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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24248/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per tentata estorsione continuata, in relazione a una vicenda familiare concernente alcuni gioielli della madre deceduta. Secondo l'accusa, egli avrebbe minacciato la sorella per ottenerne la consegna; la difesa sosteneva invece che la condotta fosse finalizzata a far valere un preteso diritto ereditario sui beni della de cuius, con conseguente riqualificazione del fatto nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 393 e 629 c.p. per mancata riqualificazione del fatto; 2) manifesta illogicità della motivazione sulla prova dell'elemento soggettivo e sulla qualificazione giuridica; 3) mancanza di motivazione sull'aumento di pena per la recidiva; 4) mancanza di motivazione sull'applicabilità delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p.; 5) mancanza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione delle statuizioni civili e della liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato il criterio distintivo tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, fondato sull'elemento soggettivo e non sulle sole modalità materiali della minaccia. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, con spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    richiamato quale fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ribadisce che la sua configurabilità dipende dalla coscienza e volontà di attuare un preteso diritto ragionevolmente ritenuto tutelabile, anche se poi inesistente.

  • art. 629 c.p.

    richiamato quale fattispecie di estorsione; la Corte afferma che essa ricorre quando l'agente non si rappresenta alcuna pretesa giuridicamente azionabile e mira a un profitto che sa non spettargli.

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato nel motivo sul diniego delle pene sostitutive, ma il relativo tema è rimasto assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 58 l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa come parametro per la valutazione della sostituibilità della pena, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 87 l. n. 689/1981

    richiamato dalla difesa come disposizione integrativa dei criteri di valutazione per le pene sostitutive, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 133 c.p.

    evocato quale criterio di commisurazione e valutazione complessiva della pena e, per richiamo difensivo, anche della sostituibilità della sanzione.

  • art. 393 c.p. e art. 629 c.p.

    nel confronto tra le due figure criminose, il discrimine decisivo è individuato nell'elemento psicologico e nell'esistenza di una pretesa in astratto ragionevolmente tutelabile, non nelle sole modalità aggressive della condotta.

Massime di principio

  • Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione non è decisiva la sola intensità della minaccia o la materialità della condotta, ma l'elemento soggettivo: occorre verificare se l'agente persegua in buona fede l'attuazione di un diritto che ritiene ragionevolmente azionabile oppure se miri a un profitto che sa non spettargli.
  • Integra esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di chi agisca con la coscienza e volontà di far valere un proprio diritto, ancorché tale diritto sia poi inesistente, purché la pretesa sia in astratto ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziale e l'agente la ritenga legittimamente realizzabile.
  • Ricorre estorsione quando l'agente non si rappresenta alcuna facoltà di azione legittima e utilizza violenza o minaccia per conseguire un profitto contra ius che sa non dovuto.
  • Se il giudice di merito fonda la distinzione tra le due fattispecie sulle sole modalità minacciose della condotta, omette di applicare il corretto parametro giuridico e incorre in violazione di legge.
  • Quando i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto sono accolti, restano assorbite le censure sulla pena, sulle pene sostitutive e sulle statuizioni civili, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio se dipendono dalla nuova qualificazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoEstorsioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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