errori materiali.

I Testi unici devono inoltre riportare l’elenco delle disposizioni vigenti riordinate e coordinate e contenere in un unico articolo finale l’abrogazione espressa delle norme confluite nel Testo unico e delle eventuali altre disposizioni da abrogare.

Termini procedurali

Le proposte dei Testi unici, corredate dalle relazioni di accompagnamento, devono essere trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ambito territoriale ed efficacia temporale

La disciplina opera esclusivamente nell’ambito della Regione Calabria. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Elenchi delle fonti normative oggetto di riordino

Gli allegati individuano le leggi e i regolamenti da ricomprendere nei tre Testi unici.

Attività produttive

Sono elencate fonti in materia di artigianato, commercio e mercati, industria, tra cui norme su:

  • artigianato, credito alle imprese artigiane e artigianato artistico e tipico;
  • commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, mercati all’ingrosso, manifestazioni fieristiche e zone franche;
  • distretti rurali e agroalimentari di qualità;
  • interventi per l’insediamento e il sostegno delle imprese industriali e dei consorzi fidi. Sono richiamati anche regolamenti in materia di tutela dei consumatori e osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive.

Lavoro

L’elenco comprende norme su:

  • occupazione giovanile e politiche attive del lavoro;
  • servizi per l’impiego;
  • lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • diritto al lavoro delle persone con disabilità;
  • stabilizzazione occupazionale;
  • incentivi alla residenzialità dei giovani laureati.

Istruzione, cultura e beni culturali

L’elenco è molto ampio e include norme su:

  • diritto allo studio universitario e assistenza scolastica;
  • promozione culturale, biblioteche, musei, teatro e attività artistiche;
  • minoranze linguistiche e patrimonio culturale;
  • fondazioni, istituti di ricerca e organismi culturali;
  • celebrazioni, giornate commemorative e iniziative di valorizzazione culturale;
  • rapporti culturali e iniziative verso calabresi nel mondo.

Natura dell’atto e stato di vigenza

La legge è espressamente indicata come abrogata dall’allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Per questo ha natura di atto ormai superato e non più utile come base applicativa autonoma, essendo stata una legge di delega con effetti limitati alla predisposizione dei testi unici e ai termini iniziali di attuazione.

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